Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dai deputati Piergiorgio Martinelli, Davide Caparini, Roberto Maroni, Umberto Bossi, Roberto Calderoli e Mario Borghezio con riferimento ad un procedimento penale pendente presso la Pretura circondariale di Milano (n. 43580/96 R.G.N.R.).
I deputati in questione sono indagati per due distinte ipotesi di reato: quella di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 e 339 del codice penale) e quella di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, quarto comma, del codice penale).
Entrambe le ipotesi di reato si riferiscono ai fatti occorsi in occasione della ben nota perquisizione svolta dalla polizia giudiziaria, su ordine della Procura di Verona, presso la sede nazionale della Lega nord a Milano, ai quali fu dato, peraltro, come si ricorderà, ampia copertura giornalistica e televisiva.
La distinzione tra i due capi di imputazione appare tuttavia rilevante proprio perché - lo si anticipa fin d'ora - la Giunta ha ritenuto di valutare separatamente e di formulare pertanto distinte proposte con riferimento ai due diversi reati contestati.
Con riferimento alla prima ipotesi di reato il capo di imputazione, riferito a tutti i deputati indagati, così recita: «perché, in concorso morale e materiale tra di loro e con altre persone non identificate, ciascuno di essi rafforzando il proposito criminoso degli altri e creando le condizioni materiali per la perpetrazione del reato, usavano violenza e minaccia nei confronti degli ufficiali della Polizia di Stato (sez. DIGOS Verona e Milano e Ufficio Prevenzione Generale di Milano) che stavano procedendo ad una perquisizione locale presso la sede della Lega nord di Milano via Bellerio 41, ordinata dal Procuratore della Repubblica di Verona con i decreti nr. 81-100-101/96 R.G. del 17 e 18 settembre 1996, consistita, tra l'altro, nello spingerli, strattonarli, sferrare loro calci e pugni da cui derivano lesioni al commissario dottor Gianluca Pallauro, all'ispettore Fainelli Giordano, all'ispettore Degianpietro Alfredo, all'ispettore Paolucci Osvaldo, all'ispettore Amadu Giovanni, all'agente Casale Claudio e agli agenti Nuvoloni Maria Grazia, Italiano Angelo, Grassetti Mauro, D'Ippolito Antonio, Mancarella Carlo e Franciosa Pompeo ed, in particolare: Maroni Roberto afferrava per le gambe prima il sovraintendente Mastrostefano cercando di trascinarlo a terra e quindi l'ispettore capo Amadu intervenuto in aiuto del collega; Bossi Umberto strattonava violentemente l'ispettore Amadu strappandogli il giubbino e la giacca d'ordinanza; Caparini Davide Carlo, sul pianerottolo di accesso alle scale ingaggiava una colluttazione con gli agenti per impedire loro di scendere le scale. Con l'aggravante dall'aver agito in più di cinque persone.
Con riferimento alla seconda ipotesi di reato il capo di imputazione, riferito a tutti i deputati indagati, così recita: «perché, in concorso morale e materiale tra di loro e con altre persone non identificate, rafforzando ciascuno di essi il proposito criminoso degli altri e creando le condizioni materiali per la commissione del reato, oltraggiavano gli operanti della Polizia di Stato, nel corso della perquisizione di cui al capo A), inveendo contro di loro con le espressioni: "fascisti", "mafiosi", "Pinochet", con l'aggravante di aver recato le offese alla presenza di più persone».
Nel procedimento in questione è già intervenuta sentenza di primo grado, pronunciata dalla Pretura di Milano che ha condannato il deputato Bossi alla pena di sette mesi di reclusione e i deputati Martinelli, Caparini, Maroni, Calderoli e Borghezio alla pena di otto mesi di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena per tutti gli imputati, nonché, fatta eccezione per l'onorevole Bossi, con il beneficio della non menzione.
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 15 e del 29 luglio 1998 e del 4 novembre 1998.
Nel corso della seduta del 29 luglio 1998 la Giunta ha proceduto all'audizione dell'onorevole Calderoli (l'unico presentatosi dei sei parlamentari interessati, tutti debitamente invitati) ed ha richiesto l'acquisizione della sentenza della Pretura circondariale di Milano.
Il deputato Calderoli ha messo in primo luogo in evidenza la sostanziale illegittimità della perquisizione svolta dalla Polizia presso la sede della Lega, in quanto, al di là delle ipotesi di reato in base alle quali veniva effettuata - a suo giudizio, tutte da discutere - essa, traendo spunto da indagini nei confronti di un esponente della Lega, il signor Corinto Marchini, si era risolta, di fatto, in una attività invasiva nei confronti dell'intero partito, anche tenendo conto della presenza di numerosi giornalisti e cameramen, pronti a riferire sull'evento. Ciò aveva dato luogo ad una ferma protesta di carattere simbolico da parte di tutti i militanti, della quale i parlamentari avevano assunto ovviamente la testa.
Nel corso della discussione della questione presso la Giunta, svoltasi prevalentemente nella seduta del 4 novembre scorso, la valutazione del caso è stata distinta fin dall'inizio con riferimento ai due capi di imputazione.
Con riferimento al primo capo, una parte largamente prevalente della Giunta ha ritenuto che un'ipotesi di reato di violenza, quale la resistenza a pubblico ufficiale, non possa in alcun modo configurarsi come espressione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
La corrispondenza al vero dei fatti (spintoni, calci, pugni) ipotizzati come reato dal pubblico ministero - che pure non compete di accertare alla Camera - emerge, del resto, con evidenza, anche da una serie di testimonianze filmate, tutte debitamente richiamate nella sentenza di condanna.
L'opposta opinione, secondo cui la resistenza doveva considerarsi una prosecuzione dell'opinione, espressa in modo particolarmente veemente, è risultata, invece, minoritaria. Anche il relatore presso la Giunta, onorevole Deodato, che, successivamente, nel corso della discussione, ha mutato il suo iniziale orientamento formulando, anche con riferimento al primo capo di imputazione, una proposta nel senso dell'insindacabilità, aveva in un primo tempo sostenuto una proposta nel senso di ritenere manifestamente estranei all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, i comportamenti in questione (e quindi, sostanzialmente irricevibile, la relativa istanza avanzata alla Camera dai deputati per la parte relativa a tale capo di imputazione in questione).
Con riferimento al secondo capo di imputazione, viceversa, la discussione è stata più problematica e complessa.
Da taluni è stato infatti messo in evidenza il carattere assolutamente ingiurioso e gratuito degli appellativi rivolti dai parlamentari all'indirizzo delle forze dell'ordine, tali da configurarli come nient'altro che meri insulti e non già opinioni, men che meno espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Per la maggioranza della Giunta - e, tra essa, per l'odierno relatore - è apparso, viceversa, dirimente il particolare contesto in cui si sono svolti i fatti. Non può negarsi, infatti, che le espressioni utilizzate dai deputati possono inquadrarsi in un contesto di «protesta» e di «resistenza», di valore anche simbolico, da parte di esponenti di un movimento politico (ed, in particolare, di rappresentanti del popolo esponenti di tale movimento) a fronte di un atto della forza pubblica che, sia pur pienamente legittimo, appariva, agli occhi degli astanti e della pubblica opinione - presente attraverso gli esponenti della stampa e delle televisioni - come invasivo e penalizzante nei confronti di una forza politica di opposizione e delle opinioni da questa propugnate. In questo senso anche le particolari espressioni usate, astrattamente diffamatorie, attingevano ad un universo simbolico proprio degli esponenti della forza politica in questione, in una chiave chiaramente dimostrativa e divulgativa di una critica politica, sia pure rozzamente espressa.
In questo senso va valutata anche l'attinenza con le funzioni parlamentari che, da tale prospettiva, sia pure con un certo sforzo interpretativo, non può che ritenersi sussistente. È ben noto infatti che i colleghi della Lega Nord hanno condotto, anche in sede parlamentare una decisa battaglia a favore delle loro tesi politiche, tanto da ottenere la legittimazione anche della denominazione del loro gruppo parlamentare, il cui fine - dall'odierno relatore certo non condivisibile - è individuato nella «indipendenza della Padania». In questo senso la viva protesta, anche attraverso epiteti ingiuriosi, a fronte di una attività della Polizia che, sia pur legittima, appariva simbolicamente come una minaccia nei confronti di tali fini, può essere qualificata come manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari.
Naturalmente, ciò vale fin che si manifestano opinioni. Il ragionamento illustrato sopra non può essere, infatti, esteso agli atti di violenza.
Per tali motivi, per ciascuno dei deputati interessati, con separate votazioni, la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea per ciò che riguarda il primo capo di imputazione (resistenza a pubblico ufficiale) nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; per il secondo capo di imputazione (oltraggio a pubblico ufficiale) nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Antonio BORROMETI, Relatore.
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