Doc. IV-quater, n. 61





Onorevoli Colleghi! - Con tre identiche missive del 23 marzo 1998 il difensore dei deputati Umberto Bossi, Roberto Calderoli e Maurizio Balocchi comunicava al Presidente della Camera che i predetti parlamentari risultavano indagati «nel procedimento n. 5401/95 R.G.N.R. Mod. 21 pendente avanti il Tribunale di Milano», chiedendo, nel contempo, che la Camera dei deputati deliberasse - ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione - in ordine alla sindacabilità delle opinioni espresse dai deputati stessi e ritenute penalmente rilevanti dall'autorità giudiziaria.
La questione veniva sottoposta all'esame della Giunta per le autorizzazioni la quale, dopo attento esame, deliberava di proporre all'Assemblea, con il voto unanime dei suoi componenti, la insindacabilità delle opinioni oggetto della sua deliberazione per le ragioni che si passa, rapidamente, ad esporre.
Gli onorevoli Bossi, Calderoli e Balocchi risultano indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al delitto di cui agli articoli 110 e 595 c.p., 13 (aggravante di avere attribuito fatti determinati) e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché, in concorso fra loro, quali intervistati ed ispiratori dei contenuti degli articoli stessi, che qui si intendono integralmente riportati, apparsi poi su vari quotidiani, fra cui:
«Il Corriere della Sera», sotto il titolo «La Lega approva l'espulsione dei ribelli, per Negri e la moglie l'accusa di truffa» e «Bossi, pugno di ferro con i ribelli» del 22 gennaio 1995;
«Il Carroccio»: «Quei soldi la Gazzola non li merita» del 25 gennaio 1995, pubblicati in Milano;
«Il Giorno» sotto il titolo «La moglie dell'ex segretario leghista Negri stipendiata senza motivo» del 22 gennaio 1995, «Formentini: fuori i boiardi, la Lega riparte» del 23 gennaio 1995, «Gazzola, restituisci i soldi» del 25 gennaio 1995, pubblicano in Milano;
«La Notte» sotto il titolo «Tra moglie e marito non mettere il partito» del 23 gennaio 1995, pubblicato in Milano,
offendevano la reputazione di Luigi Negri, segretario della Lega Lombarda, e di Gazzola Elena, Presidente del Consiglio comunale di Milano, affermando, fra l'altro, che allo stesso Negri, sarebbero stati contestati «ammanchi di cassa» e che alla moglie, signora Elena Gazzola, per decisione personale dello stesso Negri, sarebbe stato elargito, pur essendo la stessa priva di titoli specifici, uno stipendio di quattro milioni al mese per consulenze legati non comprovate.

Atteso il disposto della norma costituzionale di riferimento, la quale, come è noto, stabilisce che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», compito della Giunta è quello di delibare la sussistenza - nel caso in esame - dei requisiti stabiliti dalla legge e cioè la riconducibilità delle espressioni incriminate alla nozione di opinione e la riferibilità della stessa alla funzione parlamentare.
Ad avviso della Giunta, nel caso in esame, ricorrono entrambi i requisiti richiamati dall'articolo 68 della Costituzione, primo comma. Ed invero il quadro in cui ebbe a dipanarsi la vicenda dalla quale poi originarono i fatti contestati dal magistrato della Procura è caratterizzato da uno scontro politico nell'ambito del gruppo parlamentare della Lega Nord, dal quale, nel gennaio del 1995, furono espulsi il deputato Luigi Negri, con la moglie Elena Gazzola.
Non può ragionevolmente dubitarsi, pertanto, in ordine alla sussistenza di un contesto parlamentare, ancorché extra moenia, e, quindi, in ordine alla possibilità di ricondurre le frasi contestate alla funzione parlamentare secondo quella interpretazione lata di siffatta nozione fatta propria dalla Camera.
Le espressioni poi risultano costituire accuse di comportamenti gravi ed appaiono sussumibili nell'ambito dell'immunità parlamentare, giacché, ancorché diffamatorie se provata la loro falsità, esse sono comunque descrittive di comportamenti e non già ingiuriose o gratuitamente dileggiose.
L'opera di denuncia, in altri termini, costituisce parte importante dell'attività del parlamentare, e ad essa deve essere assicurata libertà di espressione.

Per questi motivi la Giunta, nella seduta del 17 febbraio 1999, con separate votazioni, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono - con riferimento a ciascuno dei deputati interessati - opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Francesco BONITO, Relatore.


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