Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni a procedere riferisce a riguardo di un procedimento penale, pendente presso il tribunale di Perugia, nei confronti dell'onorevole Francesco Cafarelli. I fatti risalgono alla seconda metà del 1993, quando l'onorevole Cafarelli era, tra l'altro, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.
Il 25 novembre di quell'anno, l'onorevole Cafarelli rivolgeva al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro delle finanze un'interrogazione, con la quale si chiedevano notizie intorno ad una vicenda relativa ad un fondo rustico, sito nel comune di Trevignano Romano. Un coltivatore diretto operante in quel comune, il signor Filiberto Persechino, sarebbe stato convocato presso la locale pretura dal dottor Emanuele De Nisco, allora pretore in Bracciano, il quale, discorrendo di alcune vicende giudiziarie, a quanto pare lunghe e complesse, che coinvolgevano il Persechino, avrebbe consigliato a quest'ultimo di prender contatto con il dottor Giancarlo Armati, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il Persechino, quindi, avrebbe effettivamente incontrato il dottor Armati, il quale - sempre secondo quanto riferito dall'interrogante - nel corso del colloquio, avrebbe manifestato il proprio interesse all'acquisto di un terreno sito in Trevignano, sul quale lo stesso Persechino vantava un diritto di prelazione.
In seguito, ed esattamente a distanza di otto giorni dall'incontro con il dottor Armati, il Persechino firmava la rinuncia al diritto di prelazione e subito dopo (tre giorni) i signori Pescetelli, proprietari del fondo de quo, avrebbero chiesto al tribunale di Roma una declarazione di non esistenza di vincolo di indivisibilità del terreno medesimo, declaratoria che il tribunale romano avrebbe emesso il 12 giugno 1987, ossia dopo un sol giorno dalla presentazione della richiesta dei Pescetelli.
I coniugi Armati-Bazzicalupo hanno quindi acquistato il terreno per poi rivenderlo, ma non prima che esso divenisse edificabile, cosa avvenuta - stando al Cafarelli - per il particolare interessamento dei medesimi Armati-Bazzicalupo. Per quel terreno sarebbero state concesse licenze edilizie e su di esso sarebbero state edificate due ville, del valore di centinaia di milioni di lire.
Esposto tutto ciò, l'onorevole Cafarelli chiedeva ai Ministri interrogati se ad essi risultasse quanto riportato, nonché di sapere perché il dottor De Nisco, avesse suggerito al Persichino di andare a colloquio dal dottor Armati e se fosse a conoscenza delle sue intenzioni riguardo al terreno di Trevignano. Chiedeva inoltre il Cafarelli se la pratica presentata dai fratelli Pescetelli al tribunale di Roma avesse avuto un percorso regolare; se le licenze edilizie relative al terreno de quo fossero state rilasciate nel rispetto della legge e per richiesta di chi; quale fosse l'effettivo valore del terreno, venduto dagli Armati-Bazzicalupo per dieci milioni e se, in relazione a tale vendita, si fosse verificata una qualche violazione delle norme tributarie; se, infine, il Ministro di grazia e giustizia ravvisasse gli estremi, nell'ipotesi che i fatti riportati fossero corrispondenti al vero, per la promozione di una azione disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura.
L'onorevole Cafarelli, peraltro, non si limitava a presentare l'interrogazione alla Camera, ma, nella stessa data della presentazione, curava di inviarne copia sia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, sia al Consiglio superiore della magistratura.
Resta ancora da dire che l'onorevole Cafarelli, in data 9 novembre 1993, faceva pervenire alla medesima procura perugina un esposto in cui segnalava di essere stato oggetto di pressioni indirette, affinché si adoperasse per miglioramenti di carriera del magistrato Armati, circostanza che aveva riferito, peraltro, anche nel corso di un suo intervento alla Commissione «antimafia», effettuato in data 14 settembre 1993.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, venuto in possesso dei documenti citati (ed anche di dichiarazioni spontanee del dottor Armati, di cui la Giunta non conosce il contenuto), apriva un'indagine sull'onorevole Cafarelli e, in data 24 luglio 1994, chiedeva al Giudice dell'udienza preliminare il decreto di rinvio a giudizio del Cafarelli stesso, per il reato di calunnia aggravata, decreto che, a tutt'oggi, sembra non essere stato emesso.
Le questioni che il caso pone sono certamente assai delicate, giacché attengono a diritti e a principi, nessuno dei quali può essere sacrificato; tuttavia esse possono essere razionalmente inquadrate nei loro aspetti più sostanziali.
Un parlamentare viene a conoscenza di una vicenda dalla quale potrebbe desumersi che un magistrato, forse due, abbiano compiuto dei reati, particolarmente inquietanti, se provati, perché messi in essere, in ipotesi, da titolari di munera magistratuali. Intorno a tale vicenda egli manifesta il proprio pensiero (la propria preoccupazione), a mezzo di uno degli atti tipici del mandato parlamentare, l'atto di sindacato ispettivo.
L'articolo 68, comma 1, della Costituzione stabilisce a favore dei parlamentari una prerogativa (immunitaria dall'azione penale e civile, com'è ormai comunemente ammesso), quando fatti previsti dalla legge come reato siano da porsi in relazione alle manifestazioni del pensiero del parlamentare, purché nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tende, talvolta, a sostenere che qualsiasi attività svolta dal parlamentare, che abbia un qualche collegamento con accadimenti o questioni che rivestano un carattere politico, rientri nell'esercizio delle sue funzioni, facendo leva sul concetto della cosidetta attività divulgativa esterna e, in definitiva, dilatando la portata dell'immunità, come ha messo in evidenza la recente sentenza della Corte Costituzionale in materia. In questo modo non sempre è possibile contemperare i diritti della persona e i princìpi posti a difesa della funzione costituzionale. Si può, invece, raggiungere un risultato più equilibrato e perciò più accettabile tanto dalle parti, pubbliche o private, eventualmente in causa, quanto dalla generalità dei cittadini, se il discrimine tra ciò che è sindacabile e ciò che non lo è venga, di volta in volta, individuato nella corrispondenza tra l'atto posto in essere e le finalità della funzione a tutela della quale la prerogativa è posta.
Da questo punto di vista, l'atto, quando non gratuitamente ingiurioso o diffamatorio per mera polemica politica (e non è questo il caso) deve essere tutelato, indipendentemente dal fatto che il suo contenuto corrisponda o no al vero, cosa che, per essere acclarata, richiederebbe sempre un accertamento giudiziale, che la Costituzione, al fine di salvaguardare l'indipendenza del Parlamento, vuole appunto evitare.
Non appare dubbio, nel caso in esame, che l'atto di sindacato ispettivo, che si pretende di sottoporre a censura penale, rientri pienamente nei criteri indicati e perciò nella finalità della funzione parlamentare, perché esso tende a chiarire, mediante la sollecitazione rivolta al Governo affinché accerti, valuti e riferisca, se i fatti esposti (che non possono essere chiariti senza essere esposti) corrispondano o no al vero. L'interrogazione, insomma, poteva dare adito a due possibilità: o dissipare una preoccupazione rilevante, ovvero, nel caso di plausibili riscontri, provocare un idoneo provvedimento; l'una cosa e l'altra non possono certo essere considerate indifferenti ai fini della salvaguardia del pubblico interesse, che costituisce l'essenza stessa della funzione parlamentare.
Quanto agli esposti inviati dall'onorevole Cafarelli alla Procura della Repubblica, essi ad abundantiam dimostrano come egli abbia agito nella convinzione profonda di adempiere a un dovere connesso con la propria funzione. Il parlamentare, infatti, è pubblico ufficiale, tenuto (articolo 361 codice penale) a far conoscere all'Autorità giudiziaria ogni eventuale notitia criminis.
Per queste ragioni, la Giunta per le autorizzazioni a procedere propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali si procede nei confronti dell'onorevole Cafarelli sono insindacabili ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.
Giovanni MELONI, relatore.
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