Doc. IV-quater, n. 42





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'onorevole Michele Del Gaudio (deputato all'epoca dei fatti) concernente un procedimento civile per il risarcimento del danno pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (proc. n. 42238/95 R.G.) iniziato con atto di citazione del dottor procuratore Sergio Acciai, generale di divisione in servizio permanente effettivo del corpo della Guardia di finanza.
Nell'atto di citazione, prodotto alla Giunta dall'onorevole Del Gaudio, l'attore si duole del fatto che nel corso della seduta pubblica del 10 maggio 1995 della Camera l'allora deputato Del Gaudio, aveva presentato una interrogazione a risposta scritta ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e della difesa (n. 4-09872, pubblicata nell'allegato B ai Resoconti della citata seduta), nella quale comparivano alcune affermazioni asseritamente diffamatorie nei confronti del citato Generale della Guardia di finanza.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 4 novembre 1998, alla quale l'onorevole Del Gaudio, debitamente invitato, non ha ritenuto di intervenire.
La Giunta ha immediatamente rilevato che il fatto ritenuto produttivo di un danno patrimoniale nei suoi confronti dall'attore consiste proprio nello svolgimento da parte dell'onorevole Del Gaudio di una tipica attività funzionale, quale la presentazione di una «interrogazione a risposta scritta» al Governo. È appena il caso di ricordare che tale istituto è espressamente previsto dagli articoli 128 e 134 del Regolamento della Camera, secondo il primo dei quali esso consiste nella «semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato».
Si verte pertanto, a giudizio unanime della Giunta, in un caso «di scuola» di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo la costante interpretazione della prassi parlamentare, della giurisprudenza costituzionale, di cassazione e di merito nonché della più autorevole dottrina costituzionalistica.
Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Gian Franco SCHIETROMA, Relatore.


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