Doc. IV-quater, n. 35





Onorevoli Colleghi! - In relazione al provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Roma, dr. Maurizio PACIONI, che disattese la richiesta del P.M. di archiviare gli atti relativi alla strage di via Rasella, avvenuta nell'anno 1994, sottolineando esigenze di approfondimento in fatto e in diritto per l'eventuale promuovimento dell'azione penale per quei fatti, l'on.le Diego NOVELLI rilasciò ad una agenzia di stampa la dicharazione, poi riportata in un articolo pubblicato sul giornale «La Stampa», che il provvedimento era «un atto demenziale, mistificante della Storia».
Per questi fatti il dr. Pacioni, con atto del 29 luglio 1997, sporse querela nei confronti dell'on.le Novelli per il delitto di diffamazione a mezzo stampa.
Sorta questione di applicabilità, nei confronti del deputato querelato, dell'articolo 68 della Costituzione, di essa è stata investita la Giunta delle Autorizzazioni di questa Camera, la quale, all'esito di approfondito esame, è pervenuta alla determinazione - contro la quale non vi sono stati voti di dissenso, ancorché su di essa pur sono state registrate due astensioni - di proporre alla Camera delibera di insindacabilità.
Vertesi, come ben si comprende, in tema di insindacabilità c.d. «esterna»; sicché fa d'uopo accertare se le espressioni pronunziate dal Deputato incolpato siano o meno riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari e, perciò, divulgative delle stesse.
Giova precisare che il severo e sprezzante giudizio di disvalore espresso dall'on.le NOVELLI investe, nella sua oggettività, il provvedimento emesso dal G.I.P. e non anche il suo autore, la cui reputazione, di conseguenza, non sembra aver subito sacrifici od insulti.
Diversamente, si dovrebbe ritenere che la tutela della reputazione del querelante, la quale è rappresentata e costituita da un significativo compendio di qualità oggettive e soggettive strettamente correlate alla sua persona, si leghi al dissenso od al consenso che incontrano i prodotti del suo ingegno. Il che è, in via di principio, assai arduo da sostenere.
Va poi rilevato che il tema oggetto del provvedimento censurato, per il suo riferimento ad un evento di straordinaria rilevanza storico-politica (attentato di Via Rasella), ancora così drammaticamente vivo nella coscienza collettiva del nostro Popolo, per le considerazioni di apparente esclusiva natura giuridica ad esso riservate dal GIP, non poteva non suscitare, com'era del resto naturale e forse inevitabile, significative e motivate reazioni di approvazione o di disapprovazione, rispetto alle quali riesce difficile negarne la natura essenzialmente storica e politica insieme.
D'altronde lo status dell'on.le NOVELLI fu, per così dire, essenziale alle dichiarazioni da lui rilasciate sul tema. Dichiarazioni richieste proprio per sollecitare, nell'ambito di una inchiesta giornalistica dal titolo molto significativo «Via Rasella? Giudichino gli storici», un giudizio politico o storico-politico su di una iniziativa che, pur dispiegando i suoi immediati effetti nell'ambito di una procedura giudiziaria, si caratterizzava per la sua innegabile politicità.
Così precisati i termini della vicenda, appare evidente che le dichiarazioni rilasciate dell'on.le NOVELLI, che esprimevano sostanzialmente il condiviso timore che si potesse, per via giudiziaria, accreditare una lettura mistificante della Storia, si saldano strumentalmente alle funzioni parlamentari da lui esercitate; onde torna applicabile nella fattispecie la previsione di insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

P.Q.M.

La Giunta propone all'Assemblea di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese dall'on.le Diego NOVELLI di cui alla querela del dr. Maurizio PACIONI in data 29 luglio 1997.

Michele ABBATE, Relatore.


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