Onorevoli Colleghi! - L'onorevole Fabio Mussi, con lettera del 14 maggio scorso, ha chiesto al Presidente della Camera che l'Assemblea dei deputati valuti l'applicabilità del 1o comma dell'articolo 68 della Costituzione in ordine ad una causa per risarcimento di danni promossa nei suoi confronti dall'on. Cesare Previti. Questi ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'on. Mussi, lamentando di esser stato ingiuriato e diffamato.
I fatti. In data 29 gennaio 1998 il periodico Milano Finanza ha pubblicato il testo di una conversazione che sarebbe intercorsa tra l'on. Mussi e il vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, on. Giuseppe Calderisi. Tale conversazione, secondo quanto asserisce l'on. Previti, sarebbe stata volutamente «gridata» dall'on. Mussi in modo tale da essere udita ad oltre dieci metri di distanza; i numerosi astanti, dunque, avrebbero potuto distinguere perfettamente le parole scambiate dai due parlamentari e così il vicedirettore di MF, Franco Bechis, avrebbe appreso il contenuto della conversazione e avrebbe provveduto a renderlo noto.
Nella citazione è riportata la trascrizione di quanto pubblicato da MF, o perlomeno delle parti che l'attore ritiene rilevanti ai fini della causa. Preferisco, pur rendendomi conto come ciò sia inusuale, non procedere ad un riassunto di tale trascrizione per evitare che le inevitabili scelte cui il riassumere costringe possano essere giudicate arbitrarie. Riporterò, peraltro, solo le frasi strettamente necessarie al fine di intendere le ragioni della domanda giudiziale dell'on. Previti, avvertendo che quanto pubblicato dal Bechis non si può dire costituisca un esempio di buona letteratura.
Calderisi e Mussi parlano di corruzione e precisamente del fenomeno delle tangenti negli appalti; l'esponente di FI afferma che anche il PCI, tramite le imprese cooperative, è stato coinvolto nel sistema di spartizione di pubblico danaro.
MUSSI: non corrompevamo giudici, non cercavamo complicità nel palazzo di giustizia di Roma.
CALDERISI: Ma lo sai che a noi radicali all'inizio degli anni '70 insegnavano come prima parola «fogna» per indicare il palazzo di giustizia di Roma?
MUSSI: già, ma poi sei finito insieme a quella fogna. A me non fa tanto problema la fogna, quanto i due stronzi che vi galleggiano....
CALDERISI: ma lo sai che certe cose noi radicali le avevamo nel DNA?
MUSSI: ...il fatto è che poi nel tuo DNA hai inserito anche i numeri delle tessere P2 di Silvio Berlusconi e di Cesare Previti...
CALDERISI: che c'entra adesso Previti con la P2?
MUSSI: ma come, non sai con chi ti accompagni? Non sai che Previti galleggiava in Calabria facendo l'avvocato in mezzo alla 'ndrangheta. E che dalla 'ndrangheta lo prese Licio Gelli per metterlo nel suo collegio di difesa? Lì lo notò naturalmente un galantuomo come Bettino Craxi che lo prese per nominarlo vicepresidente di Alenia e Selenia, dove si facevano armi... Piacque tanto alla Fininvest che se lo prese subito per andare a corrompere un po' di giudici....
CALDERISI: ma cosa dici?
MUSSI: già, dimenticavo che tu hai votato contro l'arresto di Previti. E allora ti sfido su un punto, visto che i giudici di Milano avevano ragione. Loro dicevano che lui stava inquinando le prove, ebbene, se saltasse fuori che proprio lui aveva confezionato il documento falso sulla Ariosto pubblicato dall'Avanti, sarebbe un inquinamento delle prove?
Fin qui quanto interessa dell'assertivo dialogo. L'on. Previti lamenta che quelle che egli definisce le dichiarazioni dell'on. Mussi siano totalmente false e di inaudita gravità, comunque tali da devastare agli occhi di milioni di persone l'onore, l'immagine pubblica, la serenità d'animo e la reputazione propria. Chiede pertanto al Tribunale di Roma che, riconosciuta la diffamazione aggravata e l'ingiuria, venga liquidato in suo favore un risarcimento di 900.000.000 di lire.
Occorre ricordare che il giorno successivo alla pubblicazione del «pezzo» su MF l'on. Mussi provvedeva a smentire il contenuto della conversazione, nonché le modalità di essa. Smentita di uguale tenore veniva fatta anche dall'on. Calderisi. Le smentite di entrambi venivano diffuse dalle agenzie di stampa e pubblicate da alcuni quotidiani nazionali, nonché dallo stesso MF, che le riportava nel numero del 30 gennaio 1998.
Sebbene sia non poco significativo che il contenuto della conversazione sia stato smentito immediatamente non solo da Mussi, ma anche dal vicepresidente dello stesso gruppo politico a cui appartiene l'on. Previti, non è compito di questa Camera giudicare della sua autenticità, così come ad essa non spetta stabilire se le parole di Mussi siano diffamatorie e ingiuriose. Certo è difficile astenersi dall'osservare, solo per un minimo di rispetto della precisione, che per quanto riguarda la pretesa ingiuria la domanda giudiziale dell'on. Previti incorre in uno svarione; lo studente che si prepara a sostenere l'esame di diritto penale apprende che la fattispecie concreta del delitto di ingiuria (articolo 594 c. p.) si realizza quando venga offeso l'onore o il decoro di una persona presente; l'on. Previti non era presente nel tempo e nel luogo in cui si svolse il colloquio, per cui resta fuori causa ogni ipotesi di ingiuria.
Ma la questione, come dicevo, non costituisce materia sottoposta all'esame di quest'Aula e, allo stesso modo, non siamo chiamati a stabilire se l'onorabilità, l'immagine pubblica, la serenità d'animo e la reputazione dell'on. Previti siano state compromesse agli occhi di milioni di Italiani dalla conversazione attribuita a Calderisi e Mussi o da altri ben più clamorosi episodi. In questa sede non interessa neppure stabilire quanto corretto e lecito sia stato l'operato del Bechis, anche se tale problema, per altro verso, potrebbe assumere un rilievo non trascurabile.
Il quesito al quale occorre rispondere è, invece, se in un caso di tal genere possa essere applicato il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
In proposito occorre rilevare che la fattispecie in esame costituisce un quid unicum nell'ambito delle deliberazioni della Camera circa l'applicabilità del 1ocomma dell'articolo 68 della Costituzione.
È a tutti noto che esistono molti precedenti in cui l'uno e l'altro ramo del Parlamento si sono pronunciati in ordine a dichiarazioni diffamatorie, o presunte tali, proferite da deputati nei confronti di altri deputati. Tali precedenti, però, non riguardano mai conversazioni tra deputati, men che meno carpite da terzi e nell'ambito degli edifici parlamentari.
Ciò sottolineato, al fine di rimarcare la singolarità del caso, a cui sono connesse conseguenze su cui ci si potrà soffermare più avanti, osservo: stando alla citazione dell'on. Previti l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione non dovrebbe essere messa in dubbio. L'attore, infatti, afferma che le parole di Mussi costituiscono dichiarazioni-mendaci, offensive, dolose, egli dice, ma dichiarazioni. Se veramente l'on. Mussi avesse reso (è questo il sintagma usato nella citazione) delle dichiarazioni - le quali, ovviamente, non sono ogni parola che si proferisce - esse sarebbero insindacabili. Tali dichiarazioni, infatti, nient'altro sarebbero se non opinioni espresse, nell'ambito della Camera, da un parlamentare ad un altro parlamentare, su questioni che in quel torno di tempo, con riferimento all'on. Previti, venivano discusse in Parlamento e in ogni parte del Paese e che, per le ragioni che tutti sanno, hanno assunto un marcato rilievo politico. Né, d'altro canto, parrebbe sostenibile che le dichiarazioni di un parlamentare, se tali sono, ossia se riflettono opinioni su questioni politiche, perdano la loro natura per essere espresse ad un solo collega, invece che a tutta l'Assemblea o per essere state pronunciate in un luogo piuttosto che in un altro degli edifici parlamentari, magari e proprio per ciò con un linguaggio più libero e meno curiale.
Dette queste cose ci si potrebbe fermare, avendo trovato la risposta all'interrogativo dal quale si sono prese le mosse: il 1o comma dell'articolo 68 della Costituzione è applicabile nel caso in esame perché a questa conclusione si deve giungere sulla base degli elementi stessi forniti dalla citazione dell'on. Previti.
Ma la questione che esaminiamo ha risvolti tali che non appare opportuno limitarsi a esaminarla esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalla citazione dell'on. Previti. Il caso, infatti, solleva problemi molteplici che è bene non restino irrisolti, giacché si tratta di una fattispecie che potrebbe facilmente ripetersi.
Previti dice che le pretese parole di Mussi costituiscono dichiarazioni, ma si potrebbe ipotizzare che non lo siano affatto, che si tratti, invece, come fermamente credo, di una comunicazione privata tra due parlamentari.
Poste le cose in questi termini, si deve allora decidere se le comunicazioni intercorrenti tra due parlamentari su questioni di natura politica, per di più nella sede in cui normalmente si svolge la loro funzione, siano sindacabili, nel caso in cui tali comunicazioni siano carpite o, comunque, udite da un terzo, in ipotesi un giornalista, che le rende pubbliche.
Lo scambio di opinioni su questioni che abbiano un rilievo politico in conversazioni private può contenere considerazioni e giudizi anche crudi che, proprio per la natura non formale della comunicazione privata, non hanno bisogno di quella cautela e prudenza che ci si aspetta nelle dichiarazioni formali. Quando tali conversazioni avvengono tra parlamentari esse sono un momento, non necessariamente il meno importante, del confronto delle opinioni che è uno degli aspetti del lavoro parlamentare.
È da ritenere, pertanto, che le conversazioni private tra parlamentari, che riguardino temi politici, a maggior ragione se svolte nella sede parlamentare, siano insindacabili.
Segnalo l'insidiosità di un eventuale contrario avviso, per le limitazioni non giustificate a cui sarebbe sottoposta la libertà dei parlamentari, in particolare nel confronto con i colleghi, nel corso del quale sarebbe necessario guardarsi attentamente dal rischio di essere intercettati da un qualsiasi astante dalle orecchie lunghe, cosa che, come ognun sa, non è consentita nemmeno al magistrato senza autorizzazione del Parlamento.
Mi pare che le conseguenze di una simile ipotesi sarebbero aberranti e pericolose, mentre il parlamentare, lungi dall'avere una tutela rafforzata, secondo lo spirito della Costituzione, si troverebbe, a causa delle condizioni stesse in cui il suo lavoro si svolge, in una condizione di inferiorità anche rispetto a qualsiasi altro cittadino.
Ciò significa che i parlamentari non dispongono di tutela alcuna nel caso di atti ingiuriosi subiti durante conversazioni private tra parlamentari che si svolgano nella sede delle Camere? Certamente no, giacché il comma 4 dell'articolo 60 del Regolamento della Camera prevede che «per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dall'Aula, il Presidente della Camera può proporre» l'interdizione di partecipare ai lavori parlamentari. Non solo. L'on. Previti avrebbe potuto chiedere (interpretando estensivamente l'articolo 58 del Regolamento della Camera) la nomina di un giurì d'onore per la valutazione della fondatezza delle affermazioni di cui si duole. Se l'on. Previti, come dice, ritiene di eccezionale gravità le parole (peraltro presunte) dell'on. Mussi avrebbe potuto chiedere al Presidente della Camera l'applicazione di queste norme, invece che chiedere il risarcimento dei danni.
Per queste ragioni, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, all'unanimità, propone all'Assemblea di dichiarare che le presunte affermazioni dell'on. Mussi sono insindacabili a mente del comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione.
Giovanni MELONI, Relatore.
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