Doc. IV-quater, n. 28





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazioni in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Gianfranco MICCICHÈ con riferimento ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano (n. 4221/96 R.G.N.R.), per il reato di diffamazione col mezzo della stampa.
L'ipotesi di reato consiste nell'avere redatto e pubblicato sul settimanale «Panorama" n. 42 del 14 settembre 1995 l'articolo dal titolo: «Perché Buscetta non ha paura?», affermando tra l'altro: «Oggi Buscetta non solo dichiara la sua disponibilità a rinunziare alla protezione, ma espone il suo patrimonio di affetti, la moglie e il figlio, alla conoscenza di tutti, mafia compresa. È impensabile, però, ritenere che il pentito abbia dimenticato le stragi che lo hanno colpito; ed è impensabile che, alla luce del recentissimo omicidio del nipote, egli sottovaluti la tutela del figlio e della moglie. Allora non teme alcuna vendetta da parte della mafia? Se non teme alcuna vendetta ne consegue che non nuoce alla mafia. Perché? Forse perché mente? Se la risposta fosse affermativa ne conseguirebbe che il nipote non sarebbe stato ucciso dalla mafia e che la crociera rientrerebbe in un piano complesso. Partendo infatti dalla ipotesi che Buscetta menta (dall'omicidio Falcone in poi?) matura il possibile sospetto che la sua recente attività di pentito sia connessa a qualcos'altro. Forse che parti deviate dello Stato di cui è inimmaginabile individuare la matrice hanno avuto interesse a rendere credibili le rivelazioni del superpentito? Se così fosse, l'uccisione del nipote assumerebbe l'inquietante significato di carta di credito nei confronti dell'opinione pubblica. E anche la crociera andrebbe considerata ben altro che un viaggio di piacere. Se ne potrebbe parlare come di un raffinato strumento di persuasione dell'opinione pubblica».
Il deputato Miccichè ha segnalato la questione al Presidente della Camera che a sua volta, secondo la prassi ormai consolidata, ne ha investito la Giunta per le autorizzazioni.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 22 aprile 1997, procedendo altresì all'audizione del deputato Miccichè.
Dal dibattito che ne è seguito è emerso che l'intervento sul settimanale Panorama dell'onorevole Miccichè era senz'altro da considerarsi come una presa di posizione di un parlamentare siciliano su una questione di evidente rilevanza per il dibattito politico tanto siciliano quanto nazionale. Tra l'altro, l'articolo dell'onorevole Miccichè era preceduto da un'introduzione che espressamente lo qualificava come «coordinatore di Forza Italia in Sicilia» ed espressamente configurava il suo articolo come «contributo alla questione dei pentiti». Al di là di tali circostanze, il contenuto stesso dell'articolo e i temi in esso trattati hanno indotto la Giunta a ritenere, conformemente alla sua consolidata giurisprudenza, che le opinioni espresse nel medesimo dovessero ritenersi comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. L'articolo 68, infatti, secondo un'interpretazione che ormai è stata più volte affermata negli anni dall'Assemblea di Montecitorio non riguarda soltanto le opinioni espresse all'interno dell'Aula ma anche gli interventi di natura politica che i membri del Parlamento, in qualsiasi forma, effettuano al di fuori del Parlamento medesimo.
Peraltro le opinioni espresse dall'onorevole Miccichè erano in forma dubitativa ed esprimevano legittimi dubbi che potevano porsi ad un parlamentare di opposizione sulla gestione dei cosiddetti «pentiti».
Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, Relatore.


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