Doc. IV-quater, n. 26





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazioni in materia di insindacabilità avanzata dall'onorevole Bonsanti, deputato all'epoca dei fatti, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (n. 11354/96 R.G.G.I.P.).
Il capo di imputazione riguarda un'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa per avere redatto e pubblicato sul quotidiano «la Repubblica», in data 17 gennaio 1996, un articolo dal titolo, «Perseguitati dalla giustizia», con sottotitolo: «I familiari delle vittime della strage sul treno 904 condannati a pagare le spese processuali», con il quale asseritamente si offendeva la reputazione di Corrado Carnevale, in particolare affermando, tra l'altro: «il messaggio che questo tipo di "giustizia", sta inviando a quei cittadini colpiti dalla violenza è il seguente: avete voluto insistere a conoscere la verità anche quando la prima sezione della Cassazione, presieduta dal dottor Carnevale, vi ha assicurato che non c'erano mandanti e che Abbatangelo non c'entra, avete chiesto di andare oltre, in quella zona grigia di complicità con lo Stato la cui esistenza è ormai tranquillamente ammessa da tutte le Commissioni parlamentari e da tutte o quasi le Procure d'Italia? Vi siete ostinati ad alzare la voce del dubbio? Ebbene, vi siete sbagliati, e ora pagate».
La Giunta, investita della questione dal Presidente della Camera, secondo la prassi ormai consolidata dopo la decadenza dell'ultimo dei decreti legge recanti disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, ha esaminato la questione nella seduta del 29 ottobre 1997.
La Giunta in particolare ha riscontrato che le frasi contenute nell'articolo traggono spunto da (e in parte, sostanzialmente coincidono con) quelle contenute in un'interrogazione parlamentare a risposta orale al Presidente del Consiglio dei Ministri che l'onorevole Bonsanti aveva sottoscritto in qualità di prima firmataria.
Tale circostanza, secondo la costante «giurisprudenza» di questa giunta (e, corrispondentemente, dell'Assemblea), è tale da far ritenere che anche le opinioni espresse extra-moenia dell'onorevole Bonsanti possono considerarsi divulgazione della sua attività parlamentare e perciò attività parlamentare essa stessa.
Per tali motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Antonio BORROMETI, Relatore.


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