Onorevoli Colleghi! - Con la lettera in data 20 novembre 1997 gli onorevoli Sergio Cola, Alberto Simeone e Enzo Fragalà comunicavano al Presidente della Camera di aver ricevuto la notifica di un atto di citazione avanti il Tribunale civile di Roma relativo ad una domanda giudiziale per risarcimento dei danni proposta nei loro confronti dall'onorevole Pietro Folena per le dichiarazioni da essi rilasciate all'agenzia ADN Kronos e da questa diffuse con dispaccio in data 15 settembre 1997 nonché ribadite in un comunicato stampa emesso dai medesimi parlamentari il giorno successivo, 16 settembre (Trib. Roma, proc. civ. n. 40282/97 R. G.).
Nella citata lettera al Presidente della Camera i tre deputati sopraindicati affermavano che l'addebito ad essi rivolto dall'onorevole Folena si riferiva a fatti costituenti attività di critica politica e conseguentemente rientranti nella insindacabilità sancita dall'articolo 68 della Costituzione.
L'atto di citazione proposto nei confronti degli onorevoli Cola, Simeone e Fragalà veniva trasmesso dal Presidente della Camera alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.
La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato il caso nella seduta del 1o aprile 1998 e, dopo aver ascoltato i deputati Cola e Simeone, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ex articolo 68 della Costituzione, del fatto addebitato agli onorevoli Cola, Simeone e Fragalà in quanto lo stesso concerne l'espressione di opinioni da parte di membri del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione, su proposta del relatore, considerando che l'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione si riferisce a tutti i comportamenti direttamente o indirettamente riconducibili allo svolgimento di attività politica intesa in senso ampio e anche se svolta extra moenia.
Tale insindacabilità sussiste anche in presenza di espressioni e giudizi obiettivamente pesanti e che, considerati in sé e per sé, sarebbero offensivi.
Questo principio è stato peraltro ripetutamente affermato dalla Giunta anche in casi recenti nei quali si era in presenza di espressioni e giudizi evidentemente ingiuriosi.
Nel caso specifico le espressioni usate dagli onorevoli Cola, Simeone e Fragalà si inseriscono in una polemica di carattere politico centrata sulla posizione assunta dal PDS in relazione al caso Previti. Contrapponendosi a tale posizione e in polemica con il PDS, nella dichiarazione all'Agenzia ADN Kronos del 15 settembre 1997 i tre deputati dichiarano fra l'altro: «Folena di tutto può parlare tranne che di buona amministrazione. Se lo fa dovrebbe prima chiarire agli italiani il suo ruolo nelle vicende della tangentopoli siciliana per le quali è indagato».
La stessa posizione viene ribadita nel comunicato stampa emesso - su carta intestata della Camera dei deputati - il giorno successivo 16 settembre nel quale i deputati Cola, Simeone e Fragalà formulano critiche sull'operato di alcune Procure della Repubblica che - a loro giudizio - hanno favorito il PCI/PDS attraverso una «protezione continua, vigilante e costante».
Si tratta, come è evidente, di valutazioni politiche che i tre deputati nella loro veste di parlamentari hanno inserito nel contesto di una polemica di carattere politico. Al riguardo occorre anche considerare che gli stessi fatti avevano già formato oggetto di interventi e interrogazioni in sede parlamentare da parte dell'onorevole Fragalà.
È necessario sottolineare, poi, che il fatto a cui i tre parlamentari fanno riferimento - e cioè il coinvolgimento dell'onorevole Pietro Folena in una indagine giudiziaria svolta a Palermo e relativa a fatti risalenti al periodo in cui lo stesso onorevole Folena aveva rivestito la funzione di Segretario del PCI in Sicilia - era, al momento delle dichiarazioni degli onorevoli Cola, Simeone e Fragalà, corrispondente alla realtà.
Tale fatto d'altronde era stato portato alla generale attenzione dell'opinione pubblica anche attraverso i mezzi di informazione, in occasione di un convegno sui temi della giustizia svoltosi a Palermo nel luglio 1997.
È stato inoltre accertato che la posizione di indagato dell'onorevole Folena ha avuto termine nel novembre successivo a seguito di un provvedimento di archiviazione.
Infine non può sottacersi che nel corso dell'audizione in seno alla Giunta per le autorizzazioni gli onorevole Cola e Simeone hanno ribadito la loro stima nei confronti dell'onorevole Folena e hanno escluso che le espressioni da essi usate nelle dichiarazioni riportate dalla ADN Kronos e nel comunicato stampa successivo intendessero costituire contumelia nei confronti dello stesso onorevole Folena.
Per queste ragioni la Giunta per le autorizzazioni, accogliendo la proposta del relatore, ha ritenuto, con separate votazioni, di proporre la non sindacabilità, ex articolo 68 della Costituzione, dei fatti ascritti agli onorevoli Cola, Simeone e Fragalà.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
Frontespizio |