Doc. IV-quater, n. 23





Onorevoli Colleghe, Onorevoli Colleghi! - Siamo chiamati a decidere sull'applicabilità o meno dell'articolo 68, comma 1o della Costituzione in relazione al procedimento civile R. G. n. 28464/90 del Tribunale di Roma promosso da Sergio D'Agostino nei confronti dei sigg. Edoardo Ronchi, Giovanni Russo Spena, Francesco Saverio (detto Franco) Russo che all'epoca dei fatti erano membri della Camera dei Deputati.
La questione che la Giunta sottopone all'Assemblea riguarda, tra l'altro, l'annoso problema della Camera competente a deliberare in ordine a fatti commessi da deputati che, all'epoca delle vicende in questione erano membri di una Camera e attualmente sono membri dell'altra. Dopo alcune oscillazioni negli orientamenti di entrambe le Camere (va detto incidentalmente, peraltro, che questa Camera non ha fissato alcun precedente in materia) a seguito di una consultazione informale con la Giunta dell'altro ramo del Parlamento, effettuata anche su sollecitazione dei Presidenti delle due Camere, la nostra Giunta è venuta nella determinazione di ritenere che la competenza debba essere quella della Camera di appartenenza al momento dei fatti. Sulla base di tale premessa questo relatore riferisce, pertanto, sul caso di specie che riguarda, appunto, tre ex deputati, due dei quali ricoprono attualmente le funzioni di senatore.
I fatti attengono la pubblicazione dell'articolo «Talamone/Armi Italia affamata» apparso sul giornale Nigrizia n. 7/8 del bimestre luglio/agosto 1988 nei quali i parlamentari Ronchi, Russo Spena, Russo, in relazione al procedimento penale contro l'onorevole Falco Accame, imputato di diffamazione a mezzo stampa esprimevano solidarietà allo stesso dichiarando altresì di essere corresponsabili delle affermazioni rese dallo stesso Accame sul traffico d'armi, coperto dai servizi segreti, che si era svolto nel porto di Talamone dal 1968 al 1973, allorquando il porto era controllato dal D'Agostino.
Il reato di diffamazione consisterebbe a detta del D'Agostino, dall'aggressione posta in essere dal diffamatore, mediante affermazione di fatti non veri con il dolo, almeno generico, ledendo così la onorabilità e la personalità del diffamato. Le affermazioni e le considerazioni riportate nella rivista Nigrizia, riferiscono circostanze rispondenti al vero o, e questo appare ancora più importante ai fini dell'applicabilità o meno dell'articolo 68 1o comma della Costituzione, circostanze che hanno formato oggetto di notizia pubblicamente nota, di numerose interrogazioni parlamentari a firma dei tre deputati e di altri.
Le interrogazioni parlamentari attengono alla vicenda del porto di Talamone, a spedizioni illegittime di armi e l'articolo in questione segue temporalmente queste interrogazioni e dalle stesse prende spunto e informazioni.
Nell'articolo apparso su Nigrizia in cui i tre parlamentari si accusavano di corresponsabilità delle dichiarazioni di Falco Accame, si afferma che il D'Agostino era «un alto ufficiale della capitaneria facente parte dei Servizi Segreti, il cui nome fu successivamente trovato nell'elenco della P2 e che D'Agostino era alle dipendenze del generale Carrera, il quale avrebbe dichiarato al giudice Mastelloni che il compito dell'ufficiale era di vigilare affinché le operazioni di triangolazione andassero a buon fine» eccetera.
Tali affermazioni risultano rispondenti al vero, ma questione ancora più significativa e oggetto della decisione che dovrà essere assunta dall'Aula riguarda se le dichiarazioni, le pubblicazioni degli onorevoli Ronchi, Russo Spena e Russo attengono l'esercizio di funzioni parlamentari.
Nel caso in specie, il comunicato stampa, causa della presunta diffamazione, avviene a seguito di notizie già apparse sui giornali e sugli organi d'informazione, di notevole rilevanza e senza ombra di dubbio la loro ulteriore divulgazione avrebbe meglio consentito alla collettività di esercitare un giusto e doveroso controllo e tale attività è funzione tipica del parlamentare.
Per tutte queste ragioni: oggettività dei fatti, interrogazioni parlamentari si evince come la pubblicazione dell'articolo sul giornale Nigrizia fosse imprescindibilmente legato alla funzione del parlamentare, nell'esercizio delle proprie prerogative; garantito dall'articolo 68 1o comma della Costituzione.
Pertanto la Giunta, con separate votazioni, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari Edo Ronchi, Giovanni Russo Spena, Franco Russo.

Valter BIELLI, Relatore.


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