Doc. IV-quater, n. 21





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Diego Novelli con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti.
Questi, in breve, i fatti.
Nell'ottobre del 1996 Vittorio Emanuele di Savoia ha promosso una causa civile presso il tribunale di Alba al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per essere stato diffamato - così egli assume - da alcuni articoli apparsi sul settimanale «Famiglia Cristiana» del 6 dicembre 1995.
Gli articoli in questione fanno parte di un servizio che si occupa della famiglia Savoia; il primo, intitolato «Savoia, la telenovela» è firmato da Pietro Radius, il secondo, dal titolo «Dopo cinquant'anni possono tornare?» è di Alberto Chiara e Giuseppe Nardocci.
Vittorio Emanuele di Savoia conviene in giudizio i tre giornalisti, ma anche l'onorevole Diego Novelli, per alcune frasi a lui attribuite nel corso del secondo dei due articoli citati, nonché il direttore responsabile del settimanale, Leonardo Zega e la Periodici San Paolo S.r.l., editrice del settimanale medesimo; chiede al Tribunale della città sede della società editrice, che, riconosciuta l'avvenuta diffamazione aggravata a mezzo stampa, liquidi in suo favore i danni patrimoniali e non patrimoniali da ciò determinati.
L'attore lamenta che, pur essendo stato assolto fin dal 1991 dalla corte d'Assise di Parigi dall'accusa di avere, nel 1978 sull'isola di Cavallo, commesso atti di violenza contro il giovane Dirk Hamer e di averne colposamente determinato la morte (ma non dall'accusa di detenzione e porto di un fucile e delle relative munizioni senza autorizzazione), egli venga chiamato in causa in relazione a quell'episodio, dal servizio di «Famiglia Cristiana», in modo insinuante e malizioso e comunque atto a trasmettere l'idea di una propria responsabilità nella morte dello sventurato cittadino tedesco.
Ciò, in sostanza, l'attore ritiene di dover rimproverare ad alcuni passi dell'articolo del Radius, in cui ci si chiede se il Savoia, anche in considerazione delle responsabilità derivantigli dal lignaggio, non avrebbe potuto evitare di attaccar lite, maneggiando con poca accortezza un fucile carico. Tale parte del testo, peraltro, non interessa il nostro esame, se non per il fatto che un medesimo intento denigratorio viene attribuito all'intero servizio e, in particolare, alle dichiarazioni dell'onorevole Novelli, riportate, come si è già detto, in altro articolo di autori diversi.
Vien chiesto a Novelli se anche a Vittorio Emanuele di Savoia possa essere concesso di rientrare in Italia; egli risponde: «Deve prima impegnarsi a non toccare più un fucile in vita sua. Torni pure in Italia. Ma dati i suoi trascorsi si dovrà stare attenti affinché non si macchi di ubriachezza molesta, schiamazzi notturni e incauto maneggio di armi da fuoco».
Non è compito della Camera determinare se tali frasi siano denigratorie e abbiano arrecato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, all'attore. Come sempre in questi casi, si tratta di valutare se le dichiarazioni di Novelli siano riconducibili o meno alla sua funzione parlamentare.
Innanzitutto si deve ricordare che non è in discussione l'autenticità delle contestate dichiarazioni dell'onorevole Novelli. Egli, infatti, con estrema lealtà, nel richiedere al Presidente della Camera di investire della questione la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ammette di aver dichiarato pressappoco quanto gli viene attribuito dagli autori dell'articolo.
Parimenti non si può dubitare della natura politica dell'intervista.
L'articolo in cui essa è contenuta mirava, con tutta evidenza e fin dal titolo, a mettere in discussione l'opportunità di conservare la vigenza del divieto fatto ai discendenti maschi della famiglia Savoia di entrare e soggiornare in Italia, divieto contenuto, come tutti sanno, nella XIII disposizione finale della Costituzione. Novelli, perciò, è stato intervistato perché componente dell'organo costituzionale abilitato a decidere su tale questione. Quella intervista, dunque, aveva un rilievo e acquistava un senso non solo e non tanto in relazione al ruolo di Diego Novelli in quanto esponente politico, ma in funzione della sua carica parlamentare. E che Novelli si sia pronunciato nella veste di titolare di una frazione del potere legislativo risulta chiarissimo. Egli risponde specificamente sul punto in questione, affermando in sostanza di ritenere che non sussistano più le ragioni per le quali il divieto era stato posto or son cinquanta anni, che sussista, cioè, da parte della discendenza maschile della famiglia Savoia la possibilità di mettere in pericolo il regime democratico e repubblicano stabilito dalla Costituzione.
Per corroborare la propria tesi e con argomento non privo di ironia e di senso del paradosso, Novelli afferma che i soli possibili pericoli che vede connessi all'ipotizzabile rientro in Italia del discendente dell'ex casa regnante sono quelli riferibili a eventuali e contenuti comportamenti devianti individuali.
Mi pare che questo giudizio, che supporta una convinzione politica e un orientamento dell'onorevole Novelli in relazione alla eventuale modifica della norma costituzionale in materia, non possa in alcun modo essere considerato estraneo alla funzione propria della carica pubblica da lui ricoperta.
Per questa ragione, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, con voto unanime, propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni dell'onorevole Diego Novelli per le quali è stato citato in giudizio sono insindacabili, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Giovanni MELONI, Relatore.


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