Doc. IV-quater, n. 20





Onorevoli Colleghi! - Con nota 5 novembre 1997 l'onorevole Nichi Vendola trasmetteva al Presidente della Camera di appartenenza copia della citazione contro di lui spiccata dal dottor Paolo Foresti dinanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare al risarcimento dei danni anche non patrimoniali ed ex articolo 12 della legge n. 47 del 1978.
Le ragioni della evocazione giudiziaria riposano su queste testuali considerazioni dell'attore:
«Con evidenti fini strumentali di contestazione della politica estera italiana, ed in contrasto stridente con gli unanimi riconoscimenti di cui si è detto, alcuni organi di stampa italiani, facenti capo o simpatizzanti per un preciso gruppo politico, presero a rinfocolare, particolarmente dopo le elezioni albanesi del maggio 1996, una campagna di critica denigratoria della missione svolta dall'ambasciatore Foresti, la cui azione veniva censurata, con la complicità di frange di stampa scandalistica albanese. (...) Tale campagna ha toccato uno dei momenti più vituperabili con un articolo firmato Nichi Vendola, apparso sul quotidiano Il Manifesto del 27 marzo 1997, con il titolo "Profughi e Mafiosi" e con l'"occhiello": "Criminalizzando un intero popolo si nascondono la mafia italica e le colpe di governanti e ambasciatori". La firma dell'autore Nichi Vendola compare sotto l'"occhiello", ma con la meticolosa precisazione della qualifica istituzionale del medesimo, apposta in calce all'articolo, ove si specifica "Vice Presidente della Commissione parlamentare antimafia". Puntualizzazione che lascia intendere al pubblico dei lettori che le affermazioni che si leggono nell'articolo sono fatte dal loro autore nello specifico ruolo istituzionale sopra detto (...). A tali affermazioni ne facevano seguito altre, di contenuto analogo rese nel corso di un'intervista all'emittente televisiva «Tele Norba» e riportate successivamente sul quotidiano Liberazione del 30 aprile 1997.
Le specifiche frasi di cui ci si duole sono quelle articolistiche e quelle televisive, rispettivamente del seguente tenore:
«E quindi, possiamo ben dire che la mafiosizzazione del popolo albanese serve a depistare l'attenzione della mafia vera, quella cresciuta sotto l'ombra di Berisha e pasciuta con le magie finanziarie dei clan albanesi ed italici. E sotto l'ombrello dell'impostura e della mala informazione possiamo perfino proteggere (con l'incredibile avallo del sempre più incredibile sottosegretario Fassino) un lestofante dal calibro di Paolo Foresti, nostro ambasciatore di Tirana e principale cerniera tra l'Italietta dei predoni ed una Albania da colonia o da protettorato» (articolo citato sul Manifesto). Lei mi chiede un giudizio sull'Ambasciata italiana a Tirana? Mah, è, diciamo, è la prima organizzazione malavitosa che andrebbe bonificata. L'ambasciata italiana a Tirana» (intervista a Tele Norba i cui contenuti sono stati riportati nell'articolo di "Liberazione").
Ora è evidente che il deputato Vendola ha agito nella sua veste parlamentare esercitando un legittimo diritto di critica e che la stessa parola «lestofante», riferita al dottor Foresti, si iscrive non con riferimento alla sua individualità, ma a lui come esponente della istituzione, e cioè dell'ambasciata italiana. Così che è gioco forza ritenere che l'epiteto, ingiurioso in sé e per sé considerato, è diretto a innervare un durissimo attacco alla conduzione politica dell'ambasciata come espressione della politica estera del Governo stesso.
Non è certo encomiabile l'uso di siffatte aggettivazioni o di simili sostantivi, che pur sono correnti nella costumanza degradata del linguaggio pubblicamente espresso quotidianamente; ma è altrettanto certo che l'epiteto, incastonato nella cornice parlamentare e politica dal dottor Foresti stesso delineata risulta attenuato per quanto attiene ai riferimenti personali affievolendoli al punto tale che l'ascoltatore o il lettore medio li percepisce proprio come rivolti sostanzialmente alla politica estera del Governo italiano.
Di conseguenza, è indispensabile sperare che i medesimi concetti nel futuro vengano espressi se non forbitamente, almeno educatamente, e ciò non ostante, nel caso di specie, non può negarsi la guarentigia costituzionale dell'articolo 68 della nostra Carta fondamentale.

Ennio PARRELLI, Relatore.


Frontespizio