Doc. IV-quater, n. 19





Onorevoli Colleghi! - La vicenda che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea riguarda un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, procedimento avviato a seguito della querela di due magistrati, sostituti della Procura di Bari, il dottor Carlo Maria Capristo e il dottor Giuseppe Chieco.

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Gli atti del procedimento penale di cui trattasi furono richiesti dalla Camera nella precedente legislatura in applicazione della disposizione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
Tale decreto-legge, al pari di quelli che lo hanno successivamente reiterato, è poi decaduto senza essere stato convertito in legge. La Camera ha tuttavia mantenuto la questione all'ordine del giorno in base al potere che, anche dopo la decadenza dei suddetti decreti-legge, ad essa spetta ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, secondo l'interpretazione ormai consolidata adottata dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre, C. cost. n. 1150 del 1988 e, da ultimo, C. cost. n. 265 e 365 del 1997).

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Per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito in forma integrale il capo di imputazione formulato dal Pubblico ministero di Potenza:
«...perché, comunicando con più persone durante un convegno pubblico dal titolo "Voglia di verità - Il caso Petruzzelli" tenutosi in Bari il 15 gennaio 1994 nei locali del Teatro Kursaal anche teletrasmesso dall'emittente televisiva "Teleregione" offendeva la reputazione dei magistrati dottor Carlo Maria Capristo e dottor Giuseppe Chieco, appartenenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, affermando, nel criticare metodi da loro utilizzati nel condurre le indagini relative all'incendio doloso del "Teatro Petruzzelli" di Bari ed all'arresto dell'indagato Ferdinando Pinto, che "gente che ha fatto - riferendosi ai predetti magistrati - cose come queste contro Ferdinando Pinto può anche aver commissionato l'incendio. Io ho quindi un'idea precisa sui mandanti. Sono convinto che siano Chieco e Capristo. Da quella parte occorre indagare, perché se non avessero avuto qualche motivo di difendersi, non avrebbero cercato un innocente. Quindi vedete che c'è risposta anche al vostro dubbio"; che i due magistrati andavano "arrestati"; che avevano commesso una "maialata" durante l'interrogatorio di Pier Paolo Stefanelli, malato terminale di AIDS, nel promettergli di farlo spostare da dove stava e di farlo avvicinare a Bari, se avesse loro detto il nome di "quella persona"; che avevano utilizzato un "linguaggio mafioso"; riferendosi alla seguente parte dell'interrogatorio dello Stefanelli: "dai ti faccio spostare a Bari se riusciamo a capirci, dai, ti ricordi questo nome, ti faccio portare, ti prometto e sai quando dico una cosa io la mantengo, ti faccio portare a Bari"; nonché dicendo a conclusione del suo intervento nel dibattito che: "Ecco questi sono Chieco e Capristo. Ne chiedo l'arresto immediato". Accaduto in Bari il 15 gennaio 1994».

Gli atti relativi sono stati esaminati dalla Giunta nella seduta del ....
Nel corso del dibattito che ne è seguito la Giunta si è espressa a maggioranza per l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'occasione dall'onorevole Sgarbi. Il complessivo contesto a cui ci si riferisce fa sì, in effetti, che le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi si configurino come tipico esercizio di una funzione parlamentare extra moenia, considerata da una consolidata giurisprudenza come anch'essa meritevole della speciale tutela costituzionale. Anzitutto il fatto al centro del pubblico dibattito (nel quale si incrociano temi legati alla politica dei beni culturali e - ancor più polemicamente - all'amministrazione della giustizia) ha avuto larghissima eco nella stampa e nell'opinione pubblica del Paese, così che può a buon diritto essere considerato un fatto di grande rilevanza, meritevole di valutazione, di intervento e di controllo pubblici da parte di ogni parlamentare, investito per definizione costituzionale di una funzione di rappresentanza nazionale. In secondo luogo la presenza dell'onorevole Sgarbi è nell'occasione esplicitamente legata alla sua pubblica funzione di deputato della Repubblica. Egli è infatti presente con altri due deputati (l'onorevole Majolo e l'onorevole Taradash) ed esprime anche la convinzione soggettiva di trovarsi in quel contesto proprio in quanto parlamentare, come si evince dal suo rammarico che - pur essendovi tre parlamentari sul palco - nessun amministratore locale sia presente.
Quanto ai toni che vengono usati dall'onorevole Sgarbi nei confronti dei due magistrati querelanti, risulta chiaro da una lettura complessiva dell'intervento da lui tenuto in teatro come essi si muovono sulla linea della ricostruzione paradossale, con una coerenza logica che sempre al principio del paradosso si attiene; in particolare - è evidente - quando si accusano i due magistrati di essere stati, essi, i responsabili dell'incendio del Teatro «Petruzzelli». Si può discutere se questa fosse la chiave critica più consona alla circostanza e all'oggetto del dibattito. Ma è certo che non vi è alcun registro discorsivo obbligato o privilegiato affinché l'opinione del parlamentare possa essere ritenuto meritevole della tutela costituzionale. Ogni deputato va infatti considerato libero di scegliere la chiave critica nella quale o attraverso la quale possa fare meglio eccellere le proprie ragioni. E il registro paradossale si attaglia particolarmente e notoriamente alla vis polemica dell'onorevole Sgarbi, sì da potersi escludere che esso sia stato deliberatamente e singolarmente scelto per sviluppare dolosamente una surrettizia diffamazione dei magistrati in questione.
È vero che, al di là del registro paradossale, si rintracciano nell'intervento dell'onorevole Sgarbi due espressioni in grado di toccare l'onorabilità dei querelanti («maialata» e «linguaggio mafioso»). Tuttavia le due espressioni qualificano un fatto o un comportamento specifico senza sconfinare nell'accusa alla persona e nell'offesa all'identità della persona. Tale distinzione (la critica del singolo fatto e la critica del soggetto che lo pone in essere) è già operante in giurisprudenza anche nei procedimenti a carico dei comuni cittadini. È parere della Giunta che a maggior ragione essa debba essere fatta valere nella circostanza, per realizzare quella maggiore e specifica protezione riconosciuta al diritto di critica e di opinione del parlamentare. In tal senso rimane si può ritenere impregiudicato quel confine che la stessa Giunta ha voluto fissare con nuova giurisprudenza (in ciò confortata dagli orientamenti della Presidenza della Camera) tra la più piena libertà di espressione delle proprie opinioni da parte del parlamentare e l'offesa gratuita e diretta alla identità e alla dignità personali di soggetti terzi.
Conformemente a queste valutazioni la Giunta ha ritenuto di proporre all'Assemblea di considerare come insindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nell'ambito della vicenda alla quale si riferisce il procedimento in corso.

Nando DALLA CHIESA, Relatore.


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