Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata a pronunciarsi ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, in ordine ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Roberto Maroni presso il Tribunale di Monza, iniziato su querela del generale Incisa di Camerana, Capo di Stato maggiore dell'esercito, i cui atti sono stati richiesti dalla Camera ai sensi dell'allora vigente decreto-legge n. 466/1996.
I fatti possono riassumersi nei termini seguenti. In data 8 maggio 1996 appariva sul quotidiano Il Giornale un'intervista al citato deputato Maroni concernente, tra l'altro, le dure reazioni suscitate dalla enunciazione del programma della sua parte politica, teso a conseguire l'indipendenza della Padania. Nel corso della medesima, a fronte di una specifica domanda dell'intervistatrice Enza Cusmai, parimenti indagata a titolo di concorso nel medesimo reato, del seguente tenore: «ieri è intervenuto ufficialmente anche il Capo di Stato Maggiore, Incisa di Camerana ed ha precisato che l'esercito sta dalla parte dello Stato», il deputato Maroni rispondeva: «Buono, quello. È un cialtrone. Dopo Goffredo Canino questo è un altro che si diverte a giocare a risiko. Ma come si permette di interferire nelle faccende della Lega, come si permette di occuparsi di politica. È un golpista».
Per completezza va detto che il giorno prima, intervistato dal TG2 notte sulla posizione della Lega in favore della secessione il generale Incisa di Camerana aveva reso la seguente dichiarazione: «L'esercito italiano dall'ultima recluta che ha giurato sabato scorso al Capo di Stato Maggiore che qui vi parla ed è il più anziano ha prestato un giuramento. Il giuramento dice: giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare la Costituzione e le sue leggi. Non ho altro da aggiungere».
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 25 giugno scorso, procedendo all'audizione del deputato Maroni.
Il suddetto deputato ha precisato che l'intervistatrice, nel redigere il testo, se pur non aveva travisato il senso complessivo delle sue parole, le aveva tuttavia «colorite» in modo assolutamente arbitrario rispetto alle sue originarie dichiarazioni. Ciò che egli aveva inteso mettere in evidenza era infatti l'inopportunità che un generale si inserisse con una dichiarazione obiettivamente politica nell'ambito di una polemica che traeva spunto dalle posizioni di una forza rappresentata in Parlamento. Egli non aveva usato la parola «golpista», ma aveva fatto riferimento, per gusto di paradosso, alla figura del colonnello Tejero, che a suo tempo si era introdotto materialmente nella sede del Parlamento spagnolo minacciando il colpo di Stato. Precisava inoltre che le sue affermazioni non avevano il contenuto di una polemica personale né quello di un'ingiuria ma miravano piuttosto - sia pure con un linguaggio colorito - ad una critica politica delle dichiarazioni del generale.
La Giunta, pur valutando con attenzione il fatto che un simile linguaggio costituisca una offesa particolarmente grave per una persona che ricopra l'alto ufficio di Capo di Stato Maggiore dell'esercito, ha ritenuto tuttavia prevalente la considerazione che le dichiarazioni del collega Maroni si inseriscono in un contesto prettamente politico ed hanno per contenuto valutazioni di tipo essenzialmente politico.
È appena il caso di sottolineare, infatti, che compito della Giunta non è quello di soffermarsi sulla sussistenza o meno dell'ipotesi di reato, ma piuttosto quello di verificare la possibilità che determinati fatti, che di per sé costituirebbero reato, vengano scriminati dalla natura politico-parlamentare delle affermazioni rese, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Fino a questo momento la Giunta si è generalmente attenuta ad un criterio che, a giudizio di chi scrive - che peraltro si onora di presiederla - appare particolarmente equilibrato ed equo: quello di considerare rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione le opinioni di natura politico-parlamentare che, sia pure rese extra moenia, possano considerarsi ammissibili alla stregua dei parametri stabiliti per il linguaggio comunemente adoperato in Assemblea o negli atti parlamentari. Tale criterio consente di escludere dall'ambito della tutela da un lato le affermazioni rese dal deputato nell'ambito di contesti meramente privati e personali, dall'altro di escludere quelle espressioni che per la loro gravità e il loro tenore non sarebbero in alcun modo ammissibili nelle aule parlamentari.
Nel caso di specie il linguaggio adoperato dal collega Maroni, sia pure particolarmente colorito e pungente, appare funzionale alla polemica politica sostenuta dalla sua parte nei confronti di un intervento del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, che se anche non è da considerare un intervento politico per quanto attiene al suo specifico contenuto, lo diventa, viceversa, se si pone mente al contesto nel quale è stato pronunciato. In altre parole, la dichiarazione di fedeltà al giuramento della Repubblica pronunciata dal Capo di Stato Maggiore è di per sé una dichiarazione «neutra», ma diventa una dichiarazione «politica» ove venga resa a commento di una presa di posizione di una forza politica a favore della secessione.
Per questi motivi la Giunta si è determinata a concludere, a maggioranza, nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Ignazio LA RUSSA, Relatore.
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