Onorevoli Colleghi! - 1. Con lettera in data 24 ottobre 1996 indirizzata al Presidente della Camera l'onorevole Vittorio Aliprandi, deputato nella XII legislatura, trasmetteva copia di un atto di citazione a lui notificato, relativo a una domanda giudiziale di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un suo diritto all'identità personale che si assumeva commessa dallo stesso onorevole Aliprandi nei confronti di Giuseppe Lionello in proprio e quale legale rappresentante della Tecnocoat s.r.l., del consorzio CAAP e della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Padova.
L'onorevole Aliprandi inviava inoltre la copia di due ordinanze di archiviazione emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia e di quello del tribunale di Padova per gli stessi fatti di cui al suddetto atto di citazione.
Entrambi i provvedimenti hanno escluso, con riguardo alle espressioni usate dall'onorevole Aliprandi e oggetto della querela presentata nei suoi confronti dal Lionello, la configurabilità del reato di diffamazione aggravata. Infatti tali espressioni sono state considerate rientranti in una legittima azione politica posta in essere dall'onorevole Aliprandi e nel diritto di critica che, in campo politico, spetta a ciascuno e, pertanto, penalmente non rilevanti indipendentemente cioè dalla funzione rivestita dall'onorevole Aliprandi al momento del fatto.
Con la lettera soprarichiamata l'onorevole Aliprandi chiedeva che i documenti da lui inviati venissero trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere ai fini delle valutazioni del caso e precisava che le espressioni usate nelle sue dichiarazioni alla stampa sulle quali era basata la domanda di risarcimento costituivano atti da lui compiuti nell'esercizio della funzione parlamentare.
Su richiesta del Presidente della Camera dei deputati, il presidente del tribunale civile di Padova sospendeva il procedimento avviato con l'atto di citazione e trasmetteva i relativi atti alla Camera.
2. La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato il caso nella seduta dell'8 ottobre 1997 e ha accolto alla unanimità la proposta del relatore deliberando di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, a norma dell'articolo 68 della Costituzione, del fatto per il quale è stata proposta domanda giudiziale di risarcimento danni nei confronti dell'onorevole Aliprandi.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che le espressioni usate dall'onorevole Aliprandi e riportate negli articoli apparsi sul quotidiano Il Gazzettino di Venezia del 26 giugno e del 2 agosto 1994 si configurano come manifestazione di opinioni espresse extra moenia da un componente del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
Infatti, l'asprezza dei toni usati negli articoli non trasmodano in una gratuita aggressione o in un inventato riferimento a fatti mai accaduti, ma con essi si ingigantiscono episodi veri a fini puramente politici.
La Giunta ha inoltre tenuto conto che gli stessi argomenti svolti dall'onorevole Aliprandi erano stati oggetto di una sua interrogazione a risposta scritta (la n. 4-08260) rivolta il 7 marzo 1995 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in cui era stata formulata una serie di rilievi in ordine alla condotta del signor Giuseppe Lionello quale presidente del consorzio CAAP di Olbignaseco.
In conclusione deve conseguentemente ritenersi che nel caso in esame si trattava di una critica politica dalla quale esulava ogni acrimonia di natura personale.
3. Per questa ragione la Giunta ha ritenuto all'unanimità di accogliere la proposta del relatore e di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un componente del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni DEODATO, Relatore.
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