Onorevoli Colleghi! - 1. - Con lettera in data 2 agosto 1997 indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, il deputato Sandro Delmastro delle Vedove chiedeva che la Camera si pronunciasse circa l'insindacabilità di alcune sue affermazioni rese nel corso di un'intervista, per le quali pendeva un procedimento penale nei suoi confronti. A tale scopo allegava copia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare notificatogli dalla cancelleria del tribunale di Casale Monferrato nel quale era enunciato il capo di imputazione a suo carico, formulato dalla competente Procura della Repubblica, consistente in una ipotesi di reato di diffamazione a mezzo stampa, in concorso con altre persone, nei confronti di Grando Giorgio, all'epoca dei fatti commissario straordinario della azienda sanitaria regionale n. 11 di Vercelli.
2. - La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato il caso nella seduta del 17 settembre 1997 e ha accolto all'unanimità la proposta del relatore deliberando di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo com ma, della Costituzione, del fatto ascritto all'onorevole Delmastro delle Vedove.
3. - La Giunta è pervenuta a tale conclusione considerando che l'onorevole Delmastro delle Vedove era stato invitato, nella sua qualità di deputato e di componente la Commissione affari sociali della Camera, a partecipare ad un dibattito sui problemi locali della sanità svoltosi presso l'ospedale di Vercelli.
Nell'ambito di tale dibattito e in una successiva intervista rilasciata ad un giornale locale l'onorevole Delmastro delle Vedove esprimeva un'aspra critica verso la linea seguita dal dottor Giorgio Grando, commissario straordinario della azienda sanitaria n. 11, affermando in particolare che «Grando è un uomo bugiardo e inattendibile, in più è pericoloso perché tecnicamente preparato; è lui il nemico dell'ospedale di Gattinara e lo dimostra la scandalosa decisione di avviare il monitoraggio solo per il locale reparto di ginecologia».
Nel contesto di tale affermazione il termine «bugiardo» assumeva peraltro il significato di aspra critica nei confronti del comportamento del dottor Grando e di contestazione della inesattezza dei dati dallo stesso forniti in ordine al numero di parti avvenuti nell'ospedale di Vercelli se confrontati con i dati rilevati dal comitato per la difesa dello stesso ospedale.
Si trattava quindi di una critica politica dalla quale esulava ogni acrimonia di natura personale.
A giudizio della Giunta si è in presenza della manifestazione di opinioni espresse extra moenia da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.
Per le ragioni sopraesposte la Giunta ha ritenuto, all'unanimità, di accogliere la proposta del relatore di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, del fatto ascritto all'onorevole Delmastro delle Vedove.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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