Doc. IV-quater, n. 10





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce sulla insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Guglielmo Rositani, deputato all'epoca dei fatti.

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Prima di affrontare il merito, vale la pena di ribadire alcune riflessioni concernenti profili procedurali dell'esame della questione da parte della Camera, che sono state già svolte in precedenti relazioni relative ai doc. IV-quater nn. 5 e 6.
È ben noto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche nel nuovo testo recentemente modificato (legge costituzionale n. 1 del 1993) stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni. È altresì noto che la Corte costituzionale ha costantemente interpretato tale previsione costituzionale nel senso che spetta alle Camere valutare, in concreto, la sussistenza delle prerogative dei propri membri e che una siffatta valutazione delle Camere inibisce una difforme valutazione da parte del giudice competente salva la sua facoltà di sollevare conflitto di attribuzione (cfr. le sentenze nn. 1150 del 1988, 443 del 1993, 129 e 379 del 1996).
A partire dal giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, si sono succeduti, fino al 23 dicembre scorso, una serie di decreti-legge (ben diciotto, evidentemente non convertiti) che disciplinavano (con alcune differenze minori tra le varie versioni) i profili procedurali relativi all'esame da parte delle Camere delle questioni in materia di insindacabilità.
Decaduto quel decreto (e non reiterato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996), la Giunta per le autorizzazioni, dopo un approfondito dibattito, ha ritenuto - in ciò seguita dall'omologa Giunta del Senato - che, comunque, tale decadenza non ponesse in discussione l'attribuzione delle Camere sancita dalla costante interpretazione dell'articolo 68 da parte della Corte costituzionale. Tale valutazione è stata condivisa dalla Presidenza della Camera e in base ad essa si è continuato ad esaminare, tanto in Giunta quanto in Assemblea, gli atti dei procedimenti che erano stati inviati alle Camere in base alle norme dei decreti-legge decaduti.
Quanto agli eventuali nuovi procedimenti la Giunta ha ritenuto che, per il futuro - in attesa di eventuali ulteriori interventi normativi - la Camera dovesse procedere, di volta in volta, in base alla segnalazione del deputato interessato. Ciò in virtù dei princìpi fissati dalle sentenze della Corte costituzionale nonché di una vecchia prassi delle Camere in base alla quale, nel vigore del vecchio testo dell'articolo 68, venivano esaminati gli atti di citazione civile circa i quali veniva richiesta l'applicazione della citata norma costituzionale.
Essendone comunque stata investita la Presidenza, la questione è stata deferita alla Giunta per il regolamento, che, a quanto risulta, sembra orientata a predisporre una apposita norma regolamentare. Nel frattempo, il Presidente della Camera ha autorizzato la Giunta ad «esaminare, secondo le prassi parlamentari consolidate e secondo i princìpi più volte ribaditi, in materia, dalla Corte costituzionale, le questioni in materia di insindacabilità che le vengono trasmesse».
Il procedimento in esame trova la sua disciplina nei princìpi che si sono appena riassunti. L'onorevole Rositani ha infatti segnalato la questione alla Presidenza della Camera che ha provveduto a trasmettere il caso alla Giunta. Alla segnalazione il deputato interessato ha allegato tutti i documenti in suo possesso ritenuti utili ai fini della decisione della Camera.
Giova ricordare, peraltro, che il procedimento concernente l'onorevole Rositani era già stato segnalato dal medesimo deputato alla Presidenza della Camera, e quindi alla Giunta, nella vigenza del vecchio testo dell'articolo 68 della Costituzione, secondo la già richiama prassi delle citazioni civili. Il relativo procedimento parlamentare si era tuttavia esaurito senza che venisse assunta una decisione a seguito della intervenuta riforma dell'articolo 68 della Costituzione e del successivo scioglimento delle Camere.

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I fatti sui quali la Camera deve pronunciarsi sono i seguenti: in data 4 febbraio 1993 l'allora deputato Rositani, da poco cessato dalla carica di membro del collegio sindacale della RAI s.p.a., rilasciò un'intervista al quotidiano La Stampa, dal titolo «Manderò mezza RAI in galera», «Ho le prove di sette anni di sprechi e tangenti», nella quale, sulla base della sua precedente esperienza, denunciava l'esistenza di abusi e di sprechi nella gestione dell'azienda. Nell'ambito di tale intervista figuravano affermazioni del seguente tenore (che si riportano a titolo esemplificativo, rinviando per il resto al testo integrale dell'articolo): «La RAI ha 58 centri di spesa incontrollabili, ciascuno fa quello che crede, nessuno riesce a controllare, l'illegalità si taglia col coltello nella maggior parte dei contratti, appalti, compravendite. Quando ho cominciato a capire il livello aziendale, ho smesso di firmare i bilanci, perché alla mia firma ci tengo, i sindaci sono responsabili come gli amministratori e rischiano la galera. E i bilanci della RAI sono falsi: in genere, ad esempio, le voci degli ammortamenti mascherano perdite. Ma da dove cominciare per raccontare questa gestione delinquenziale, che, da commercialista, ritengo non abbia l'eguale nel mondo civile? Vado a caso, così come mi viene secondo i miei ricordi, che sono documentati in sei casse di fascicoli». Nel corso dell'intervista si soffermava quindi sui meccanismi per l'acquisto dei film di produzione straniera, sul mancato intervento dell'IRI e della Corte dei conti, sull'eccessivo spreco di risorse registratosi in relazione ad alcuni spettacoli realizzati all'estero, su alcune produzioni televisive, sugli appalti della fiction, sullo strapotere dei responsabili aziendali, sugli eccessivi stipendi dei dipendenti, sui mancati controlli dei dirigenti, su alcuni tentativi di «blandirlo» e di «corromperlo», sui contratti esterni di collaborazione dell'azienda, sul fatto che alcuni dipendenti della RAI fossero titolari di società che intrattenevano rapporti contrattuali con l'azienda, su alcuni casi di pubblicità surrettizia, sull'eccessivo costo del nuovo centro RAI di Saxa Rubra, facendo altresì i nomi e i cognomi delle persone che, a suo giudizio, avevano commesso degli abusi. Concludeva pertanto ritenendo che la migliore soluzione per l'azienda sarebbe stata il commissariamento.
Peraltro, con una successiva lettera pubblicata dallo stesso quotidiano in data 16 febbraio 1993, l'onorevole Rositani sottolineava «alcune inesattezze» dell'intervista rispetto a quanto da lui affermato. In particolare affermava che, a dispetto del titolo dell'articolo - «Manderò mezza RAI in galera» - egli intendeva riferirsi soltanto a «ben precisi settori del vertice e del medio vertice». Precisava inoltre di non aver mai parlato di tangenti nel senso usato dall'articolo, ma soltanto di aver affermato che i meccanismi degli appalti esterni e dell'acquisto dei film e dei programmi potevano portare a «facilitare tale ipotesi». Rettificava infine alcune affermazioni e alcuni riferimenti specifici fatti nel corso dell'intervista.
Con atto di citazione del 7 aprile 1993 la RAI citava in giudizio l'onorevole Rositani per vedere affermata - accertata incidentalmente l'illiceità anche penale ex articolo 595 del relativo codice, dei fatti di causa - la civile responsabilità del medesimo per la diffusione di affermazioni false e comunque diffamatorie nei confronti della RAI, nonché per la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dagli articoli 2404 e 2622 del codice civile sui fatti e documenti relativi all'attività sociale della RAI. La suddetta azienda chiedeva altresì il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali patiti e patiendi in conseguenza dell'illecito nonché il pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di lire un miliardo o della somma maggiore o minore che il tribunale avesse ritenuto di giustizia.

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La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12 marzo 1997, procedendo altresì all'audizione dell'onorevole Rositani. Quest'ultimo ha fatto presente che le sue affermazioni traevano spunto e riscontro - come peraltro può rilevarsi dal relativo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 6 luglio 1993 - in un intervento che egli aveva svolto in occasione dell'esame in sede referente, presso la VII Commissione della Camera delle proposte di legge recanti norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della RAI, nell'ambito del quale il suo gruppo politico sosteneva l'opportunità di un commissariamento dell'azienda.
A tale intervento aveva peraltro fatto seguito un ulteriore intervento in Assemblea nell'ambito della discussione relativa al medesimo provvedimento.
Tale argomento è stato ritenuto particolarmente rilevante dalla Giunta che ha constatato la stretta connessione tra le affermazioni rese presso la Commissione e quelle dell'intervista. Al di là di ciò, si è comunque riscontrato che le opinioni espresse dall'onorevole Rositani attengono a questioni politiche, esprimono valutazioni di contenuto politico e sono strettamente afferenti all'attività politico-parlamentare dell'ex deputato interessato.
Per questi motivi la Giunta si è determinata a concludere, all'unanimità, nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele SAPONARA, Relatore.


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