Onorevoli Colleghi! - La Giunta ha posto all'esame dell'Assemblea una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata in merito ad un procedimento penale innanzi al Tribunale di Pavia, dal deputato Alessandro BERGAMO, indagato del reato di cui agli articoli 595 commi secondo e terzo, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, in pregiudizio di Cornelio VELTRI.
Gli atti del procedimento sono stati trasmessi su richiesta della Camera (a seguito di sollecitazione dell'onorevole Bergamo e su conforme parere della Giunta) ai sensi dell'allora vigente decreto-legge n. 466 del 1996.
I fatti possono così sintetizzarsi:
nel corso di un'intervista effettuata il 21 gennaio 1995, presso l'emittente Teleradio Immagine di Paola (CS), avvenuta alla presenza di un consigliere comunale del PDS e di un Presidente Club FI di Paola, ed avente come oggetto un commento politico sulla campagna elettorale del marzo 1994, con specifico riferimento alla qualità dei voti ottenuti dal partito FI in Calabria e Sicilia e con particolare riguardo nel collegio elettorale dell'onorevole Alessandro BERGAMO, questi, riferendosi al VELTRI che era stato avversario di collegio e che aveva pubblicamente e sulla stampa censurato la qualità dei voti ottenuti dall'esponente di FI, profferiva le seguenti frasi: «oggi Veltri non può sparare sul mucchio ... parla della legalità sul Tirreno Cosentino ... è stato condannato da poco per evasione fiscale ...».
Sulla base di quanto sopra esposto, VELTRI proponeva querela in ordine al reato di diffamazione aggravata, sostenendo che egli non aveva mai riportato condanne, e che non era stato indagato per evasione fiscale; in realtà, come ammetteva lo stesso BERGAMO, sia in sede epistolare che in sede di audizione in Giunta, si era trattato di un errore di persona, dovuto a mera omonimia trattandosi di tale VELTRI Elio, che era rimasto soccombente in un contenzioso tributario innanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Paola (CS).
Ciò premesso, ritiene la Giunta che, a prescindere dalla sussistenza o meno degli intenti diffamatori presuntivamente posti in essere dall'onorevole Alessandro BERGAMO, le affermazioni rese da quest'ultimo rientrano nell'area della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità essendo state riportate in un contesto decisamente politico ed a causa e nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, cioè, nella contesa politica proprio di quei giorni che vedeva il partito di FI e lo stesso BERGAMO al centro di gravissime censure per un presunto condizionamento del voto da parte di esponenti di sodalizi mafiosi.
Lo stesso VELTRI, avversario nel collegio elettorale del BERGAMO, aveva stimolato questo dibattito, facendo pesantissime affermazioni proprio nei confronti del deputato BERGAMO e del suo partito.
A causa delle affermazioni rese dal VELTRI sul presunto voto massone e mafioso confluito su alcuni candidati di FI e sulla presunta «manomissione» di voti avvenuta nel collegio elettorale vinto dall'onorevole BERGAMO, quest'ultimo presentava esposto querelatorio nei confronti del suo avversario politico che gli si era contrapposto nel collegio del cosentino.
In questo contesto finale, vanno collocate le dichiarazioni dell'onorevole BERGAMO, rese peraltro su esplicita sollecitazione dell'intervistatore e senza chiari intenti diffamatori, bensì nell'esercizio di critica politica, spettante al parlamentare e direttamente riconducibile alla sua attività ed anche ai suoi poteri e doveri di denuncia.
I fatti sopra esposti convincono, pertanto, la Giunta che la questione sollevata dall'onorevole Alessandro BERGAMO riguarda fatti coperti dall'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Carmelo CARRARA, Relatore.
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