Onorevoli Colleghi! - La Camera è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 18 del proprio Regolamento con riferimento all'articolo 68 della Costituzione, in relazione alla seguente vicenda occorsa al parlamentare onorevole Luciano Caveri.
In data 18 marzo 1996 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta disponeva il rinvio a giudizio dell'onorevole Caveri, imputato nel reato di cui all'articolo 323 del codice penale perché: «nella propria qualità di membro del Parlamento della Repubblica italiana ed in concorso con Mazzeo Salvatore nella qualità di direttore della casa circondariale di Brissogne (AO); facendo visita e colloquiando con il detenuto Voyat Ugo ristretto presso la casa circondariale di Brissogne in ragione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta, in regime di isolamento giudiziario su espressa disposizione del giudice per le indagini preliminari; abusava del proprio ufficio e dell'ufficio ricoperto da Mazzeo Salvatore, ponendo in essere una attività viziata da illegittimità per violazione di legge, incompetenza e straripamento di potere. Infatti: la visita al detenuto Voyat Ugo è stata effettuata in violazione dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in violazione delle circolari esplicative emanate dal Ministero di grazia e giustizia - dipartimento affari penitenziari, in quanto non inserita nel contesto di una visita parlamentare agli istituti penitenziari consentita senza necessità di previa autorizzazione all'autorità giudiziaria ma volta specificatamente alla visita privata e colloquio personale con il detenuto, militante nel medesimo partito politico, Voyat Ugo posto in regime di isolamento giudiziario; la visita e colloquio privato al detenuto Voyat Ugo in regime di isolamento giudiziario è stata effettuata in assenza di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta; la visita e colloquio privato al detenuto Voyat Ugo in regime di isolamento giudiziario è stata effettuata previa autorizzazione del direttore della casa circondariale di Brissogne (AO) incompetente al rilascio di autorizzazioni per visite a detenuti in regime di isolamento giudiziario; al fine di far conseguire a Voyat Ugo un ingiusto vantaggio non patrimoniale consentito nella effettuazione di un colloquio personale e privato al quale non aveva diritto perché non autorizzato legittimamente. Fatto commesso in Brissogne (AO) 24 marzo 1994».
Nel provvedimento di rinvio si legge che l'onorevole Caveri avrebbe «abusato di una prerogativa inerente alla sua carica (...)» al solo scopo di arrecare un vantaggio ingiusto al detenuto Voyat Ugo, vantaggio individuato dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari «nella effettuazione di un colloquio personale e privato al quale non aveva diritto perché non autorizzato legittimamente». Secondo l'ipotesi accusatoria infatti il colloquio avrebbe dovuto essere autorizzato dal magistrato, essendo ristretto in quel momento il Voyat in regime di isolamento giudiziario e non già, come accaduto, dal direttore della casa circondariale di Brissogne, al quale l'onorevole Caveri si era rivolto con la sua richiesta.
In data 18 marzo 1996 il deputato interessato ha chiesto al Presidente della Camera dei deputati di sottoporre il suo caso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, la quale, dopo attento esame degli atti, ha deliberato di proporre alla Camera che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
I motivi della decisione possono essere in tal guisa sintetizzati.
Com'è noto, la norma di riferimento in applicazione della quale deve trovare regolamentazione il caso in esame, dispone che i parlamentari della Repubblica non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il disposto costituzionale è stato poi interpretato e nel concreto applicato nel senso che siano in esso ricompresi non solo i voti e le opinioni riferibili agli atti tipici attraverso i quali si realizza l'attività parlamentare, bensì anche le attività svolte dal deputato o senatore extra moenia, purché riferibili e comunque connesse alle funzioni parlamentari. L'articolo 68 della Costituzione, infatti, in tali termini si è argomentato, costituisce il presidio normativo di rango superiore posto dall'ordinamento a tutela della funzione stessa del parlamentare.
Nel caso in esame l'onorevole Caveri, avvalendosi peraltro dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente ai parlamentari di effettuare visite presso gli istituti carcerari, ha compiuto una visita ad un detenuto, suo compagno di partito, ristretto nel carcere di Brissogne (AO).
Non v'è dubbio che l'attività sia stata svolta quale parlamentare, giacché in tale veste l'onorevole si era presentato alle porte del carcere, aveva colloquiato con il suo direttore, aveva chiesto a quest'ultimo di visitare la cella del detenuto. Del pari indubbio appare la circostanza che l'attività svolta debba essere ricompresa nella funzione parlamentare, giacché strumentale rispetto ai poteri di sindacato politico ed ispettivo delle Camere parlamentari, che, nel concreto, possono esprimersi in attività collegiali delle Camere medesime ed in attività dei singoli membri del Parlamento.
Né vale sostenere, come pure ha fatto il giudice di Aosta, che la «visita all'istituto» è disciplinata da norma ordinaria, di guisa che siffatta attività è sottratta all'ambito di applicazione delle norme costituzionali ed, in particolare, dell'articolo 68 della Costituzione. Deve infatti in contrario osservarsi che ogni membro del Parlamento ha facoltà di accesso presso tutte le sedi ove sono allogati uffici della pubblica amministrazione statale o sui quali la stessa pubblica amministrazione, compresi ovviamente gli organi di Governo, eserciti un potere di vigilanza e di controllo. E ciò anche in assenza di particolari disposizioni normative di rango ordinario ovvero regolamentare, in quanto siffatta facoltà è strettamente connessa al suo potere di sindacato politico e, quindi, alle sue funzioni, le quali sono funzioni di natura costituzionale che, in quanto tali, mai possono essere affievolite.
Ne consegue che l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, pur disciplinando in via ordinaria la visita di parlamentari presso gli istituti carcerari, non ha certo degradato una funzione parlamentare (lo si ripete quella di sindacato politico) da attività costituzionalmente prevista a mera attività ordinaria, essendo il suo fine normativo limitato alla regolamentazione ed al riconoscimento di una facoltà che ha - comunque - il suo fondamento nei princìpi generali del nostro ordinamento costituzionale.
Non priva di significato appare - infine - la stessa espressione usata dal giudice per le indagini preliminari di Aosta, laddove nella sua ordinanza precisa che all'onorevole Caveri viene contestato di aver «abusato di una prerogativa» parlamentare, con ciò riconoscendosi (elicere veritatem ab ore litigatoris) senza possibilità di equivoco da parte dello stesso magistrato, che l'onorevole Caveri aveva a suo tempo esercitato una prerogativa parlamentare, prerogativa la quale, ad avviso della Giunta, per le sue connotazioni soggettive (potere di visitare detenuti in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria) non appare razionalmente suscettibile di essere esercitata in eccesso, travalicando in abuso.
Per tali ragioni la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ha deliberato di proporre all'Aula di Montecitorio di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Francesco BONITO, Relatore.
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