Doc. IV-quater, n. 6





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce sulla insindacabilità di opinioni espresse del deputato Marco Boato nel corso di precedente legislatura.

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Prima di affrontare il merito, vale la pena di soffermarsi brevemente sui profili procedurali dell'esame della questione da parte della Camera.
È ben noto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche nel nuovo testo recentemente modificato (L. Cost. n. 1 del 1993) stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni. È altresì noto che la Corte costituzionale ha costantemente interpretato tale previsione costituzionale nel senso che spetta alle Camere valutare, in concreto, la sussistenza delle prerogative dei propri membri e che una siffatta valutazione delle Camere inibisce una difforme valutazione da parte del giudice competente salva la sua facoltà di sollevare conflitto di attribuzione (cfr. le sentenze nn. 1150 del 1988, 443 del 1993, 129 e 379 del 1996).
A partire dal giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, si sono succeduti, fino al 23 dicembre scorso, una serie di decreti-legge (ben diciotto, evidentemente non convertiti) che disciplinavano (con alcune differenze minori tra le varie versioni) i profili procedurali relativi all'esame da parte delle Camere delle questioni in materia di insindacabilità.
Decaduto l'ultimo di tali decreti-legge, il n. 555 del 1996 (e non reiterato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996), la Giunta per le autorizzazioni, dopo un approfondito dibattito, ha ritenuto - in ciò seguita dall'omologa Giunta del Senato - che, comunque, tale decadenza non ponesse in discussione l'attribuzione delle Camere sancita dalla costante interpretazione dell'articolo 68 da parte della Corte costituzionale. Tale valutazione è stata condivisa dalla Presidenza della Camera e in base ad essa si è continuato ad esaminare, tanto in Giunta quanto in Assemblea, gli atti dei procedimenti che erano stati inviati alle Camere in base alle norme dei decreti-legge decaduti.
Quanto agli eventuali nuovi procedimenti la Giunta ha ritenuto che, per il futuro - in attesa di eventuali ulteriori interventi normativi - la Camera dovesse procedere, di volta in volta, in base alla segnalazione del deputato interessato. Ciò in virtù dei principi fissati dalle sentenze della Corte costituzionale nonché di una vecchia prassi delle Camere in base alla quale, nel vigore del vecchio testo dell'articolo 68, venivano esaminati gli atti di citazione civile circa i quali veniva richiesta l'applicazione della citata norma costituzionale.
Essendone comunque stata investita la Presidenza, la questione è stata deferita alla Giunta per il regolamento, che, a quanto risulta, sembra orientata a predisporre una apposita norma regolamentare. Nel frattempo, il Presidente della Camera ha autorizzato la Giunta ad «esaminare, secondo le prassi parlamentari consolidate e secondo i principi più volte ribaditi, in materia, dalla Corte costituzionale, le questioni in materia di insindacabilità che le vengono trasmesse».
Il procedimento in esame trova la sua disciplina nei principi che si sono appena riassunti. L'onorevole Boato ha infatti segnalato la questione alla Presidenza della Camera che ha provveduto a trasmettere il caso alla Giunta. Alla segnalazione il deputato interessato ha allegato tutti i documenti in suo possesso ritenuti utili ai fini della decisione della Camera.

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I fatti sui quali la Camera deve pronunciarsi sono i seguenti: in data 14 giugno 1990, il dottor Guido Salvini, magistrato di Milano, citava in giudizio l'onorevole Marco Boato, chiedendone la condanna al risarcimento di danni morali e patrimoniali. A sostegno della domanda, il dottor Salvini denunciava che l'onorevole Boato, rendendo dichiarazioni testimoniali nel corso del processo a carico di Adriano Sofri ed altri, imputati dell'omicidio Calabresi, e concedendo altresì interviste alla stampa, lo avrebbe diffamato e calunniato.
Lamentava in particolare il dottor Salvini, con il suo atto di citazione, che l'onorevole Boato lo avevano falsamente accusato di aver interrogato, senza le formalità previste dalla legge, un terrorista detenuto, cercando di far dichiarare al medesimo che lo stesso Boato era il mandante dell'omicidio Calabresi, fatto - quest'ultimo - per il quale il dottor Salvini non aveva ricevuto alcuna delega di indagine.
In relazione a tale processo, l'onorevole Boato, come prima riferito, ha chiesto al Presidente della Camera dei deputati di investire della questione la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, affinché venisse valutato se le dichiarazioni a causa delle quali era stato iniziato il processo civile in suo danno fossero coperte dalla normativa di favore di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta, dopo attento esame, ha deciso a maggioranza di proporre alla Camera di ritenere che i fatti per i quali l'onorevole Boato è stato citato in giudizio sono insindacabili da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La Giunta è pervenuta a tale decisione sulla base delle seguenti motivazioni: costituisce dato acquisito che l'onorevole Boato conduca da moltissimi anni una battaglia politica sui temi della giustizia, su quelli, in particolare, delle garanzie difensive nel processo penale e sulla ricostruzione delle vicende relative alle numerose stragi che si sono verificate nel nostro paese nel corso degli ultimi decenni. È questa una tipica attività politica che, ad avviso della Giunta, l'onorevole Boato ha sviluppato anche in occasione degli episodi sottoposti al suo esame.
Nello specifico giova ricordare che all'onorevole Boato viene contestato di aver dichiarato, come testimone, nel corso del processo Calabresi nonché nell'ambito di interviste rese alla stampa, che il dottor Salvini avrebbe cercato in modi illegali di attribuirgli, come mandante, la responsabilità dell'omicidio del commissario Calabresi. Siffatto episodio particolare costituisce nella sua sostanza una denuncia di chiara ed evidente natura politica, giacché intesa a denunciare un preteso uso distorto delle regole processuali sull'uso dei collaboratori di giustizia, materia questa oggetto da anni di ampio dibattito politico e giuridico.
Va altresì evidenziato che tale denuncia si inserisce nell'ambito di un processo, quello Calabresi, che ha assunto in questi anni una straordinaria rilevanza politica, sia perché collegato a vicende propriamente politiche, sia perché incentrato, per quanto riguarda le regole del processo, sul ruolo dei collaboratori di giustizia e sull'utilizzo che di tale strumento ha fatto la magistratura nel corso di questi anni.
Ritiene pertanto la Giunta che le dichiarazioni dell'onorevole Boato, peraltro reiterate dallo stesso deputato in numerosissime occasioni precedenti e susseguenti al processo ed alle interviste delle quali si occupa l'atto di citazione, siano riferibili alla battaglia politica del parlamentare e siano da considerare quale attività connessa alla sua funzione, costituendo esse un atto di denuncia politica espressione di una battaglia ideale del tutto confacente al ruolo del deputato.
Tutto ciò considerato la Giunta ha deliberato nei sensi innanzi anticipati.

Francesco BONITO, Relatore.


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