Doc. IV-quater, n. 5





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce sulla insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Raffaele della Valle, deputato (e vice Presidente della Camera) nella precedente legislatura.

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Prima di affrontare il merito, vale la pena di soffermarsi brevemente sui profili procedurali dell'esame della questione da parte della Camera.
È ben noto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche nel nuovo testo recentemente modificato (legge costituzionale n. 1 del 1993) stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni. È altresì noto che la Corte costituzionale ha costantemente interpretato tale previsione costituzionale nel senso che spetta alle Camere valutare, in concreto, la sussistenza delle prerogative dei propri membri e che una siffatta valutazione delle Camere inibisce una difforme valutazione da parte del giudice competente salva la sua facoltà di sollevare conflitto di attribuzione (confronta le sentenze nn. 1150 del 1988, 443 del 1993, 129 e 379 del 1996).
A partire dal giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, si sono succeduti, fino al 23 dicembre scorso, una serie di decreti-legge (ben diciotto, nessuno dei quali convertito in legge) che disciplinavano (con alcune differenze minori tra le varie versioni) i profili procedurali relativi all'esame da parte delle Camere delle questioni in materia di insindacabilità.
Decaduto quel decreto (e non reiterato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996), la Giunta per le autorizzazioni, dopo un approfondito dibattito, ha ritenuto - in ciò seguita dall'omologa Giunta del Senato - che, comunque, tale decadenza non ponesse in discussione l'attribuzione delle Camere sancita dalla costante interpretazione dell'articolo 68 da parte della Corte costituzionale. Tale valutazione è stata condivisa dalla Presidenza della Camera e in base ad essa si è continuato ad esaminare, tanto in Giunta quanto in Assemblea, gli atti dei procedimenti che erano stati inviati alle Camere in base alle norme dei decreti-legge decaduti.
Quanto agli eventuali nuovi procedimenti la Giunta ha ritenuto che, - in attesa di eventuali ulteriori interventi normativi - la Camera dovesse procedere, di volta in volta, in base alla segnalazione del deputato interessato (ovvero, eventualmente, in base all'eventuale segnalazione del giudice competente). Ciò in virtù dei princìpi fissati dalle sentenze della Corte costituzionale nonché di una vecchia prassi delle Camere in base alla quale, nel vigore del vecchio testo dell'articolo 68, venivano esaminati gli atti di citazione civile circa i quali veniva richiesta l'applicazione della citata norma costituzionale.
Essendone comunque stata investita la Presidenza, la questione è stata deferita alla Giunta per il regolamento, che sembra orientata a predisporre una apposita norma regolamentare. Nel frattempo, il Presidente della Camera ha autorizzato la Giunta ad «esaminare, secondo le prassi parlamentari consolidate e secondo i princìpi più volte ribaditi, in materia, dalla Corte costituzionale, le questioni in materia di insindacabilità che le vengono trasmesse».
Il procedimento in esame costituisce, appunto, il primo caso di applicazione di tale nuova disciplina. L'onorevole della Valle ha infatti segnalato la questione alla Presidenza della Camera che ha provveduto a trasmettere il caso alla Giunta. Alla segnalazione l'ex deputato interessato ha allegato tutti i documenti in suo possesso ritenuti utili ai fini della decisione della Camera.

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Questi i fatti, che si sono svolti nel corso di un dibattito televisivo (lo «Speciale Andrea Barbato», trasmesso su Rai 3 in data 21 settembre 1994) tra l'onorevole della Valle ed altri parlamentari quali l'onorevole Violante, l'onorevole Rotondi (non più deputato, attualmente direttore del quotidiano «La discussione», organo del CDU), l'onorevole Bassolino, sindaco di Napoli e il dottor Franco Roberti, sostituto procuratore nazionale antimafia, oltre naturalmente al conduttore, dottor Andrea Barbato.
Vertendo il suddetto dibattito sull'arresto, avvenuto la sera prima, dell'ex ministro degli interni, Antonio Gava, i vari interventi si sono sofferniati sui presunti legami esistenti tra il potere politico, la magistratura napoletana e la camorra. In particolare l'onorevole della Valle ha affermato, nel corso del dibattito, che il processo Tortora, condotto dai magistrati dottori Lucio Di Pietro e Felice Di Persia «era soltanto uno specchio delle allodole per coprire sicuramente una situazione illecita: la situazione della trattativa del caso Cirillo» che «la pubblica accusa andava dritta per la sua strada e con grandissima enfasi, in sostanza pilotava l'opinione pubblica soltanto ed esclusivamente nei confronti di Enzo Tortora (..) l'opinione pubblica veniva formata con le veline che i magistrati trasmettevano evidentemente» e che i pubblici magistrati avevano fatto «magari carriera, fra l'altro, con gli appoggi politici».
I suddetti magistrati hanno sporto querela nei confronti del citato ex deputato, nei cui confronti è stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza per il reato di diffamazione aggravata.

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La Giunta ha esaminato la questione nella seduta di oggi 12 marzo 1997. Nel corso della discussione è stato messo in evidenza da più parti, e in primo luogo dal relatore, che le suddette affermazioni sono state rese in una sede - quella di un pubblico dibattito tra parlamentari appartenenti a varie forze politiche, un magistrato e un giornalista - tipicamente politica. Anche il contenuto specifico delle frasi tendeva esclusivamente ad esprimere, criticamente, valutazioni e «timori» di natura politica con particolare riferimento ad uno dei processi che hanno segnato la vita giudiziaria del paese coinvolgendo peraltro intensamente l'opinione pubblica.
Tutto ciò considerato, in conformità alla sua consolidata «giurisprudenza», secondo la quale sono da sussumere nell'ipotesi contemplata dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche le critiche e i giudizi espressi al di fuori dell'Assemblea parlamentare, purché aventi un contenuto lato sensu politico e istituzionale e non, viceversa, un contenuto di mera polemica personale, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, Relatore.


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