Doc. IV-quater, n. 3





Onorevoli Colleghi! - Gaspare Nuccio, deputato nella XI legislatura, è imputato, in un procedimento penale in corso presso il tribunale di Pesaro, del reato di cui all'articolo 326 del codice penale, per aver divulgato liste di iscritti a logge massoniche nelle Marche.
Si assume violata la norma predetta per il fatto che sarebbero stati resi pubblici elenchi di iscritti alla Massoneria marchigiani e, in particolare, della provincia di Pesaro, elenchi coperti da segreto, in quanto oggetto di una inchiesta che si svolgeva presso la procura della Repubblica di Palmi e che furono acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia.
I fatti per i quali l'onorevole Nuccio è sottoposto a giudizio si sono verificati nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Pesaro l'i i febbraio 1994. In quella occasione, il Nuccio diffuse elenchi di affiliati alla massoneria, sostenendo che essi fossero coincidenti con quelli in possesso della Commissione antimafia. Precisamente da tale dichiarazione scaturisce il procedimento de quo, come chiarisce una lettera inviata dalla procura della Repubblica di Pesaro, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Giunta per le autorizzazioni.
È ben chiaro che il compito della Camera non consiste nel sostituire il giudizio del giudice, bensì quello di verificare se il comportamento del parlamentare imputato ricada nella previsione di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione. Tuttavia, nel caso in specie, tale verifica non può prescindere dalla valutazione sulla provenienza degli elenchi divulgati: una cosa è, infatti, divulgare atti della Camera coperti da segreto, altro è fornire notizie che possono anche in parte coincidere con il contenuto di quegli atti, ma che siano state apprese per altre vie.
L'allora deputato Nuccio non faceva parte della Commissione antimafia e non poteva, quindi, avere accesso agli elenchi degli affiliati alla massoneria che dalla Commissione erano stati acquisiti. Occorre ricordare, infatti, che gli atti e i documenti della Commissione vengono custoditi con particolari e severe misure di riservatezza, potendo essere consultati esclusivamente dai componenti di quell'organismo, alla presenza di un ufficiale della Guardia di finanza, e restando esclusa, per chiunque, la possibilità di ottenere copie e riproduzioni fotostatiche.
A parte ciò, per quanto è desumibile dagli atti in possesso di questa Camera, non è dato ricavare alcuna dimostrazione che gli elenchi divulgati dal Nuccio fossero quelli della Commissione antimafia e ciò per almeno due ragioni.
In primo luogo, l'allora Presidente della Commissione, onorevole Violante, in una lettera datata 23 febbraio 1994 e diretta al direttore de Il Resto del Carlino che, come si vedrà più avanti, aveva dato notizia della divulgazione degli elenchi di cui si parla, affermava categoricamente che quelli diffusi il precedente 12 febbraio a Pesaro non potevano provenire dalla Commissione, proprio in forza del regime di custodia particolarmente restrittivo cui sono sottoposti tutti i suoi atti e documenti.
In secondo luogo, in relazione a questo argomento, particolare rilevanza assumono le dichiarazioni della dottoressa Piera Amendola, all'epoca dei fatti funzionava addetta alla Commissione. La dottoressa Amendola, infatti, esclude che gli elenchi diffusi dal Nuccio, che le vengono più volte mostrati, sia nel corso di interrogatorio condotto dalla polizia giudiziaria, sia in fase dibattimentale, possano essere quelli della Commissione antimafia, giacché questi recano le firme dei funzionari addetti e i timbri della Camera (elementi del tutto assenti nelle carte diffuse dal Nuccio), e sono inoltre redatti in forma diversa.
Il Nuccio, peraltro, nel corso di dichiarazioni alla polizia giudiziaria, che lo interroga per incarico della procura della Repubblica, fornisce una versione circa le modalità con le quali era pervenuto in possesso degli elenchi diffusi. In quel periodo - egli afferma in sostanza - circolavano numerosi elenchi di iscritti alla massoneria, in vari luoghi e anche nel palazzo della Camera e negli uffici dei gruppi politici. Insieme agli elenchi, circolava anche la voce, indimostrata e indimostrabile in quel momento, che essi fossero corrispondenti a quelli che l'antimafia aveva avuto da Palmi, il che spiegherebbe perché, nel corso della conferenza stampa, egli abbia potuto affermare, con una certa dose di imponderatezza, che si trattava degli elenchi della Commissione.
Insomma il Nuccio, non solo chiarisce che gli elenchi da lui diffusi non provenivano dalla Commissione, ma mette in evidenza come fosse possibile averli altrimenti, essendovi in quel periodo una diffusa circolazione di siffatti elenchi. Naturalmente, le sue dichiarazioni resterebbero un mero argomento difensivo, se non trovassero un qualche riscontro. Un tale riscontro, tuttavia, in particolare per quanto riguarda gli iscritti marchigiani alla massoneria, esiste agli atti di questa Camera.
In data 12 febbraio 1994, Il Resto del Carlino, dando conto in una corrispondenza da Pesaro della conferenza stampa tenuta il giorno precedente dall'onorevole Nuccio, riporta anche, sotto il titolo «Molto in sonno», le dichiarazioni di Giovanni Battistelli, presidente pro tempore dei Maestri venerandi delle Marche del Grande Oriente d'Italia. Questi, facendo riferimento a notizie circolate nei giorni precedenti la conferenza stampa del Nuccio, afferma di essere al corrente dell'intenzione di taluno, non meglio specificato, di rendere pubblici elenchi di affiliati alla Massoneria della sua regione. Il Presidente dei Maestri venerandi invita, pertanto, a diffidare di tali notizie, dal momento che negli elenchi in questione sarebbero stati annotati nomi di persone mai iscritte all'associazione, di non più iscritti e di aderenti «in sonno», per usare la nota espressione gergale massonica.
Va da sé che il Battistelli non avrebbe potuto fare tali dichiarazioni, se egli stesso non avesse potuto prendere visione proprio di quegli elenchi di cui paventava la divulgazione e che, perciò, dovevano aver già avuto una certa diffusione.
Ma che tale diffusione ci fosse stata si ricava anche da un'altra notizia, riportata dallo stesso numero de Il Resto del Carlino. Il giornale, infatti, dà ragguaglio di un comunicato stampa, diffuso nei giorni precedenti dal deputato Pieroni e dal consigliere regionale Moruzzi, con cui venivano resi noti elenchi di aderenti alla massoneria nelle Marche.
In definitiva, non solo chi sarebbe stato in grado di riconoscere gli elenchi della Commissione antimafia esclude che fossero quelli divulgati dal Nuccio, ma risulta evidente che il deputato poteva ben essere entrato in possesso di elenchi di affiliati marchigiani alla massoneria in quanto di essi vi era una non trascurabile circolazione e perfino una comunicazione ai mezzi di informazione.
In questo quadro - che è stato necessario ricomporre con una certa dovizia di particolari - si tratta di decidere se il Nuccio debba rispondere davanti al giudice per gli atti compiuti, ovvero se essi ricadono nell'ambito della funzione parlamentare.
Ora non pare dubbio che l'attività dell'onorevole Nuccio, il quale si era peraltro occupato dei problema della massoneria, insieme al suo gruppo, anche con atti del sindacato ispettivo, sia da ricomprendersi fra quelle collegate alla funzione parlamentare. Il Nuccio, in ogni occasione, mette in evidenza il proprio obiettivo politico, peraltro manifesto, ossia accertare e rendere nota la consistenza e la estensione della organizzazione massonica in una certa parte del territorio del Paese, in questo caso, le Marche.
Non potrebbe certo escludersi un tale obiettivo dall'ambito della funzione parlamentare. Se si negasse al singolo parlamentare di verificare e rendere pubbliche le modalità con cui si organizza una qualsiasi associazione che abbia, in qualunque modo, rilevanza sociale, economica e politica, la sua attività, i suoi rapporti, specie se tenuti segreti, verrebbe compromesso l'interesse obiettivo proprio dell'ordinamento a salvaguardare l'autonomia e le competenze dell'istituzione di cui il parlamentare fa parte.
Questo principio, del resto, non è negato neppure dal giudice davanti ai quale il Nuccio è sottoposto a processo. Quando, infatti, la questione della insindacabilità a mente dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è stata sollevata dalla difesa, il tribunale di Pesaro, in applicazione del decreto-legge allora vigente (decreto in seguito modificato, per questo aspetto, in occasione di una delle numerose reiterazioni) si pronunciò, emettendo, in data 8 novembre 1995, ordinanza di manifesta infondatezza. Ma la singolarità di tale ordinanza consiste nel fatto che essa non afferma che l'intento politico perseguito dal Nuccio sia da considerarsi esorbitante dalla funzione parlamentare, né che lo siano i mezzi da lui impiegati, ma perché considera ultronea, rispetto a tale funzione, la divulgazione dei nomi degli affiliati alla massoneria. Sennonché, una volta ammesso che quella specifica attività, rivolta ad acclarare l'esperienza e la funzione della massoneria, possa essere ricompresa nell'ambito della funzione parlamentare, appare difficile pensare che sarebbe possibile raggiungere lo scopo, ossia rendere l'idea dei rapporti correnti tra la massoneria e il tessuto economico e politico circostante, senza indicare a quali persone tali rapporti siano affidati, nonché quale peso e quale ruolo esse abbiano nella società.
Sulla base di queste considerazioni, la Giunta per le autorizzazioni propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico di Gaspare Nuccio, deputato nella XI legislatura, devono essere considerati insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Giovanni MELONI, Relatore.


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