Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 31 ottobre 1995, emessa nell'ambito di un processo per diffamazione a carico dell'onorevole Cirino Pomicino (deputato, da ultimo, nella XI legislatura), il Tribunale di Roma rigettava un'istanza avanzata dalla difesa del medesimo con la quale veniva richiesta l'applicazione dell'immunità di cui all'articolo 63 della Costituzione, dichiarando la manifesta infondatezza della eccezione. A seguito di tale ordinanza la Camera dei deputati richiedeva gli atti del procedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 2, ultimo periodo dell'allora vigente decreto-legge 7 settembre 1995 n. 374.
La vicenda trae origine da un articolo della giornalista Serena Romano apparso nel numero 32 dell'11 agosto 1996 del settimanale «L'Europeo» (la cui pubblicazione è attualmente cessata).
Tale articolo, coloritamente titolato «Spartizione con il porco», riferiva e commentava (con tono estremamente sferzante) il contenuto di una registrazione relativa ad una conversazione telefonica, asseritamente svoltasi tra l'onorevole Pomicino e l'allora consigliere della Regione Campania Aldo Boffa, avente ad oggetto la distribuzione di cariche politico-istituzionali tra esponenti della Democrazia cristiana.
L'onorevole Pomicino, all'epoca titolare del dicastero del Bilancio, replicava mediante il comunicato stampa, diffuso dall'agenzia Ansa, di seguito riportato: «un'aggressione piena di volgarità fatta alla persona del Ministro del Bilancio a firma di una giornalista notoriamente collegata ad ambienti scandalistici napoletani già condannati per calunnia e diffamazione».
La giornalista in questione, sentitasi offesa nella sua onorabilità, presentava querela per diffamazione dalla quale scaturiva il procedimento di cui all'ordinanza richiamata.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere, esaminata la vicenda ritiene, che il contenuto del comunicato stampa dell'onorevole Pomicino rientra pienamente tra quei comportamenti cui l'articolo 68 della Costituzione garantisce l'insindacabilità.
In tal senso appare improprio il richiamo, contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Roma, all'articolo 67 della Costituzione, letto in chiave restrittiva, come parametro per delimitare l'attività garantita dal dettato della carta costituzionale.
D'altro lato, aderendo alla tesi opposta a quella qui sostenuta si introdurrebbe, in maniera surrettizia, sotto forma cioè di una discrezionale sussunzione dell'attività svolta dal Parlamento ad una sfera politica, proprio quel sindacato che la Costituzione inibisce. In questo modo viene, inoltre, ignorato come alla funzione parlamentare appartenga necessariamente e inscindibilmente (nel quadro di un sistema effettivamente democratico e rappresentativo) anche una dimensione politica.
È sufficiente ricordare che, per costante giurisprudenza, anche della Corte costituzionale, la libertà di espressione va riconosciuta e garantita nella maniera più ampia laddove possa, anche indirettamente, riferirsi alla funzione parlamentare che, si ribadisce, è necessariamente anche politica.
Non si trascuri infine che l'articolo de «L'Europeo» cui avea reagito l'onorevole Pomicino si riferiva a quest'ultimo come parlamentare. Ne consegue, pertanto, che lo stesso abbia reagito come parlamentare.
Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta, dopo aver proceduto, nella seduta del 31 luglio scorso, all'audizione del deputato interessato, ha ritenuto, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Michele SAPONARA, Relatore.
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