Doc. IV-quater, n. 1





Onorevoli Colleghi! - Ho il compito di riferire all'Assemblea su due episodi che hanno visto protagonista il deputato Vittorio Sgarbi.
Gli atti del procedimento penale di cui trattasi furono nella precedente legislatura
richiesti dalla Camera in applicazione della disposizione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 12 maggio 1995. n. 165, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Tale disposizione, abrogata nel testo del decreto-legge attualmente vigente, consentiva alla Camera di effettuare tale richiesta in presenza di una pronuncia nel senso della manifesta infondatezza da parte dell'autorità procedente. Secondo la disciplina vigente, com'è noto, tale ipotesi è stata soppressa potendo attualmente il giudice, in presenza di una eccezione relativa all'insindacabilità, esclusivamente estinguere direttamente il procedimento ovvero inviare gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare. Tali atti sano stati mantenuti all'ordine del giorno anche tenendo canto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 6 settembre 1996. n. 466 (che riproduce l'identico testo dei decreti-legge nn. 357, 253 e 116 del 1996), che consente comunque alla Camera di deliberare sulla materia dell'insindacabilità in ogni case in cui la Camera sia stata investita della questione.
La vicenda che si sottopone all'Assemblea riguarda Un procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti di Agostino Cardova, già procuratore della Repubblica pressa il Tribunale di Palmi.
Per completezza di informazione e per una valutazione la più oggettiva possibile, vale la pena di riportare testualmente i contenuti del capo di imputazione, così come trasmessi alla Camera dalla Pretura di Palmi:
«il deputato Vittorio Sgarbi offendeva la reputazione del dottor Agostino Cordova, affermando - nel corso di un comizio tenutosi in Palmi il 13 marzo 1994 - che "Palmi la conoscevo per un'azione scellerata di un magistrato che si chiama Cordova, che vi ha fatto diventare famosi soltanto per l'inquisizione che lui ha rappresentare e continua a rappresentare diffamando il Meridione. Io farò la mia lotta contro i magistrati collusi con i partiti, che vogliono fare soltanto una lotta politica e non difendere la giustizia". E "mi ricordo una cosa inaccettabile: partendo di qua, per delirio di onnipotenza, volontà di dominio, questo magistrato ha mandata due carabinieri - pagati anche da me - a Pesaro per sequestrare gli elenchi degli iscritti al Rotary: vaffanculo Cordova, vaffanculo. Non si accetta che un magistrato spenda i nostri soldi per la sua gloria, soltanto per affermarsi"».

Successivamente, nel corso di un comizio tenutosi sempre in Palmi l'onorevole Sgarbi affermava:
prima città d'Italia Palmi candida Miss Italia; quindi ha contrapposto a quella brutta faccia di Cordova che mi ha denunciate (sapete, io ho delle denunce di cui vado orgoglioso) perché io ho detto quello che lui accetta di sé. Lo chiamano "mastino" e io ho dette che Cordova ha una faccia da caratterista, d'attore, tanto che potrebbe fare sia il poliziotto che il cane del poliziotto, e mi ha querelato. Io ho trovato che non era molto ironico, ma non sono preoccupato di questa querela; perché se una accerta di farsi chiamare mastino - e un po' il tratto ce l'ha - non si capisce perché si preoccupa di una mia battuta. Però, a dimostrazione di come la Magistratura approfitta del suo potere; mi ha querelato e mi hanno anche rinviato a giudizio».

Fin qui i capi di imputazione, sui quali il Pretore di Palmi ha emesso sentenza di condanna il 6 marzo del 1995, assumendo la non sussistenza del criteri di insindacabilità previsti dall'articolo 68, prima comma, della Costituzione.
Nella scorsa legislatura la Giunta per le autorizzazioni richiese alla Pretura di Palmi gli atti del procedimento penale e della sentenza, per la quale era stato avviato il ricorso in appello.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della precedente legislatura affrontò la discussione relativa al procedimento nella seduta del 4 ottobre del 1995, ma non riuscì a riferire in Aula, essendo nel frattempo intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere.
Nel frattempo è intervenuta anche la decisione in grado di appello, che ha confermato la condanna in primo grado ed è stato avanzato ricorso in Cassazione.
L'attuale Giunta per le autorizzazioni a precedere ne ha ripreso (l'esame nelle sedute del 2 luglio e del 10 luglio del corrente anno.
Sono state ampiamente approfondite le questioni inerenti il procedimento e si è proceduto alla audizione dell'onorevole Sgarbi, il quale ha diffusamente spiegato le sue opinioni sulle vicende per le quali era stato imputato.
Successivamente la Giunta - acquisiti doverosamente sia gli atti che le necessarie informazioni e valutazioni - con riferimento sia ai fatti contestati nel primo comizio, sia a quelli inerenti al secondo, ha deciso di proporre all'Assemblea, che i fatti oggetto del procedimento penale in esame non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Si è ritenuto, infatti, che il collega, anche e soprattutto per la gratuità e per il tenore delle espressioni utilizzate, abbia travalicato l'ambito delle funzioni medesime.
Pertanto si propone - nel caso in esame - che l'Assemblea si dichiari contraria all'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enzo CEREMIGNA, Relatore.


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