Doc. IV-bis, n. 1-A





Onorevoli Colleghi! - La questione posta all'attenzione dell'Assemblea riguarda una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Roberto RADICE, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa). Tale domanda è stata trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, pervenuta alla Presidenza della Camera il 12 marzo 1997. La Giunta ha preso in esame la domanda nella seduta del 2 Aprile 1997.

I fatti possono così sintetizzarsi:
il Sindaco di Genova, Adriano SANSA, ha presentato querela il 5 gennaio 1995 nei confronti del Ministro dei lavori pubblici, allora in carica, Roberto RADICE, per il reato di diffamazione, con riferimento all'intervista rilasciata dallo stesso Ministro al giornale Corriere Mercantile il 26 ottobre 1994. Il Sindaco lamenta che nell'articolo gli sia stato attribuito un fatto illecito contrario ai doveri del suo ufficio e che tale affermazione sia falsa e diffamatoria, in quanto non conterrebbe «alcuna critica politica o di altra natura, ma una dura accusa di un determinato comportamento illecito».
La polizia giudiziaria che ha ricevuto la querela ha comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, ai sensi dell'articolo 6, primo comma della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1. Il pubblico ministero, ottemperando a quanto previsto dal successivo comma dello stesso articolo, ha trasmesso gli atti con le sue richieste (archiviazione) al Tribunale per i reati ministeriali, costituitosi nel frattempo secondo le prescrizioni dell'articolo 7 della medesima legge. Nella riunione in camera di consiglio del 9 Ottobre 1995 si è provveduto preliminarmente a richiedere al pubblico ministero il completamento degli adempimenti di sua competenza, con riferimento in particolare alla comunicazione delle sue richieste ai soggetti interessati, per l'eventuale presentazione di memorie e per l'eventuale richiesta di audizione.
Completati tali adempimenti, e preso atto che il Sindaco ha depositato memoria di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il Collegio si è riunito in camera di consiglio, per la decisione, il 4 dicembre 1995.
L'articolo giornalistico in questione, avente come oggetto il cosiddetto «condono edilizio», e le questioni relative ai ratei di pagamento ed alla concreta attuazione dello stesso, si trascrive integralmente, nella parte che rileva per il presente procedimento.
Alla sollecitazione del giornalista che lo intervistava - «Resta comunque il problema del pagamento della prima rata entro il 31 ottobre. I progressisti hanno presentato un ordine del giorno che chiede lo slittamento del termine. E molte associazioni sono d'accordo» - il Ministro ha risposto nei termini seguenti: Siamo in Italia e tutti vogliono continuare a fare gli italiani. Proprio non riesco a capire. Sarebbe stata una volta tanto una prova di serietà dei progressisti dire: abbiamo una data, rispettiamola. Invece tutti giocano a creare confusione. Ho scoperto, e sto facendo svolgere indagini, che alcuni comuni stanno boicottando il provvedimento. A Genova, per esempio, insieme al manuale di istruzioni per il condono allegano un foglio bianco dove, in parole povere, viene messa in dubbio la data del 31 ottobre. La trovo una cosa di una gravità inaudita, ne ho parlato con il Prefetto ed ora vedremo quali azioni svolgere nei confronti del comune e del Sindaco».
Ciò premesso, il collegio ha ritenuto non accoglibili le argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno della sua richiesta di archiviazione, pure convenendo sulla circostanza che il reato ipotizzato sia stato commesso dal Ministro nell'esercizio delle sue funzioni, poiché l'intervista oggetto della querela era stata rilasciata da un Ministro in carica come commento di vicende strettamente inerenti l'applicazione di provvedimenti del Governo del quale faceva parte e con specifico riferimento alle sue competenze istituzionali. Rilevava, altresì, il Tribunale che era altrettanto pacifico, in assenza di qualunque efficace smentita che valga a fare ipotizzare che il giornalista abbia riprodotto non fedelmente quanto dichiarato dal Ministro, che le espressioni pubblicate rispecchino esattamente il pensiero di quest'ultimo.
Senonché il Collegio, ritenendo la natura diffamatoria delle espressioni del Ministro nei confronti del sindaco, non ha condiviso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ed ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Genova per la loro immediata rimessione al Presidente del Senato prima, e dopo la dichiaratoria di incompetenza di questo ramo del Parlamento, rivestendo l'On. Roberto Radice la carica di deputato, gli atti stessi sono stati trasmessi alla Camera competente a decidere sulla domanda di autorizzazione.
Orbene, nel caso di specie, non v'è dubbio che l'onorevole Radice ha agito, nell'esercizio delle sue funzioni senza alcuna volontà di diffamare alcuno; prova ne è, peraltro, che egli si è rivolto al Prefetto per studiare soluzioni e rimedi alle questioni che erano state sollevate e che avrebbero frapposto seri ostacoli all'ottemperanza degli specifici dettati legislativi in materia di condono edilizio.
Ma appare altrettanto specifico, come è stato osservato dallo stesso Tribunale, che egli ha agito nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni di Ministro in carica ed a commento di vicende strettamente inerenti l'applicazione di provvedimenti del Governo del quale faceva parte e con specifico riferimento alle sue competenze istituzionali.
Sotto tal profilo, appare dunque fuori di dubbio che egli ha agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo che era rappresentata, nel caso di specie, dall'osservanza delle specifiche norme previste dal provvedimento che introduceva il condono edilizio.
Egli, dunque, ha agito per assicurare l'interesse dello Stato alla prevista riscossione delle entrate tributarie, nonché all'osservanza della legge ed al rispetto dei princIpi di buon andamento della Pubblica amministrazione e della soggezione dei pubblici impiegati al servizio della Nazione, interessi dello Stato riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Le considerazioni che procedono convincono ampiamente la Giunta a proporre all'Assemblea, a norma dell'articolo 9 della legge n. 1/1989, il diniego dell'autorizzazione a procedere richiesta nei confronti del Ministro Radice.

Carmelo Carrara, Relatore.


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