Doc. IV-bis, n. 1




All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Genova, 4 marzo 1997

Oggetto: Procedimento penale n. 40/95/21 nei confronti di Radice Roberto.

Trasmetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 ed in esecuzione dei provvedimenti in data 4 dicembre 1995 e 11 febbraio 1997 del tribunale per i reati ministeriali di Genova, gli atti del procedimento nei confronti di Radice Roberto, Membro di codesta Camera, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa in danno del dottor Sansa Adriano, Sindaco del comune di Genova.

Il sostituto procuratore della Repubblica
Dott. Luigi Cavadini Lenuzza



Genova, 4 marzo 1997.

Il Collegio così composto:
dott. Vittorio Frascherelli, presidente;
dott. Giorgio Piero Pareo, giudice;
dott. Francesco Meloni, giudice;

riunito in camera di consiglio in data 4 dicembre 1995

OSSERVA

il Sindaco di Genova, Adriano Sansa, ha presentato querela il 5 gennaio 1995 nei confronti del Ministro dei lavori pubblici, allora in carica, Roberto Radice, per il reato di diffamazione, con riferimento all'intervista rilasciata dallo stesso Ministro al giornale Corriere Mercantile il 26 ottobre 1994. Il Sindaco lamenta che nell'articolo gli sia stato attribuito un fatto illecito contrario ai doveri del suo ufficio e che tale affermazione sia falsa e diffamatoria, in quanto non conterrebbe «alcuna critica politica o di altra natura, ma una dura accusa di un determinato comportamento illecito».
La polizia giudiziaria che ha ricevuto la querela ha comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ai sensi dell'articolo 6, 1o comma della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1. Il pubblico ministero, ottemperando a quanto previsto dal successivo comma dello stesso articolo, ha trasmesso gli atti, con le sue richieste (archiviazione), a questo Collegio, costituitosi nel frattempo secondo le prescrizioni dell'articolo 7 della medesima legge. Nella riunione in camera di consiglio del 9 ottobre 1995 si è provveduto preliminarmente a richiedere al pubblico ministero il completamento degli adempimenti di sua competenza, con riferimento in particolare alla comunicazione delle sue richieste ai soggetti interessati, per l'eventuale presentazione di memorie e per l'eventuale richiesta di audizione.
Completati tali adempimenti, e preso atto che il Sindaco ha depositato memoria di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il Collegio si è riunito in camera di consiglio, per la decisione, il 4 dicembre 1995.
L'articolo giornalistico in questione, avente come oggetto il cosiddetto «condono edilizio», è stato acquisito in copia agli atti e, ai fini della chiarezza e della completezza della presente motivazione, si trascrive integralmente, nella parte che rileva per il presente procedimento.
Alla sollecitazione del giornalista che lo intervistava - «Resta comunque il problema del pagamento della prima rata entro il 31 ottobre. I progressisti hanno presentato un ordine del giorno che chiede lo slittamento del termine. E molte associazioni di categoria e professionali sono d'accordo» - il Ministro ha risposto nei termini seguenti: «Siamo in Italia e tutti vogliono continuare a fare gli italiani. Proprio non riesco a capire. Sarebbe stata una volta tanto una prova di serietà dei progressisti dire: abbiamo una data, rispettiamola. Invece tutti giocano a creare confusione. Ho scoperto, e sto facendo svolgere indagini, che alcuni comuni stanno boicottando il provvedimento. A Genova, per esempio, insieme al manuale di istruzioni per il condono allegano un foglio bianco dove, in parole povere, viene messa in dubbio la data del 31 ottobre. La trovo una cosa di una gravità inaudita, ne ho parlato con il Prefetto ed ora vedremo quali azioni svolgere nei confronti del comune e del sindaco».
Nel merito, il collegio ritiene non accoglibili le argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno della sua richiesta di archiviazione.
Va premesso anzitutto che non vi sono dubbi, come del resto rilevato dallo stesso pubblico ministero, sulla circostanza che il reato ipotizzato sia stato commesso dal Ministro nell'esercizio delle sue funzioni, poiché l'intervista oggetto della querela è stata rilasciata da un Ministro in carica come commento di vicende strettamente inerenti l'applicazione di provvedimenti del Governo del quale faceva parte e con specifico riferimento alle sue competenze istituzionali.
È altresì pacifico, in assenza di qualunque efficace smentita che valga a fare ipotizzare che il giornalista abbia riprodotto non fedelmente quanto dichiarato dal Ministro, che le espressioni pubblicate rispecchino esattamente il pensiero di quest'ultimo.
Le prime frasi pronunciate dal Ministro nella risposta sopra riportata sono qualificabili come espressione di una legittima opinione politica. Le affermazioni che seguono l'espressione «Ho scoperto ...» individuano invece un determinato fatto, che viene evidenziato come accaduto ed in ordine al quale si informa che sono state avviate apposite indagini: viene in questo modo superato il limite della opinione e della legittima critica politica svolta fino a quel punto.
Il riferimento alla città di Genova individua chiaramente, anche in assenza di indicazione più esplicita, l'ufficio del Sindaco di tale città come termine di riferimento polemico; tale ufficio viene cioè individuato dal Ministro, ed indicato alla pubblica opinione, come responsabile del fatto denunciato.
Il pubblico ministero definisce le dichiarazioni del Ministro «un grossolano travisamento dei fatti»; in realtà, si tratta di esplicita enunciazione di un fatto, non vero, che viene configurato invece come certo, presentato come «oggetto» della «scoperta» di cui all'espressione precedente; per di più, definito subito dopo di «inaudita gravità» dallo stesso Ministro ed in sostanza meritevole di adeguata sanzione. È lo stesso metro di giudizio formulato dal Ministro che conduce a ritenere estremamente grave l'attribuzione di quel fatto ad un funzionario amministrativo, quando quel fatto in effetti non sussista o non si indichino con chiarezza gli elementi certi da cui desumerlo.
Non si può non rilevare infatti che il Sindaco viene presentato all'opinione pubblica come un soggetto che «boicotta» una legge dello Stato: il comportamento designato da tale verbo non costituisce una semplice manifestazione di dissenso, bensì una ben più grave attività, concreta ed individuabile, volta a creare ostacoli finalizzati ad impedire l'operatività e l'efficacia di quella legge.
Si ritiene pertanto che la natura diffamatoria delle espressioni del Ministro nei confronti del Sindaco non possa essere negata: viene attribuito infatti un comportamento gravemente illecito e tale attribuzione - secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - configura quella «denigrazione», e quel conseguente «giudizio di disistima» cui viene indotta la pubblica opinione, nei confronti dell'ufficio amministrativo ricoperto da quella determinata persona fisica, che viene quindi concretamente lesa nella sua reputazione.
La cautela ed il rispetto dell'integrità morale altrui, che gravano su qualunque persona, sono obblighi che a maggior ragione devono essere rispettati dal titolare di un dicastero: la «carenza di informazione» da imputare al Ministro, come rilevato dal pubblico ministero, lungi dal costituire una giustificazione delle sue affermazioni avrebbe dovuto imporgli invece la massima prudenza e dichiarazioni di altro tenore. Ad un più prudente atteggiamento avrebbe dovuto indurre anche la considerazione della pubblicità della circostanza, implicante un commento autorevole su una questione riguardante rapporti istituzionali tra organi amministrativi e delicati giudizi sulle modalità operative di un intervento legislativo ed amministrativo di rilevante interesse ed importanza.
Le considerazioni che precedono impediscono pertanto, a parere del collegio, l'emissione del provvedimento di archiviazione richiesto dal pubblico ministero.
Visto l'articolo 8, 1o comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

PER QUESTI MOTIVI

TRASMETTE

gli atti, unitamente alla presente relazione motivata, al Procuratore della Repubblica di Genova per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1.
Genova, 4 dicembre 1995

Il presidente
Vittorio Frascherelli

Il giudice
Giorgio Piero Pareo


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