Onorevoli Colleghi! - 1. La vicenda al nostro esame ci propone la esplorazione di contesti criminali di tipo mafioso nei quali si muove una moltitudine di ambigui personaggi e si incrociano interessi di dubbia natura facenti capo a gruppi o «clan» operanti in diverse aree di influenza: gli uni e gli altri, però, funzionalmente tesi alla realizzazione delle finalità tipiche del sodalizio criminale «mafia».
Quella offerta alla nostra osservazione è una mafia non sanguinaria, ancorché sinistramente «nobilitata» da presenze ormai storiche del «gotha» mafioso (da Greco a Provenzano, a Brusca, Aglieri, Siino e tanti altri); di una mafia, tuttavia, non meno insidiosa, invasiva ed inquinante, caratterizzata da torbidi ed inquietanti intrecci tra criminalità, imprenditoria e politica.
La vicenda che ci impegna, complessa ed estremamente articolata sia sul piano delle persone e dei gruppi che vi sono coinvolti, sia sul piano delle attività nelle quali si esplica l'azione di mafia, sia sul piano del tempo in cui tale azione si svolge, trova ampia e chiara descrizione nel documento giudiziario al nostro esame, la cui impostazione contenutistica e formale ben consente una rappresentazione ragionevolmente sintetica della peculiare o delle peculiari questioni - e solo di quelle - sulle quali la Camera dei Deputati è chiamata a far conoscere le sue determinazioni, che purtroppo pesantemente coinvolgono un membro di questa Assemblea.
2. L'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo, com'è agevolmente riscontrabile da un controllo degli atti, costituisce l'approdo di un processo investigativo ampio e diversificato, caratterizzato dalla utilizzazione di fonti di varia natura (dichiarazioni di propalanti, collaboratori o pentiti - riscontri documentali - verifiche tecniche - osservazioni ed appostamenti - intercettazioni telefoniche ed altro), tutte sottoposte a riscontri ragionati dai quali il P.M. prima ed il G.I.P. poi hanno tratto ragioni e titoli posti a fondamento delle richieste formulate.
Dirò subito - e credo che la annotazione non sia indifferente rispetto alla natura delle valutazioni cui siamo chiamati - che la ordinanza del G.I.P., quali possano essere poi gli orientamenti culturali ed anche politici che ciascun membro del Parlamento maturerà su di essa, si segnala per il suo sereno approfondimento dei fatti, per la assenza di qualsivoglia condizionamento ideologico esterno, anche per un forte senso di controllo ed insieme di critica dei vari temi del suo argomentare, e, sotto il profilo tecnico-giuridico, per un approccio corretto alle varie questioni.
Ha avuto cura, infatti, il G.I.P., di tenere - com'era giusto che fosse e com'è giusto che sia - ben distinti i problemi relativi all'autorizzazione all'arresto richiesto, da quelli riguardanti le intercettazioni indirette eseguite, che, pur potenzialmente utili rispetto al quadro investigativo, secondo le prefigurazioni dell'Autorità Giudiziaria, restano tuttavia fuori dalle tematiche cui si lega la richiesta di autorizzazione alla esecuzione della grave misura cautelare a carico di un membro del Parlamento.
Degli specifici aspetti riguardanti le intercettazioni si parlerà all'esito delle determinazioni sulla richiesta di autorizzazione alla esecuzione della misura coercitiva, proprio per assicurare doverosa neutralità del primo problema rispetto al secondo.
Non ha mancato, poi, il G.I.P., di darsi carico di un serio approfondimento delle tematiche in ordine alla sussistenza del delitto di associazione mafiosa, che costituisce il tema centrale delle contestazioni mosse al deputato inquisito, prendendo motivata posizione, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sul punto, sulle varie forme di partecipazione al sodalizio criminale, quindi correttamente sovrapponendo le valutazioni giuridico-culturali alla situazione di fatto risultata dalle attività investigative svolte.
Ha poi affrontato la complessa problematica della efficacia dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboranti e, perciò, delle chiamate in correità - che costituiscono, in indagini del tipo di quella sottoposta alla nostra valutazione, l'architrave del processo investigativo -, con riguardo alla loro credibilità intrinseca ed estrinseca e, quindi, all'apprezzamento dei loro riferimenti sulla base dei criteri indicati nell'articolo 192 del codice di procedura penale.
Infine, tanto per indicare i profili giuridici più rilevanti, nell'ordinanza in esame, il G.I.P. ha, con riferimento all'indole ed alla natura dei delitti contestati, valutato, in termini di formale correttezza, il problema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e quello delle esigenze cautelari poste a fondamento della richiesta di autorizzazione.
3. Tutto questo non certo per esigenze, per così dire, di collaudo tecnico di natura giuridico-politica della impostazione data dal G.I.P. ai vari problemi. Credo non sia neppure consentito in questa sede.
La non indifferenza, però, - della quale prima dicevo - di siffatti giudizi rispetto alla natura, alla portata ed ai limiti della nostra pronunzia, discende dai convincimenti che ho maturato sulla qualità culturale, logica, ideologica e politica della risoluzione cui il Parlamento è tenuto.
Sul punto in Giunta ed in Aula si sono, in altre occasioni, confrontate posizioni molto diverse, rispetto alle quali ho ritenuto e ritengo che il solo criterio del cosiddetto «fumus persecutionis» indicato da taluni unico paradigma di valutazione, inteso come preordinata volontà del giudice di nuocere all'incolpato, non può essere risolutivo del problema. Se, infatti, bastasse questa sola verifica negativa, il problema nella specie sarebbe del tutto risolto. Ed anzi neppure sorgerebbe, visto che la serena sobrietà dell'impegno del G.I.P. esclude qualsiasi ipotesi di intenzionale persecuzione.
È necessario, perciò, individuare altri e ben diversi criteri di valutazione.
Mi sono sempre chiesto e continuo a chiedermi quale possa essere la regola dalla quale lasciarsi orientare. Perché una regola deve pur esserci ed essa non può consistere in quella, di assai comoda praticabilità, ma di assai dubbia compatibilità democratica, di respingere sempre e comunque, per una sorta di difesa castale, ogni richiesta di privazione della libertà personale di un membro del Parlamento.
Sarebbe, questa, una scelta del tutto fuori e contraria allo spirito della Costituzione, che si fonda sull'indefettibile principio della uguaglianza di tutti i cittadini, siano essi anche Deputati o Senatori.
Certo, la elevatezza dello «status» del parlamentare impone, in un ordinamento come il nostro, strutturato sulla divisione dei poteri, che egli sia posto al riparo da eccessi od abusi del potere giudiziario, anche per le conseguenze che tali eccessi od abusi finirebbero per provocare sull'ordinato esercizio della funzione primaria dello Stato, e, cioè, sull'esercizio della sovranità popolare nel momento della formazione della legge.
La soluzione del problema, quindi, va ricercata nell'ambito della generale funzione di garanzia, la quale, com'è agevolmente intuibile, assume, nei confronti dei membri del Parlamento raggiunti da provvedimenti coercitivi, un significato particolare.
Altra ragione non può avere la previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione, rimanendo escluso, per le ragione più sopra cennate, che la ipotizzata autorizzazione della Camera di appartenenza per la esecuzione dell'arresto di uno dei suoi membri, possa risolversi in una sorta di generale franchigia a favore dei parlamentari.
Ovviamente, l'autorizzazione, proprio per il principio della divisione dei poteri, non partecipa dei caratteri della giurisdizione, e, quindi, non può assumere la sostanza di un ulteriore e specialissimo grado di giudizio.
Il problema rimane, perciò, quello di stabilire i limiti ed il contenuto delle garanzie, le quali, sul piano concettuale ed ontologico, evocano comunque l'istituto del controllo. Un controllo, però, avente caratteri e contenuti diversi da quello giurisdizionale in senso stretto, sostanziantesi in forme di verifiche tese ad accertare non già vizi o anomalie tipiche dell'atto, rilevanti sotto il profilo delle sanzioni processuali previste, bensì eccessi o abusi, per così dire atipici, più propriamente attinenti alle generali modalità di esercizio dei poteri di coercizione da parte dell'Autorita Giudiziaria, incidenti in definitiva su quelli che sono i momenti di sintesi di ogni provvedimento privativo della libertà: la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la esistenza delle ragioni cautelari.
Dubito possano venire in considerazione a tali fini, specifici profili di inopportunità politica dell'atto giudiziario ordinatorio dell'arresto, perché la autorizzazione del Parlamento più non si inquadra nell'istituto dell'autorizzazione a procedere - cui potevano anche non essere estranee valutazioni di questo tipo -, bensì in quello, di ben minore portata, della autorizzazione alla esecuzione dell'ordine già dato dal giudice.
Tanto premesso, giova osservare che vanno a tali fini ricercati strumenti di composizione, per così dire, del conflitto tra i valori costituzionali in campo: la tutela della completezza e della integrità del Plenum, da un lato, e la esigenza di non ostacolare l'accertamento giudiziario dall'altro, chiaro essendo che è la prevalenza dell'uno o dell'altro valore, in relazione alle peculiarità della fattispecie, che dirime la questione.
Sotto questo aspetto non si può prescindere, com'è agevolmente comprensibile, da una esplorazione del merito. Una esplorazione, però, che pur senza raggiungere la pregnanza delle valutazioni proprie riservate in via esclusiva al giudice, consente nondimeno la ricerca di eventuali anomalie, di qualsivoglia natura, sostanziali o processuali, rivelatrici in qualche misura di un esercizio non del tutto corretto dei poteri di coercizione da parte dell'Autorità Giudiziaria, e, perciò, «lato sensu» indicative di una persecuzione, per così dire, non intenzionale, oggettiva.
È questo il criterio di fondo che deve orientare le nostre verifiche, all'esito delle quali, poi, con serenità di coscienza, affermare o escludere la esistenza di eventuali anomalie di merito e, conseguentemente, negare o concedere la autorizzazione richiesta.
4. Prima di procedere al «controllo» dei percorsi argomentativi sviluppati dal G.I.P., controllo ovviamente rapportato al quadro accusatorio (articolo 416-bis c.p. ed altro), e finalizzato, come si è avvertito, alla sola ricerca di possibili anomalie logico-giuridiche dalle quali trarre eventuali controindicazioni all'accoglimento delle richieste avanzate, non è inopportuno far cenno alle condizioni storico-ambientali del tempo che qui viene in considerazione (anni 80 e 90), durante il quale, per avvenuti mutamenti strutturali e strategici della organizzazione mafiosa, se ne realizzò un allargamento per così dire della base sociale, con conseguente diversificazione delle metodiche di azione e degli obiettivi di espansione, rivolti verso aree socio-economiche fino ad allora rimaste sostanzialmente estranee alle attività di stretta pratica mafiosa.
Sul punto risultano alle Autorità Giudiziarie, anche per definitivi riscontri maturati in altri processi, acquisizioni difficilmente contestabili.
5. Il quadro di riferimento della indagine riguardante il Parlamentare inquisito è, come si è detto, quello del connubio, ormai storicizzato, tra potere politico, potere imprenditoriale e potere mafioso consolidatosi nel corso di almeno un decennio.
Tale fenomeno si è caratterizzato nel tempo per un significativo dinamismo: si è, infatti, passati da una fase alla quale al sodalizio partecipavano solo imprenditori e politici in una logica spartitoria, contrassegnata da interventi di tipo estorsivo del potere mafioso (tangenti ed altro), ad una fase nella quale la mafia, «vuoi per ricercare nuovi e più remunerativi canali di approvvigionamento, vuoi per la maggiore facilità di occultare, attraverso l'inserimento in settori prima inesplorati, i propri profitti illeciti derivanti da settori operativi tradizionali (traffico di stupefacenti, contrabbando, estorsioni), si è inserita in modo progressivamente sempre più incisivo» ed ingombrante nel rapporto con le altre parti, fino ad imporre la essenzialità della sua presenza, con conseguenti comprensibili condizionamenti.
Si sono, così, venute realizzando - ed anche questo è dato ormai consacrato alla storia cupa della criminalità mafiosa - delle vere e proprie cointeressenze affaristico-criminali, ed ha preso di conseguenza corpo il progressivo inquinamento di settori «sani» della economia isolana da parte di gruppi di sicura e forte caratura mafiosa.
Siffatti mutamenti di obiettivo e di struttura della organizzazione delinquenziale sono stati favoriti, come ho avvertito, dall'allargamento della platea dei soci attraverso adesioni «di servizio» o «a disposizione», che sono tipiche manifestazioni di associazione piena, di personaggi in certo modo insospettabili, capaci, per la loro collocazione istituzionale od anche semplicemente economica, di piegare alle mire espansionistiche della mafia importanti settori della economia o gangli vitali delle stesse istituzioni.
È noto, infatti, che la organizzazione mafiosa, anche perché in certa misura infiacchita dalle indagini sempre più efficaci delle forze di polizia, minata al suo interno dal fenomeno dei collaboratori di giustizia che ha posto in discussione il rigore delle storiche regole della omertà, provata da meccanismi sanzionatori che hanno consentito la acquisizione allo Stato di taluni patrimoni illecitamente costruiti, ha ritenuto, per un verso, di rivolgersi a personaggi spesso non al centro di indagini e non direttamente coinvolti nella organizzazione, ma pronti a fornire utili ed essenziali apporti continuativi per la realizzazione delle finalità mafiose, e di inventare, per altro verso, nuovi settori di intervento attraverso il riciclaggio di danaro o di beni al riparo da possibili azioni di sequestro e di confisca, e perciò in grado di assicurare la conservazione ed il consolidamento dei capitali e dei patrimoni illecitamente costituiti.
6. In tale quadro di riferimento si colloca, secondo le prospettazioni dell'Accusa, la adesione alla Mafia dell'onorevole Gaspare Giudice, nei cui confronti la Autorità Giudiziaria ha ricostruito, nel documento al nostro esame, storicamente ed anche criminologicamente, un ventennio di vissuta mafiosità.
Una mafiosità, secondo quanto il G.I.P. lascia intendere, cangiante, mutevole nel suo concreto atteggiarsi, ma sempre estrinsecantesi in forme e con modalità peculiarmente legate alla sua professionalità, rivelatesi, perciò, sempre efficaci e vincenti rispetto agli obiettivi prefigurati.
Una mafiosità che, proprio perché avente corso in circa un ventennio, ha finito per segnarne la esistenza, variamente caratterizzantesi in fasi o cicli, in relazione ai quali l'Accusa ha ipotizzato a suo carico, alla stregua delle investigazioni svolte e degli elementi acquisiti, un ventaglio di accuse molto gravi, tutte esplicitazioni della sua supposta militanza mafiosa.
Con riferimento a siffatte esplicitazioni, e, perciò, con riguardo alle concrete attività sussunte poi nei vari capi di accusa, la Autorità Giudiziaria ha individuato e classificato, con valutazioni giuridiche di apparente coerenza logica, assistite anche da riferimenti giurisprudenziali, la forma e il grado di partecipazione dell'onorevole Giudice al sodalizio criminale, riconoscendone la sua immanente organicità ad esso e, perciò, stante la natura permanente del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la attualità del suo essere «al servizio» e «a disposizione» della mafia, insomma dell'essere egli ancora oggi sostanzialmente e formalmente mafioso.
Riservando al prosieguo un controllo logico della coerenza delle valutazioni del G.I.P. sul punto della sussistenza del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale in relazione alle forme in cui si sarebbe realizzata la partecipazione del Parlamentare al sodalizio criminale, è opportuno sottolineare che le fasi che contrassegnarono la supposta mafiosità dell'onorevole Giudice possono storicamente così sintetizzarsi:
a) la fase relativa al tempo in cui egli fu Direttore della Sicilcassa di Termini Imerese Alta (3 marzo 1980-3 ottobre 1985);
b) la fase relativa al tempo in cui rimase sospeso dal servizio in conseguenza del suo arresto per i delitti di associazione mafiosa e truffa in danno dello Stato, dai quali fu poi assolto (3 ottobre 1988-14 ottobre 1992);
c) la fase dalla sua riassunzione in servizio presso la Sicilcassa, Direzione Generale di Palermo (14 ottobre 1992-aprile 1996) e dal tempo della sua elezione ad oggi.
Il primo periodo o ciclo è quello della cosiddetta «iniziazione» dell'onorevole Giudice; una iniziazione non «sacramentale», ma costruita ed alimentata da una solida, vissuta e qualificata amicizia tra lui ed esponenti di spicco della consorteria criminale, quali Lorenzo Di Gesù, Giuseppe Calò, detto Pippo, cassiere della Mafia, e Giuseppe Gaeta.
A servizio degli stessi, tutti definitivamente riconosciuti e dichiarati, in altri processi, colpevoli del delitto di associazione mafiosa proprio in relazione al riciclaggio bancario di danaro proveniente dal traffico della droga, in base a quanto risulta dagli atti di indagine, l'onorevole Giudice, nel tempo in cui fu Direttore della Sicilcassa di Termini Imerese, pose sè stesso e le sue funzioni, riciclando continuamente danaro di illecita provenienza, che i tre «uomini d'onore» gli affidavano addirittura quotidianamente, almeno per quanto riguarda il Gaeta.
7. Appare superfluo indulgere in una ricostruzione minuziosa di questi, come di altri accadimenti sui quali ampiamente e diffusamente si sofferma l'ordinanza del G.I.P., cui si rinvia. Basterà ricordare, per le finalità e per la natura dei compiti affidati al Parlamento, che sul tema del riciclaggio bancario ha più volte concordemente riferito all'Autorità Giudiziaria il collaborante Salvatore Barbagallo, che dei fatti aveva informazioni di prima mano, per essere stato autista del Di Gesù e, per tale sua qualità, anche consegnatario del danaro (mazzette da cinquanta milioni ciascuna, avvolte in giornali), che veniva poi da lui affidato all'indagato.
Le innegabili riserve sulla attendibilità del dichiarante, alimentate soprattutto da giudiziarie smentite, in altri processi, dei suoi contributi conoscitivi, non ne provocano la espulsione dalle fonti utilizzabili.
I processi di mafia, com'è noto, si caratterizzano, sul piano probatorio, per una sorprendente e significativa disomogeneità che ne impedisce la riconduzione a schemi probatori tipici. Le stesse fonti, infatti, per la natura dei fenomeni criminali e dei fatti da provare, in taluni processi finiscono per accreditarsi di affidabile tenuta, mentre in altri non consentono affidamento di sorta.
Il problema, quindi, fatte salve le regole di giudizio codicisticamente affermate e affinate da arricchimenti giurisprudenziali e dottrinali autorevoli, vive delle sue peculiari specificità in relazione al caso concreto; sicché può accadere, e spesso accade, che ciò che costituisce fonte qualificata in un caso, tale può non essere in altro caso.
Nella specie, poi, il G.I.P. non si è neppure nascosto il naufragio delle tesi proposte in altro processo dal Barbagallo in ordine alla affermata mafiosità di Giuseppe Panzeca, assicurando tuttavia che successivi disvelamenti avrebbero accreditato di verità affermazioni del dichiarante ritenute inattendibili.
Quanto, in particolare, alla specificità del caso, va osservato che le affermazioni del Barbagallo hanno trovato, per un verso, conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboranti, ingegner Salvatore Lanzalaco - addirittura depositario di confidenze fattegli sul punto dallo stesso Giudice -, le cui preziose informazioni hanno contribuito a disvelare, secondo quanto annota l'Autorità Giudiziaria, ulteriori inquietanti scenari di sinistri collateralismi tra il Parlamentare ed altri ambienti mafiosi, e Angelo Siino, il cui rilevante ruolo nella struttura di «Cosa Nostra» lo ha reso depositario di utili notizie, e, per altro verso, riscontro nei documenti rinvenuti e sequestrati presso la banca, dai quali è risultato, in sintonia con quanto riferito dal dichiarante, che le rimesse destinate al riciclaggio, che non venivano dal Giudice subito convertite in «danaro pulito» o in assegni circolari - dei quali pure sono state rinvenute tracce -, intestati, di volta in volta, a Di Gesù Rosa, sorella di Lorenzo, Panzeca Gioacchino, padre del ben più famoso Giuseppe, Intile Francesco, allora capo mandamento di Caccamo, Guzzino Pietro e Nicosia Filippo, entrambi «uomini d'onore» dello stesso mandamento, erano depositate su libretti anonimi recanti intestazioni floreali (margherita, ortensia, rosa marina eccetera), pur essi ritrovati.
Sul tema l'onorevole Giudice, nell'interrogatorio cui sì è sottoposto innanzi a P.M. di Palermo e nell'audizione innanzi alla Giunta, ha rivendicato la regolarità della sua azione, con un caparbio richiamo alle regole disciplinanti i servizi bancari all'epoca dei fatti, quasi che la esistenza delle stesse potesse da sola porlo al riparo dai gravi sospetti dai quali purtroppo è raggiunto.
Ha tacciato di «farneticamento» il ragionamento del Barbagallo, ma ha riconosciuto che questi era un abituale frequentatore della banca, in tal modo ammettendo quel presupposto di fatto cui il dichiarante ha legato i suoi ricordi accusatori.
Ha anche ammesso di aver avuto conoscenza e rapporti con tutti gli «uomini d'onore» del «mandamento di Caccamo», da Di Gesù a Gaeta, a Panzeca ed altri, ma di averne ignorato la loro organicità alla consorteria criminale. Eppure, per comportamenti e fatti risalenti agli anni 80, tristemente noti nella intera area dei mandamento, delle suddette persone fu giudiziariamente riconosciuta e dichiarata, con sentenza del 1991, nel famoso processo della cosiddetta «mafia delle Madonie», la appartenenza alla mafia.
Non ha negato la accensione di libretti di deposito bancario con intestazioni floreali, dichiarando, però, che agli atti della Banca risultavano le effettive intestazioni. Affermazione questa, pare, contraddetta dalle risultanze delle indagini tecniche espletate, tutte indicative di una sostanziale anonimia delle operazioni, faticosamente superata soltanto attraverso laboriosi riscontri grafici, indicativi di sinistre intestazioni soggettivamente mafiose.
Insomma, al di là di una considerazione per davvero doverosa, di umana rispettabilità e di apprezzamento del suo dignitoso atteggiarsi, le difese dell'onorevole Giudice non sono valse ad incrinare la solidità dell'impianto accusatorio ipotizzato nel documento all'esame del Parlamento.
8. Non sono poi senza significato, nella prospettazione accusatoria, la circostanza, pure affermata dal Barbagallo, che il «carismatico» Di Gesù, nel presentarlo al Giudice per accreditarne la rappresentanza a porre in essere per suo conto attività di riciclaggio, ne segnalò, con affermazione di univoco significato, una reciproca e complice vicinanza, dicendo loro che essi «erano la stessa cosa», e la lettera autografa dello stesso Parlamentare, il quale, scrivendo a Giuseppe Panzeca, nel cui possesso fu poi rinvenuta e sequestrata, per chiarire le ragioni di un contrasto tra di loro insorto in ordine alla gestione delle società nautiche, evocò il pacificante ricordo della devozione che lo aveva legato a suo zio, Lorenzo Di Gesù, noto e celebrato capo-mafia del mandamento.
A fronte di siffatte acquisizioni che, secondo quanto sottolinea l'Ordinanza, finiscono per realizzare quel fenomeno probatorio che la dottrina e la giurisprudenza indica come «la convergenza del molteplice», riesce difficile porre in discussione, allo stato degli atti, la correttezza logico-giuridica della qualificazione che del comportamento dell'onorevole Giudice ha dato il P.M., apparendo anche, alla stregua di quanto fino ad oggi emerso dalle indaghi, non contestabili in fatto gli aiuti offerti dall'indagato a vari esponenti di spicco delle famiglie mafiose e, in diritto, la astratta configurabilità, per tali fatti, del delitto contestato di partecipazione ad associazione mafiosa.
9. Senza volere invadere campi preclusi alla esplorazione del Parlamento, ma al solo fine di individuare un riferimento culturale di orientamento, non è inutile rimarcare, in linea con le osservazioni contenute nel documento giudiziario all'esame di questa Assemblea, che la partecipazione all'associazione mafiosa, che non si concreti in una formale e sacrale affiliazione, deve sostanziarsi nell'espletamento, ad opera del partecipe, di compiti propri dell'associazione, di azioni, cioè, funzionali allo scopo dell'associazione. Deve trattarsi, ovviamente, di una partecipazione continua, rivelatrice, cioè, della immanente stabilità del vincolo associativo e, di conseguenza, della organicità dell'associato rispetto alla consorteria criminale.
10. Il prosieguo delle attività mafiose dell'onorevole Giudice, secondo la rappresentazione che di esse si coglie nell'ampio documento giudiziario ordinatorio del suo arresto, si sviluppa secondo forme e con modalità, per così dire non omogenee o, comunque, non iniformi, nel senso che egli, nel tempo, pose e poi sovrappose ed anche cumulò condotte o comportamenti di riciclaggio non più strettamente bancario, maliziose strumentalizzazioni di funzioni bancarie nelle quali fu reintegrato dopo la sua sospensione dal servizio, attività di ampio riciclaggio di risorse mafiose in settori imprenditoriali fino ad allora sconosciuti alla mafia o ad una certa mafia, comportamenti mediatori volti a creare cupe sinergie tra cosche mafiose di diversa estrazione territoriale; insomma un multiforme attivismo sostanzialmente e formalmente teso a consolidare capitali mafiosi in investimenti di apparente liceità, ponendoli così al riparo da eventuali azioni di sequestro o di confisca.
Su questi scenari campeggia la figura di Giuseppe Panzeca, rispetto al quale non è compito del Parlamento ricostruirne la supposta sua mafiosità, la quale peraltro è oggetto di attenta valutazione in altro procedimento. Egli è, tuttavia, - e l'annotazione è utile per comprendere o comunque per chiarire la natura delle intense e mai dismesse relazioni ed intese che lo hanno legato e, secondo l'accusa, ancora lo legano all'onorevole Giudice - persona di elevata genealogia mafiosa per essere nipote del famoso Lorenzo Di Gesù e per esserne divenuto, per così dire, alla sua morte, erede universale. I collaboranti Salvatore Barbagallo, Gaetano Lima, Francesco Di Carlo addirittura lo qualificano «uomo d'onore» che è il massimo grado della gerarchia criminale, e Angelo Siino - che lo colloca nel gruppo Aglieri/Provenzano, mitico ed irriducibile oppositore del «clan» dei corleonesi - ne qualifica l'azione nel settore degli appalti; un'azione favorita, a dire del Siino, dagli autorevoli collateralismi politici che egli seppe procurarsi.
Il Panzeca, che, secondo l'ingegner Lanzalaco, secondò l'aggregazione al gruppo Aglieri-Provenzano anche dell'onorevole Giudice, alla stregua delle indicazioni esposte nella ordinanza del G.I.P., ha ampiamente consolidato, dagli anni 80 ad oggi, la sua posizione all'interno di «Cosa Nostra», divenendo uno degli imprenditori più attivi nel mondo degli appalti, anche grazie alle aderenze conquistate nella politica, acquisendo, perciò, un ruolo rilevante in tutte quelle attività finalizzate alla infiltrazione mafiosa nella imprenditoria e nei lavori pubblici (Ord. pp. 73 e ss.).
Il rapporto tra Panzeca e Giudice, un rapporto quasi ventennale, radicatosi nell'antica devozione che il parlamentare inquisito aveva avuto per Lorenzo Di Gesù, costituisce lo snodo centrale di questa vicenda. Essa trova poi le sue proiezioni operative - cui si legano le accuse contestate -, in termini di attività mafiose, nella espansione (in base agli atti fortemente voluta ed efficacemente favorita dal Giudice) del gruppo Panzeca, cui si associò, nel settore della nautica, anche il gruppo Lanzalaco; nella realizzazione, in tale settore, di inquietanti sinergie (anche queste, secondo quanto appare lecito dedurre dagli atti, volute, guidate e favorite dall'onorevole Giudice) tra mafia, per così dire, di provincia e mafia di città, con conseguente definitivo svuotamento economico di aziende sane e produttive; nel rinnovato asservimento dei servizi bancari della Sicilcassa, nel tempo in cui l'onorevole Giudice riprese ad operarvi nel delicato settore delle «posizioni rischio in osservazione», alle attività e alle pretese del gruppo Panzeca.
Uno scenario, quindi, estremamente complesso e vario, forse di non agevole, ma non impossibile, ricostruzione storica, certamente inquietante per le acquisizioni raccolte, rivelatrici, come sono, di presenze di attività tipicamente mafiose, la cui esplorazione ha impegnato la Polizia Giudiziaria prima (Guardia di Finanza e Carabinieri) e l'Autorità Giudiziaria poi, in un paziente e accorto lavoro di coordinamento e di controllo, volto ad offrire strumenti di conoscenza e chiavi di lettura di fenomeni che altrimenti sarebbero rimasti oscuri o indecifrati.
Non è compito del Parlamento cimentarsi in un'attività di ricerca e di qualificazione giuridica di fatti o di comportamenti di rilevanza penale.
È utile, però, per le peculiari finalità delle risposte che la Camera dei Deputati deve dare ai quesiti che le sono stati proposti, assumere, sulla base degli atti offerti in valutazione, conoscenza delle tematiche fattuali e giuridiche sulle quali si fondano le richieste di autorizzazione, rispetto alle quali, quindi, anche in questa sede non si può rimanere indifferenti.
11. La centralità del ruolo svolto dall'onorevole Giudice nella vicenda specificamente riguardante il settore nautico si fonda sulla sua ultradecennale presenza in quel settore, sulle esperienze da lui in esso maturate e sulle interessenze di carattere affaristico da lui in esso realizzate.
Ed infatti, già dal 1986 e, cioè, appena dopo la sua sospensione dalla Sicilcassa, si riscontrano significative e qualificate tracce della sua presenza nelle aziende facenti parte del c.d. pacchetto Bazan, offerto poi, grazie alle sue capacità mediatorie, alla infiltrazione di occulte interessenze mafiose e, perciò, alla espansione, attraverso una sostanziale attività di riciclaggio, della mafia nel settore della nautica da diporto.
Socio della società cooperativa a responsabilità limitata «Il Salpancore» fin dal 1986 e poi addirittura presidente del consiglio di amministrazione, vi immise, accanto ai Bazan, anche persona a lui molto vicina, come la sua convivente Rosalia Vesco. Fondò, insieme ai Bazan la s.r.l. «Gente di mare», sottoscrivendo una quota iniziale di capitale sociale di lire venti milioni, e operò, come risulta documentalmente accertato, anche per conto di «Marina Uno», in una attività di intermediazione per l'acquisto e la vendita di imbarcazioni e di materiale nautico, fin dal 1987, curando sostanzialmente la gestione dell'azienda ancor prima del suo ingresso ufficiale negli organismi societari, avvenuto l'8 febbraio 1992, allorché, per il tramite di sua figlia Domitilla, ne divenne, insieme a Lanzalaco ed al Panzeca, socio.
Stante tale sua posizione nell'ambito del settore nautico ed in particolare delle società del gruppo Bazan, e stante la sua intima e contaminante vicinanza a Giuseppe Panzeca, riesce comprensibile ed anche verosimile sul piano logico, se già non risultasse da elementi dimostrativi di varia indole pure acquisiti nel corso delle investigazioni, la iniziativa dell'onorevole Giudice nel processo di espansione del gruppo Panzeca-Lanzalaco dal settore degli appalti a quello della imprenditoria nautica.
Anche su questo tema esistono riscontri che concorrono, secondo quanto accertato dalla Polizia giudiziaria e dal P.M., per la loro significativa valenza, a conferire alta attendibilità, intrinseca ed estrinseca, ai riferimenti del collaborante ing. Lanzalaco che sul punto ha offerto preziose indicazioni.
Questi, sedotto come fu, dalle mire espansionistiche prospettategli dal Panzeca e dal Giudice, entrò, insieme ai due, nell'affare Bazan, assunse la sostanziale titolarità del gruppo, sollevò i precedenti titolari da obbligazioni fldejussorie presso banche, concorse a sottrarre le tre aziende «Marina Uno», «Il Salpancore», e «Gente di mare» al concordato preventivo che Gaspare Bazan propose e concluse in relazione alla situazione debitoria ultramiliardaria (oltre quattro miliardi e seicento milioni) che gravava sull'azienda capofila del Gruppo, avente ad oggetto «concessionaria d'auto», iniziando in tal modo la criminale avventura in un settore, quello della nautica, nel quale, come si vedrà, erano già occultamente impegnati noti ambienti mafiosi della capitale isolana.
Sul punto hanno dato concordi assicurazioni la teste Maria Francesca Natoli, che fu socio fondatore della cooperativa «Il Salpancore» e socio di fatto, per conto di sua madre Antonia Giuliana, di «Marina Uno», Francesco Pirrotta, cognato del Lanzalaco, Giuseppe Zappia ed il ragioniere Pietro La Chiusa, già soci dell'avventuroso ingegnere in altre imprese criminali di tipo mafioso aventi ad oggetto il mondo degli appalti pubblici.
La immissione del gruppo Panzeca-Lanzalaco-Giudice nel settore nautico, con la conseguente estromissione dei fratelli Bazan dalle tre aziende succitate, fu certamente ispirata dalla necessità di sottrarre, attraverso un audace e maliziosa operazione di bancarotta impropria - nella quale il Giudice spese la sua raffinata professionalità di bancario - tutta la patrimonialità del settore nautico dei Bazan al concordato preventivo da questi proposto per la situazione debitoria dell'azienda capofila operante nel settore auto (basti pensare che la nuova titolarità delle società nautiche risale all'8 febbraio 1992, laddove il concordato preventivo, ormai al riparo dal coinvolgimento in esso anche delle aziende nautiche, fu proposto con atto del 14 marzo 1992), ma fu essenzialmente diretta ad assicurare l'espansione del gruppo Lanzalaco-Panzeca, di certa caratura mafiosa, in settore economico, quello nautico, nel quale la mafia cittadina aveva già investito le sue attività.
Anche sul punto la difesa dell'onorevole Giudice innanzi al P.M. e nel corso dell'audizione innanzi alla Giunta è stata tutt'altro che persuasiva, languidamente volta, com'è stata, ad escludere innegabili finalità di bancarotta nella esclusione dei Bazan dalle aziende nautiche già di loro proprietà e ad accreditare insostenibili ipotesi di lecite cessioni di azienda e perciò regolari mutamenti soggettivi nella titolarità delle stesse.
Accanto a queste finalità, per così dire dichiarate o comunque scoperte di bancarotta impropria, l'operazione di cessione del patrimonio sociale formato dalla quote del «Salpancore», di «Marina Uno» e di «Gente di mare» dal patrimonio dei Bazan a quello Panzeca-Lanzalaco-Giudice nascondeva, però, - ed è questo l'aspetto più inquietante -, alla stregua delle risultanze acquisite nel corso delle indagini, ben più ambigui obiettivi che coinvolsero molto pesantemente - così sostiene il G.I.P. - l'onorevole Gaspare Giudice.
Questi, secondo quanto è rappresentato nella ordinanza (p. 113 e ss.), pare sia stato addirittura «l'abile manovratore di una straordinaria azione di riciclaggio dei patrimoni illeciti facenti capo a Carlo Greco, Tinnirello Lorenzo, Giovanni D'Agati e Pietro Vernengo, tutti esponenti di primo piano delle famiglie mafiose di Santa Maria di Gesù e di Corso dei Mille, i quali, successivamente al 1989, avevano iniziato ad occultare tutto il loro patrimonio, mediante un trasferimento di risorse in altre società nautiche rispetto a quelle da loro gestite fino a quel momento. Tale patrimonio era andato a consolidarsi all'interno del gruppo Bazan e questa operazione era stata una delle ragioni primarie del dissesto di questo gruppo economico, che era negli anni '90 uno dei più importanti della città. Ciò in quanto il gruppo mafioso aveva imposto la massima redditività del proprio investimento a scapito della stessa esistenza patrimoniale del gruppo Bazan».
L'onorevole Giudice «custode dell'investimento della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù - tale lo qualifica l'ordinanza -, operò scientemente per salvaguardare tale danaro dalla distruzione fallimentare del gruppo Bazan, mediante la sostituzione di Bazan Gaspare, oberato di debiti ed ormai in pieno stato di insolvenza, con gli amici storici dei gruppo di Panzeca Giuseppe». In questo modo egli finì per realizzare sinistre sinergie tra gruppi mafiosi diversi, una vera e propria «joint venture» tra i due gruppi - quello di Caccamo e quello di Santa Maria di Gesù e Corso dei Mille -, contribuendo al profondo radicamento ed al consolidamento delle posizioni di Cosa Nostra all'interno di un gruppo economico originariamente sano ed immune da infiltrazioni mafiose (ordinanza p. 114 e ss.).
La ricostruzione di tale situazione trae causa ed alimento probatorio essenzialmente dalle dichiarazioni dell'ingegner Lanzalaco, protagonista non sempre vincente, ancorché di sicura affiliazione mafiosa di questa vicenda, cui hanno assicurato assistenza sul piano della credibilità estrinseca, Pietro La Chiusa, il collaboratore Giovanni Drago e, in certa misura, anche Angelo Siino. Non sono neppure mancati riscontri documentali rilevati dalla Guardia di Finanza, la quale ha potuto accertare che varie aziende nautiche facenti capo a Giovanni D'Agati, Lorenzo Tinnirello e Pietro Vernengo avevano avuto frequenti rapporti - che l'onorevole Giudice si è ostinato a dichiarare di lecita commercialità - con le società già Bazan.
In buona sostanza, l'ingegner Lanzalaco - sul conto del quale, peraltro, è mancata qualsiasi plausibile indicazione di un suo preordinato mendacio - potette accertare che nel gruppo Bazan operavano - sono sue le affermazioni -, quali «soci occulti» personaggi appartenenti a famiglie mafiose storiche, quali i Tinnirello, i Vernengo e i D'Agati, che, interessati particolarmente alla gestione delle società «Marina Uno» e «Gente di mare», nelle quali, com'è noto, già operava con rilevanti ruoli l'onorevole Giudice, effettuavano, favoriti dal Parlamentare, in danno delle stesse, prelevamenti in nero di danaro, sconti di cambiali, intessendo anche con esse rapporti commerciali tali da assicurare a società gestite da loro prestanomi lo scambio di merce a costo zero o addirittura sottocosto («operazioni parassitarie» le definisce il Lanzalaco), sì da procurare il depauperamento del patrimonio della società «Marina Uno» e, perciò, il suo svuotamento economico.
L'ingegner Lanzalaco ha anche riferito di essere a conoscenza di incontri tra l'onorevole Giudice (del quale addirittura era stato discreto accompagnatore) e Carlo Greco, cui il primo avrebbe continuamente consegnato danaro proveniente dalla contabilità delle società ex Bazan e di aver dovuto subire, allorché tentò di liberare, non gratuitamente, la società «Marina Uno» dalle onerose interessenze del Bazan e del Giudice, la imposizione certamente estorsiva, e come tale contestata, e certamente indicativa di metodiche tipicamente mafiose, da parte del ben noto Carlo Greco - al cui cospetto il Giudice volle condurlo -, di rinunziare ai suoi propositi di estromissione dell'onorevole Giudice, a meno che non avesse provveduto, ad evidente copertura di interessi occulti, al versamento in suo favore di lire cinquecento milioni.
12. Le condotte poste in essere dal Parlamentare inquisito, così come ricostruite nella ordinanza del G.I.P., e qui sinteticamente rappresentate, sono astrattamente riconducibili, oltre che alle specifiche ipotesi delittuose contestate, per il loro significativo, costante e continuo riferimento alle finalità della consorteria criminale, nello schema del delitto di cui all'articolo 416-bis c.p., del quale pur costituiscono espressioni paradigmatiche anche i comportamenti «anomali» tenuti dal Parlamentare nell'ambito della Direzione Generale della Sicilcassa, nel tempo in cui riprese servizio, nei confronti del gruppo Panzeca; comportamenti tesi a salvaguardare, in danno della banca, prima ancora che le peculiari posizioni di sua figlia Domitilla e della Vesco - obbligate a garanzia di esposizioni delle società nautiche -, gli interessi del Gruppo, ponendoli al riparo, anche con artifizi documentali poi riscontrati (come ha assicurato l'ingegner Lanzalaco nonché come accertato a mezzo di consulenza tecnico-bancaria e dichiarato dal Direttore Generale della banca dottor Brizzi e dal Dirigente del Servizio Contenzioso avvocato Gattuccio), da possibili, necessarie e doverose azioni giudiziarie di recupero delle sofferenze o di rientro dalle esposizioni.
13. Accanto a questi temi cruciali della complessa ed articolata accusa, ruota, per così dire, uno sciame di ipotesi delittuose di contorno - riciclaggio (articolo 648-bis c.p.); falso in bilancio (articolo 2621 c.c.); bancarotta propria (articoli 110 c.p., 216 e 235 L. Fall.) -, le quali pur traggono ragion d'essere dalle risultanze acquisite, ponendosi anch'esse in un rapporto di strumentalità rispetto all'accusa madre di associazione per delinquere di stampo mafioso.
14. Quindi, attività varie e di varia indole quelle poste in essere dall'onorevole Giudice, che si qualificano e si caratterizzano, secondo quando il P.M. ed il G.I.P. hanno rilevato, per le loro disvelate finalità di realizzare o favorire il perseguimento di interessi mafiosi, offrendo ad essi un decisivo e costante contributo causale. Il che costituisce, alla luce delle considerazioni più innanzi svolte, l'in se del delitto di associazione mafiosa.
15. Il complesso delle acquisizioni probatorie risultate dalle investigazioni svolte, ed in questa relazione sinteticamente espresse, vuoi per la qualità intrinseca ed estrinseca delle fonti utilizzate, vuoi per la convergenza dei riscontri ricercati ed ottenuti, induce, com'è sottolineato nell'ordinanza del G.I.P., ad una valutazione di ragionevole probabilità della esistenza dei fatti da provare e della loro riferibilità all'indagato e, perciò, della esistenza di elementi indizianti che, in quanto non suscettibili di interpretazioni alternative, si qualificano per la loro elevata e grave potenzialità colpevolizzante.
Riesce difficilmente contestabile, quindi, ammesso che in questa sede ciò sia consentito, la riconosciuta sussistenza dei due momenti di sintesi cui rapportare le valutazioni del Parlamento: dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'onorevole Giudice in relazione ai gravi fatti a lui attribuiti.
Non autorizza giudizi di diversa indole la avvenuta acquisizione di provvedimenti del Tribunale del Riesame di Palermo, dichiarativi della nullità della ordinanza di custodia cautelare in carcere, dati nei confronti di Gaspare Bazan e Dario Lo Bue.
La peculiarità dei casi sottoposti all'esame del Tribunale siciliano, le cui motivazioni peraltro sono del tutto ignote, impedisce qualsiasi effetto, per così dire, di trascinamento sull'impianto accusatorio relativo al Deputato inquisito, costruito, come si è visto, su un complesso di obiettivi fatti e circostanze dei quali non risulta che il Tribunale palermitano abbia posto in discussione la esistenza.
D'altronde, il provvedimento relativo al Bazan, cui non fu contestata l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 416-bis c.p., si fonda su fatti specifici di esclusivo riferimento all'indagato istante in riesame («mancanza di esigenze cautelari»), laddove quello riguardante il Lo Bue contiene una generica, non illuminante e del tutto immotivata dichiarazione di nullità.
Il rilievo concernente la condivisione della valutazione espressa nella ordinanza in ordine alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza torna utile, per le ragioni prima chiarite, ai fini della ricerca di eventuali anomalie, eccessi o forzature di carattere sostanziale o processuale, che, per davvero, sul tema non pare sussistano; onde, sotto tale particolare profilo di sintesi, il momento giudiziario prevale, per il suo forte e pregnante significato, sul valore costituzionale della tutela della intangibilità del plenum assembleare.
Anche sul punto delle esigenze cautelari poste a giustificazione ed a fondamento della misura non può non prendersi atto della ortodossia processuale della ordinanza del G.I.P..
Pur venendo, infatti, in considerazione reati rispetto ai quali il codice di procedura penale costruisce, per la loro gravità, una presunzione di automatica adeguatezza della grave misura della custodia in carcere (articolo 275, nr. 3, c.p.p.), rispetto alla quale, di conseguenza, il giudice è assolto, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, dall'onere della specifica motivazione della esistenza delle esigenze cautelari, perché pur esse presunte, il G.I.P., con corretta analisi, ne ha individuato e dimostrato la ricorrenza con peculiare riferimento all'attualità dell'inserimento del Parlamentare nella organizzazione criminale; inserimento desunto anche dalla continuità dei rapporti dallo stesso tenuti con vari esponenti delle cosche mafiose (Panzeca, Mandalà ed altri), e dalla elevata potenzialità inquinante delle acquisende prove. Potenzialità connessa al rango istituzionale del Parlamentare e perciò correlata alle intimidazioni che potrebbero subirne i numerosi testi o i dichiaranti chiamati a fare chiarezza dibattimentale dei loro riferimenti.
La congruità logico-giuridica degli argomenti svolti dal G.I.P. e la doverosa ed opportuna precisazione, pure formulata nella ordinanza, della mancata acquisizione «di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari» (articolo 275, nr. 3, ultima parte, c.p.p.), impedisce qualsiasi intervento censorio o di utile e producente dissenso rispetto alle scelte dell'Autorità Giudiziaria. Prevale, perciò, anche sotto questo profilo il valore costituzionale della essenzialità dell'accertamento giudiziario rispetto all'altro valore in campo, attinente alla integrità del plenum.
Non vi sono, pertanto, controindicazioni al rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dell'arresto del Deputato Gaspare Giudice, cui non può neppure giovare il non condiviso richiamo, autorevolmente fatto in altra vicenda, alla necessità della eccezionale gravità dei fatti quale criterio di superamento del valore costituzionale della intangibilità del plenum assembleare, perché nella specie i fatti contestati al Parlamentare inquisito, sia nella loro astratta configurabilità giuridica, sia anche nel concreto inveramento accertato e ritenuto dalla magistratura, sono eccezionalmente gravi.
16. Rimane da risolvere il problema relativo alle altre autorizzazioni richieste in via autonoma dal Procuratore della Repubblica di Palermo, aventi ad oggetto comunicazioni telefoniche riguardanti in vario modo l'onorevole Gaspare Giudice.
Le autorizzazioni concernono: a) la utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate - ed integralmente trascritte - su utenze telefoniche in uso a soggetti diversi dal Parlamentare inquisito; b) l'utilizzazione dei dati provenienti dai tabulati documentanti il traffico di una utenza telefonica cellulare in uso a Valerio Infantino; c) la acquisizione e la utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso all'onorevole Gaspare Giudice.
Anche su questo tema si è realizzato in Giunta un significativo e vasto, ancorché non unanime, positivo riscontro sulla concedibilità delle autorizzazioni richieste.
È utile precisare che le conversazioni telefoniche all'attenzione della Magistratura palermitana, delle quali si chiede l'autorizzazione alla utilizzazione, si qualificano come comunicazioni c.d. indirette perché, anche se intercettate su utenze intestate a persone diverse dal Parlamentare, personalmente lo riguardano.
È noto che rispetto a questo tipo di comunicazioni telefoniche, stante la casualità delle stesse, la autorizzazione del Parlamento è necessariamente successiva, perché solo per quelle effettuate direttamente sulle utenze personali di un membro del Parlamento, è necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera cui il Parlamentare appartiene.
Premesso che sul punto riesce difficile non condividere l'orientamento - al quale pur si fa riferimento nelle richieste all'esame di questa Camera - circa la piena utilizzabilità delle c.d. conversazioni indirette nei confronti di soggetti non appartenenti all'Organo Costituzionale, per l'evidente rilievo che «ad essi non può essere estesa, nel silenzio della Costituzione e della legge ordinaria», la garanzia eccezionalmente riservata dall'articolo 68 della Costituzione a tutela delle funzioni parlamentari, giova osservare che il criterio che regola la materia è quello della rilevanza probatoria delle conversazioni, nel senso che quando queste non appaiono manifestamente irrilevanti rispetto al tema delle indagini e, quindi, ai fatti da provare, e non ne sia stata procurata la acquisizione con forme e con modalità maliziosamente elusive dell'obbligo della previa autorizzazione del Parlamento, la utilizzazione deve essere autorizzata.
Ora, non v'è dubbio che le conversazioni fra l'onorevole Giudice, Giuseppe Panzeca e Antonino Mandalà, intercettate sulle utenze facenti capo a questi ultimi due, sono potenzialmente dimostrative della vissutà attualità di un rapporto tra il Parlamentare e i due noti esponenti della consorteria criminale, e, quindi, non manifestamente irrilevanti rispetto al tema da provare della partecipazione anche del Parlamentare inquisito al sodalizio mafioso.
Parimenti utili o comunque non manifestamente irrilevanti appaiono la utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico delle utenze cellulari in uso a Valerio Infantino e la acquisizione, con conseguente utilizzazione, dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze dell'onorevole Gaspare Giudice, così come precisate nelle richieste del P.M..
È evidente che per quanto riguarda il tabulato relativo alle utenze cellulari in uso all'Infantino, trattasi di una autorizzazione, per così dire, successiva perché correlata a documento già acquisito agli atti del processo sul quale risultano annotate conversazioni avvenute tra l'Infantino ed il Parlamentare.
Rispetto, invece, ai tabulati documentanti il traffico telefonico sulle utenze in uso all'onorevole Gaspare Giudice, la autorizzazione richiesta è «lato sensu» preventiva perché, pur se riguardanti conversazioni già avvenute, il documento concerne le utenze del Parlamentare, sicché la Autorità Giudiziaria per averne la disponibilità prima e utilizzarlo poi per finalità investigative o di prova, deve necessariamente essere autorizzata dalla Camera cui il Parlamentare appartiene.
La obiettiva diversità fra le due situazioni non induce diversità di regime o di disciplina, nel senso che sia nel primo caso (tabulato delle utenze dell'Infantino), che nel secondo (tabulato delle utenze cellulari in uso al Parlamentare), le autorizzazioni richieste, vuoi anche per l'acquisizione o per il solo utilizzo, presuppone pur sempre la non manifesta irrilevanza dei due documenti rispetto ai fatti da provare.
Nella specie, l'Infantino, alto dirigente amministrativo della Regione siciliana, è risultato, dalle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria e dalla Autorità Giudiziaria, «profondamente inserito nella organizzazione criminale Cosa Nostra»; onde è di evidente utilità rispetto al fatto da provare (partecipazione dell'onorevole Giudice alla medesima consorteria criminale), il riscontro documentale dei frequenti rapporti telefonici tra i due.
Di non minore utilità, o comunque di non manifesta irrilevanza, per le stesse finalità, è il controllo nominativo delle persone che hanno avuto conversazioni con il Parlamentare sulle sue utenze. È opportuno, quindi, oltre che doveroso, autorizzare anche la acquisizione e la conseguente utilizzazione dei tabulati comprovanti il traffico su tali utenze.
Non è di ostacolo alla concedibilità delle autorizzazioni richieste la singolare «novità» della fattispecie perché la acquisizione dei tabulati comprovanti il traffico telefonico su utenze cellulari, ancorché non prevista dalla Costituzione o dalle leggi ordinarie va comunque ricondotta, al pari delle c.d. intercettazioni indirette, nell'ampia locuzione usata nell'articolo 68 Cost., che ipotizza l'obbligo della autorizzazione del Parlamento in relazione «alle intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» riguardanti il Parlamentare.
la Giunta delle Autorizzazioni formula la sua proposta nel senso che la Camera dei Deputati autorizzi, in accoglimento della richiesta in data 8 giugno 1998 proposta dal Procuratore della Repubblica di Palermo, la esecuzione dell'arresto dell'onorevole Gaspare GIUDICE - disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palermo con ordinanza dell'8 giugno 1998, nonché:
a) la utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, analiticamente indicate nella richiesta ed integralmente esposte nelle allegate trascrizioni;
b) la utilizzazione dei dati provenienti dai tabulati, indicati nella richiesta medesima, documentanti il traffico di una utenza cellulare in uso ad INFANTINO Valerio;
c) la acquisizione e la utilizzazione dei tabulati, pure indicati nella richiesta, documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso all'onorevole Gaspare GIUDICE.
Michele ABBATE, Relatore.
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