Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversioni telefoniche avanzata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Verona nei confronti dei deputati Bossi, Calderoli, Chiappori, Vascon, Maroni e Cavaliere, nell'ambito di alcuni procedimenti penali riuniti pendenti, nei confronti dei suddetti deputati (con l'eccezione, come vedremo, degli onorevoli Chiappori e Vascon) e di altre persone, per una serie di ipotesi di reato che vanno dall'attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato all'attentato contro la Costituzione dello Stato, all'associazione antinazionale, alla costituzione di un'associazione di carattere militare.
Questa relazione sostituisce quella già presentata dalla Giunta in data 4 febbraio scorso (relatore l'onorevole Bonito), a seguito del rinvio degli atti alla Giunta medesima deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 febbraio 1998, su cui ci si soffermerà più oltre.
La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11, del 17 e del 25 febbraio 1998 e, dopo il rinvio dall'Assemblea, in quelle del 10, del 18 e del 25 marzo 1998, procedendo all'audizione dei colleghi Vascon, Calderoli e Cavaliere, che - essendo stati comunque tutti gli interessati debitamente invitati - soli hanno ritenuto opportuno fornire chiarimenti alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del regolamento. Ha partecipato alle riunioni della Giunta, intervenendo nella discussione in qualità di suo componente, anche il collega Maroni, che tuttavia si è astenuto dal partecipare al voto. Desidero anticipare fin d'ora che la proposta della Giunta è nel senso del diniego dell'autorizzazione nei confronti di tutti i parlamentari interessati.
Prima di esaminare in dettaglio i contenuti della richiesta di autorizzazione avanzata dalla Procura di Verona, vale la pena di soffermarsi brevemente sul fondamento costituzionale delle autorizzazioni in questione.
Come è noto, l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 1 del 1993, ha introdotto uno specifico obbligo di autorizzazione per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni "in qualsiasi forma" effettuate nei confronti di membri del Parlamento. L'articolo 5 del decreto-legge n. 116 del 1996, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 (successivamente più volte reiterato, da ultimo, con il decreto-legge n. 555 del 1996, in seguito anch'esso decaduto), aveva espressamente ricompreso nell'ambito di applicazione di tale norma anche l'utilizzazione di «intercettazioni di conversazioni alle quali abbiano preso parte deputati, operate su altre utenze, nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi». Il nuovo istituto prevedeva tempi particolarmente stretti per l'invio degli atti e per la relativa deliberazione della Camera.
Decaduto l'ultimo dei decreti-legge, si è venuta a creare una qualche incertezza normativa.
Vi è tuttavia un significativo precedente, costituito da una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche avanzata dal procuratore della Repubblica di Genova nei confronti del deputato Parenti (doc. IV n. 7), negata dall'Assemblea, su conforme proposta della Giunta, nella seduta del 18 febbraio 1998.
Tale richiesta, peraltro, fu preceduta da un interpello preventivo al Presidente della Camera da parte della suddetta autorità giudiziaria circa l'interpretazione della norma costituzionale. In sostanza la Procura di Genova chiedeva di sapere se la Camera ritenesse necessaria la sua autorizzazione perché potessero essere utilizzate le intercettazioni di conversazioni con parlamentari operate su utenze di terzi non parlamentari. Il Presidente investì a sua volta della questione la Giunta, nell'ambito della quale prevalse l'opinione, sia pure non unanime, secondo cui l'autorizzazione fosse da ritenersi necessaria. Tale opinione fu fatta propria dal Presidente della Camera, che la comunicò al Procuratore di Genova, il quale provvide, pertanto, ad inviare la richiesta.
La successiva valutazione della Giunta, della Presidenza della Camera e dell'Assemblea come risulta dalla relazione del deputato Carrara sul doc. IV n. 7, nonché dal carteggio intervenuto tra il Presidente della Camera e la Procura di Genova, ed, infine, dalla discussione in Assemblea (in verità alquanto frammentaria) del 18 febbraio 1998, appariva fondata sulle seguenti motivazioni:
a) sul tenore letterale dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che, come si è già ricordato, fa espresso riferimento alle intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma»;
b) sul fatto che l'articolo 5 dell'ormai decaduto decreto-legge n. 555 del 1996 e di quelli che lo hanno preceduto, che recava espressamente tale prescrizione, costituiva - come recitava espressamente il titolo - «attuazione» del citato articolo 68 e dunque esplicitazione di un obbligo già di per sé contenuto nella suddetta norma costituzionale;
c) sul fatto che una siffatta interpretazione è da ritenersi conforme alla ratio del citato comma 3 dell'articolo 68, il cui disposto potrebbe facilmente venire aggirato qualora fosse possibile effettuare, senza alcuna autorizzazione, intercettazioni su interlocutori abituali di un deputato, con lo scopo di intercettare il deputato stesso.
Tali tesi sono largamente prevalse in Assemblea, rispetto a quella - opposta - secondo cui la norma costituzionale disciplina esclusivamente le intercettazioni che debbono essere disposte sulle utenze telefoniche in uso dei parlamentari e non già alle intercettazioni cosiddette indirette e che pertanto per queste non è necessaria alcuna autorizzazione.
La discussione su tale questione è stata, in Giunta, particolarmente approfondita e travagliata. Tanto che, dopo aver formulato, in data 17 settembre 1997, una proposta di merito (nel senso del diniego, come si è detto) con riferimento al precedente caso Parenti, la Giunta, prima che il suddetto caso venisse esaminato dall'Assemblea (e che, quindi, in qualche modo, si consolidasse una «giurisprudenza» della Camera), si era pronunciata, in un primo tempo, proprio con riferimento alla domanda di autorizzazione nei confronti dei deputati Bossi ed altri, ora oggetto della presente relazione (cfr. doc. IV n. 14-A), nel senso della restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, ritenendo che, nell'attuale quadro costituzionale, non fosse contemplata la necessità di una siffatta autorizzazione ex post.
La votazione dell'Assemblea sul caso Parenti, cui è stata attribuita dalla stessa Presidenza della Camera un valore di votazione di principio, sembra tuttavia, almeno con riferimento alla questione in esame, aver stabilito un punto fermo, nel senso della piena legittimità - e, anzi, della necessità, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione - di un'autorizzazione della Camera anche per le intercettazioni già effettuate su utenze di terze persone con riferimento a conversazioni nelle quali uno degli interlocutori era parlamentare.
Infatti, in conseguenza di tale decisione la Giunta, sostanzialmente all'unanimità, ha chiesto all'Assemblea il rinvio della domanda di autorizzazione nei confronti dei deputati Bossi ed altri, di cui al doc. IV, n. 14, proprio al fine di formulare una proposta nel senso della concessione o del diniego, affermando così la competenza della Camera.
Il quadro sopra descritto è stato reso più incerto per la perdurante assenza dell'auspicata legge ordinaria sulla materia, il cui iter è già in stato avanzato, almeno presso questo ramo del Parlamento.
Prima di entrare nel merito della proposta della Giunta, occorre esaminare almeno sommariamente, alcune ulteriori questioni preliminari, che, sia pure riferite alla richiesta in questione, involgono profili di carattere generale. Va detto subito che, con riferimento a tali questioni, la Giunta non è pervenuta a conclusioni definitive. Si è dunque deciso di formulare comunque una proposta di merito - nel caso di specie, nel senso del diniego dell'autorizzazione - indipendentemente dalla risoluzione delle suddette questioni, che pertanto qui vengono ricordate come mero argomento di riflessione, anche ai finì della elaborazione legislativa in corso.
In primo luogo la Giunta si è posta il problema del momento nel quale deve essere inviata la richiesta di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie l'interpretazione che la Procura di Verona sembra aver adottato è che «l'utilizzazione» delle intercettazioni coincida con l'acquisizione delle medesime disposta dal giudice per le indagini preliminari. Infatti la Procura chiede l'autorizzazione all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, dunque presumibilmente prima di chiedere l'acquisizione delle intercettazioni al giudice per le indagini preliminari (1).
(1) Com'è noto, ai sensi dell'articolo 268, quarto comma, del codice di procedura penale, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni telefoniche, debitamente autorizzate dal giudice per le indagini preliminari, debbono essere «trasmesse al pubblico ministero» e, «entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni (...) depositate in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice non ritenga necessaria una proroga». Il quinto comma dello stesso articolo stabilisce che «se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari». Una volta effettuato il deposito, le parti, debitamente avvisate, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo «Scaduto il termine il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione [ad es. conversazioni effettuate con il difensore ex artt. 271 e 200 c.p.p.]. Il pubblico ministero e i difensori hanno il diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima».
La Giunta si è posta la questione se tale procedura sia corretta e se non possa, viceversa, addirittura dar luogo ad un'ipotesi di conflitto di attribuzione.
Nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione si è rilevato che il Procuratore di Verona ha utilizzato le intercettazioni in questione per argomentare la sua richiesta di rinvio a giudizio, riportando ampi stralci di alcune di tali intercettazioni (in particolare alcune di quelle concernenti l'on. Bossi), che peraltro sono finiti, con ampio risalto, su tutta la stampa nazionale. È emersa pertanto l'opinione che l'autorizzazione risulti inutiliter data, in quanto le intercettazioni sono già state utilizzate, e che la Camera dovrebbe a fronte di tale utilizzazione sollevare conflitto di attribuzione.
Il testo dell'articolo 5 dell'ormai decaduto decreto-legge n. 555 del 1996, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, stabiliva che l'«autorità giudiziaria» (con ciò riferendosi evidentemente al pubblico ministero) dovesse richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche indirette effettuate nei confronti di un parlamentare «entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni ed in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale».
Dopo la decadenza del decreto-legge l'unico precedente di richiesta, già citato sopra (doc. IV n. 7, Parenti), concerne «l'autorizzazione al deposito e all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale». L'unico precedente parlamentare, dopo la decadenza del decreto è dunque nel senso che l'autorizzazione doveva essere richiesta prima del deposito da parte del Pubblico Ministero.
In secondo luogo la Giunta si è soffermata a valutare quale debba essere l'effetto di un eventuale diniego di autorizzazione, soprattutto nei confronti dei terzi non deputati coinvolti nelle intercettazioni.
Il tenore della richiesta di autorizzazione avanzata dalla Procura di Verona sembra ritenere assodato che sia comunque pacifica l'utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti delle persone intercettate che non siano membri del Parlamento.
Nell'ambito della discussione presso la Giunta è stata avanzata l'ipotesi che un eventuale diniego dell'autorizzazione debba comportare la distruzione delle intercettazioni e la loro non utilizzabilità nei confronti di nessuno degli indagati. In questo senso sembra essere, peraltro, oltre che il testo del decaduto decreto-legge, anche il precedente concernente l'onorevole Parenti.
La Giunta, come si è detto, ha ritenuto di prescindere dalle sopra illustrate questioni preliminari e di pronunciarsi comunque sul merito della richiesta avanzata dalla Procura di Verona.
Per quel che attiene a tali profili, occorre in primo luogo esaminare alcune questioni concernenti partitamente i singoli deputati interessati.
In primo luogo la Giunta ha avuto modo di rilevare, con riferimento al collega Maroni, che tutte le intercettazioni telefoniche per le quali la Procura di Verona chiede l'autorizzazione all'utilizzazione (e cioè, nella specie, le quattro effettuate sull'utenza intestata all'ex senatore Enzo Flego, dirette all'utenza cellulare dell'onorevole Maroni, rispettivamente in data 28 settembre e 30 e 31 ottobre 1997) riguardano messaggi lasciati alla segreteria telefonica dal suddetto ex senatore, senza alcuna partecipazione alla conversazione da parte dell'onorevole Maroni.
Quanto poi alla posizione dei parlamentari Luigino Vascon e Giacomo Chiappori, va rilevato che, tra l'elenco delle persone nei cui confronti pende il procedimento al quale si riferiscono le intercettazioni, non figurano i nominativi dei suddetti deputati. Dei medesimi non vi è menzione neanche nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla suddetta Procura. Atteso che, come si è detto sopra, la Procura di Verona chiede l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti dei deputati interessati il testo delle intercettazioni, non è chiaro come si possano utilizzare le intercettazioni nei confronti dei colleghi da ultimo menzionati nel momento in cui essi non risultano neppure indagati nei procedimenti ai quali si riferiscono le intercettazioni.
Premesso quanto sopra per i singoli casi, va detto che, con riferimento a tutti i deputati indagati, la Giunta ha rilevato che le intercettazioni in questione riguardano temi di carattere politico sicuramente attinenti all'esercizio del mandato parlamentare, così come inteso dal gruppo e dalla formazione politica cui appartengono i suddetti deputati. Al di là, infatti, di iperboli e di intemperanze verbali (che seppur limitate a conversazioni private tra colleghi di uno stesso partito politico, appaiono, a volte, decisamente oltre le righe e sicuramente inaccettabili) alla Giunta è sembrato di riscontrare, nelle conversazioni in questione, discussioni, valutazioni, intese, accordi, tutti finalizzati all'azione politica del partito di appartenenza dei colleghi e, mediatamente, all'esercizio delle loro funzioni parlamentari.
Non vi è dubbio che alcune di queste espressioni, così come sono state peraltro ampiamente riportate dalla stampa, suscitano, prese isolatamente, inquietudine e preoccupazione. Ciò non muta, tuttavia, la loro natura, semmai espone chi le ha pronunciate ad un più penetrante e informato giudizio politico da parte degli elettori.
Per questi motivi, la Giunta, a larga maggioranza (soltanto con alcune astensioni), con separate votazioni, ciascuna relativa alla posizione dei singoli deputati intercettati, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso del diniego dell'autorizzazione in questione per tutti i deputati interessati.
Ignazio LA RUSSA, Relatore.
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