Doc. IV, n. 14-A





Onorevoli Colleghi! - In seguito a distinte autorizzazioni del GIP presso il Tribunale di Verona sono state disposte ed eseguite intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate ed in uso a più aderenti al movimento politico della lega nord.
Nell'ambito di tali intercettazioni sono state acquisite registrazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra i signori Flego Enzo, Mazzonetto Alberto, e Mercanzin Marco, le cui utenze erano state, appunto, poste sotto controllo, ed i deputati in carica Bossi, Calderoli, Chiappori, Vascon, Maroni e Cavaliere.
Attese le riferite risultanze, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, con atto del 27 gennaio l998, ha richiesto al signor Presidente della Camera dei deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti dei predetti parlamentari le risultanze delle intercettazioni telefoniche in premessa descritte.
La richiesta dell'autorità giudiziaria è stata trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, la quale, chiamata a votare su una questione pregiudiziale, si è espressa, a maggioranza, nei sensi sottoposti, conclusivamente, al voto dell'Aula.

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Le motivazioni che sorreggono la proposta della Giunta possono essere in tal guisa sintetizzate:
l'articolo 68 della Costituzione, come è noto, in tema di intercettazioni telefoniche e prerogative parlamentari, stabilisce il principio in forza del quale nessun membro del Parlamento può essere sottoposto ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni in assenza preventiva autorizzazione delle Camere di appartenenza.
La norma, secondo comune insegnamento dottrinario, disciplina esclusivamente le intercettazioni che debbono essere disposte sulle utenze telefoniche in uso dei parlamentari e non già alle intercettazioni cosiddette «indirette», quelle, cioè, acquisite occasionalmente nel corso di intercettazioni eseguite su utenze di terzi estranei al Parlamento. Siffatta lettura del disposto costituzionale trova conferma nella legge e nei lavori preparatori relativi alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione votata dal Parlamento nel 1993 (legge costituzionale n. 3 del 1993) soprattutto con riferimento all'inciso «in qualsiasi forma», inciso il quale fa riferimento ai mezzi tecnologici utilizzabili per l'intercettazione e soltanto a questi.
Ciò posto sul piano dei princìpi normativi desumibili dal testo costituzionale, ne consegue che le intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria veronese e di cui alla richiesta sottoposta alla delibazione parlamentare sono da considerarsi del tutto legittime.
Alla Camera, peraltro, la Procura della Repubblica istante richiede l'autorizzazione «ad utilizzare (...) le risultanze delle intercettazioni». Sul punto la maggioranza della Giunta ha osservato che siffatta autorizzazione non sia prevista da alcuna norma, né di rango costituzionale, né di rango sottordinato, giacché l'unica autorizzazione tipizzata della Costituzione è quella preventiva al fine di consentire l'intercettazione diretta dell'utenza del parlamentare. Ne consegue, secondo corretto utilizzo dello strumento logico, che l'invocata autorizzazione non rientra nei poteri delle Camere e che essa non costituisca materia sulla quale la Camera possa e debba pronunciarsi.
Le argomentazioni sin qui sinteticamente svolte trovano ulteriore conferma in ordine alla loro correttezza giuridica nelle vicende parlamentari relative ai decreti-legge con i quali si tentò di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina compiuta delle intercettazioni indirette. In tali provvedimenti, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68, veniva stabilito che l'«autorità giudiziaria» (con ciò riferendosi evidentemente al pubblico ministero) dovesse richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione del conversazioni telefoniche indirette effettuate nei confronti di un parlamentare «entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni ed in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale».
Orbene, la circostanza che tale disposizione non abbia mai ricevuto il voto definitivo del Parlamento, comprova che la fattispecie non ha, allo stato, disciplina speciale, di guisa che ad essa trovano applicazione le ordinarie norme codicistiche, le quali non riconoscono prerogativa alcuna in favore dei parlamentari.
Giova infine ricordare che analogo caso (quello che vide coinvolta l'onorevole Tiziana Parenti) ha trovato - ancorché a maggioranza - diversa soluzione presso la Giunta.
Al riguardo si osserva che ciò rientra nell'ambito della dialettica delle idee e delle tesi giuridiche e che, comunque, soltanto la Camera, attraverso un suo voto, può creare un precedente compiutamente definito.
Ogni diversa opinione, personale ovvero collegiale, ancorché autorevole, dovrà comunque ricevere il vaglio definitivo dell'Aula di Montecitorio.
Tutto ciò peraltro (e si fa esplicito riferimento alla Giunta) appare strutturalmente connesso sia alla formazione di una prassi costituzionale sia al consolidamento di un indirizzo interpretativo.
Ad avviso della Giunta, peraltro, almeno nella composizione e nel voto espresso nella seduta del 17 febbraio 1998, il vigente articolo 68 della Costituzione non consente prassi diversa ovvero interpretazione distinta da quella che, in dispositivo, qui di seguito si propone. Per tutti questi motivi la proposta della Giunta è nel senso di restituire gli atti all'autorità giudiziaria in quanto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, non deve ritenersi sussistente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo nei confronti di deputati di intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti di terzi.

Francesco BONITO, Relatore.


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