Doc. IV, n. 14





All'Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Venezia, 4 febbraio 1998.

Trasmetto per ulteriore corso l'allegata richiesta di autorizzazione di intercettazioni telefoniche, avanzata dal Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Con ossequio.

Il procuratore generale
Mario Daniele



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti dei procedimenti penali nn. 96/000081, 96/000100, 96/000101, 96/014398, 96/014531, 97/000803, 97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914, 97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586, 97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.

nei confronti di:

1) BORGHEZIO MARIO nato il 3 dicembre 1947 a Torino (omissis);
2) BOSIO BERNARDINO nato l'11 maggio 1953 a Montabone (omissis);
3) BOSSI UMBERTO nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago (omissis);
4) FLEGO ENZO nato l'11 agosto 1940 a Verona (omissis);
5) GNUTTI VITO BRUNO nato il 14 settembre 1939 a Lumezzane (omissis);
6) MARCHINI CORINTO AMEDEO nato l'8 agosto 1947 a Melzo (omissis);
7) MARONI ROBERTO nato il 15 marzo 1955 a Varese (omissis);
8) MAZZONETTO ALBERTO nato il 24 maggio 1950 a Scorzè (omissis);
9) PAGLIARINI GIANCARLO nato il 23 aprile 1942 a Milano (omissis);
10) SPERONI FRANCESCO ENRICO nato il 4 ottobre 1946 a Busto Arsizio (Varese) (omissis);
11) AUGUSSORI LUIGI nato il 27 ottobre 1972 a Lodi (omissis);
12) BACCHIN FRANCESCO MARIA nato il 20 giugno 1941 a Farra d'Isonzo (omissis);
13) BALDANI LUCA nato l'11 agosto 1970 a Mantova (omissis);
14) BEVEGNI LORENZO nato il 19 aprile 1950 a Genova (omissis);
15) BOSISIO ALBERTO MARIA nato il 1o settembre 1953 a Lecco (omissis);
16) BRAGANTINI MATTEO nato il 23 settembre 1975 a Verona (omissis);
17) CAVALIERE ENRICO nato il 13 dicembre 1958 a Venezia (omissis);
18) CAVALLIN STEFANO nato il 1o febbraio 1967 a Varese (omissis);
19) CAVALLINI SERGIO nato il 14 aprile 1955 a Torino (omissis);
20) CERESA ROBERTO nato il 15 settembre 1954 a Torino (omissis);
21) CERINI FABIANO nato il 27 ottobre 1971 a Asola (omissis);
22) CORINI ANGELO nato il 13 dicembre 1976 a Cremona (omissis);
23) FORMENTINI MARCO nato il 14 aprile 1930 a La Spezia (omissis);
24) GOBBO GIAN PAOLO nato il 1o aprile 1949 a Treviso (omissis);
25) GOMARASCA MORENO nato il 15 settembre 1967 a Corbetta (omissis);
26) GRAMMATICA LUCIANO nato l'8 luglio 1969 a Como (omissis);
27) MADDALENA GIUSEPPE nato il 17 agosto 1965 a Vicenza (omissis);
28) MAGAGNINI PATRIZIO nato il 24 aprile 1957 a Cison di Valmarino (omissis);
29) MAGROTTI STEFANO nato il 9 settembre 1964 a Broni (omissis);
30) MAZZONI FABIO nato il 20 luglio 1967 a Milano (omissis);
31) MERCANZIN MARCO nato il 23 giugno 1968 a Padova (omissis);
32) NICOLETTO GIOVANNI nato il 12 gennaio 1953 a Fonzaso (omissis);
33) PAGGI RICCARDO nato il 18 luglio 1969 a Chiavenna (omissis);
34) PERIN RENZO nato l'8 luglio 1949 a Spresiano (omissis);
35) PINI TIZIANO nato il 18 aprile 1948 a Modena (omissis);
36) POLLINI ALFREDO nato il 22 dicembre 1925 a Milano (omissis);
37) PROVENZI PIERCARLO nato il 3 febbraio 1969 a Milano (omissis);
38) ROBBIANI ANDREA AMBROGIO nato il 13 agosto 1967 a Milano (omissis);
39) SAVOI ALESSANDRO nato il 17 agosto 1958 a Cembra (omissis);
40) SECCO GIAMPIETRO nato il 9 settembre 1946 a Meolo (omissis);
41) ZANARDINI MARIO nato il 19 ottobre 1966 a Brescia (omissis);

IMPUTATI:

a) del reato di cui agli articoli 110, 241 codice penale per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune identificate ed altre ancora da identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statuale, denominata «padania», e costituita da una federazione di stati comprendente le regioni del Nord Italia ed il relativo territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata «camicie verdi» o «guardia nazionale padana», dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni militari e di polizia della nuova entità statuale - giustificata artificiosamente da una pretesa identità nazionale «padana» distinta da quella italiana, ed a quest'ultima contrapposta - della quale sono stati istituiti ed organizzati in apposite sedi gli organismi più rappresentativi, espressamente qualificati «governo» e «parlamento della repubblica federale padana», con la conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta «degli atti delle istituzioni della padania»; poi convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale di questa nuova entità artificiosamente creata, apposite «elezioni padane», e chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti nel territorio del Nord Italia per eleggere, secondo le regole di una presunta «regolare» competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose liste con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto «parlamento della padania»;
b) del reato di cui agli articoli 110, 283 del codice penale per avere, agendo in concorso con numerose altre persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo i comportamenti descritti nel capo a), compiuto fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato ed i modi di esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i princìpi fissati dagli articoli 5 e 12 secondo i quali la Repubblica è «una ed indivisibile» (essa sola) «riconosce e promuove le autonomie locali», ed ha come bandiera «il tricolore italiano, verde, bianco e rosso»;
c) del reato di cui all'articolo 271 del codice penale per avere, mediante la costituzione degli organismi rappresentativi della cosiddetta repubblica federale della padania promosso, costituito, diretto ed organizzato una associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti nel capo a) che precede e, in particolare, rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle terre del Nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con «ogni mezzo» allo Stato italiano e ad impegnarsi «nella lotta per la libertà e l'indipendenza della padania» portando a testimonianza del giuramento la «vita, la fortuna ed il sacro onore»;
d) del reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato - con molte persone, alcune identificate ed altre da identificare - ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata «camicie verdi», poi confluita in altra più complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti - tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro - e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del «capo» o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive: associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali - rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militare - mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia - peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati - ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord, una precisa linea politica.

Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione.

IN VERONA IN UN PERIODO RICOMPRESO TRA GIUGNO E SETTEMBRE 1996;

come da richiesta di rinvio a giudizio in data odierna qui da intendersi integralmente trascritta ed al presente atto allegata.

RILEVATO:

che, a seguito di distinte autorizzazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona del 19 agosto 1997; 5 settembre 1997; 10 settembre 1997; 19 settembre 1997 (e successive autorizzazioni di proroghe), sono state disposte ed eseguite intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate ed in uso, rispettivamente, alle seguenti persone sottoposte ad indagini:
1) utenza in uso a Flego Enzo n. (omissis);
2) fax in uso a Flego Enzo n. (omissis);
3) utenza in uso a Flego Enzo n. (omissis);
4) utenza in uso a Mazzonetto Alberto n. (omissis);
5) utenza in uso a Mercanzin Marco n. (omissis);
6) utenza in uso a Mercanzin Marco n. (omissis);
7) fax in uso a Mercanzin Marco n. (omissis);

che tra tutte le conversazioni telefoniche conseguentemente intercettate e registrate, la Procura generale ha individuato nelle conversazioni che saranno di seguito elencate, come sicuri interlocutori del controllato:

BOSSI Umberto: per le conversazioni ritenute rilevanti e qui di seguito elencate
1) ore 21,06 del 3 settembre 1997 ut. Flego;
2) ore 16,10 del 21 settembre 1997 ut. Flego;
3) ore 18,33 del 29 settembre 1997 ut. Flego;
4) ore 09,16 del 30 settembre 1997 ut. Flego;
5) ore 09,03 del 17 ottobre 1997 ut. Flego;
6) ore 07,55 del 3 novembre 1997 ut. Flego;
7) ore 09,21 del 3 novembre 1997 ut. Flego;
8) ore 16,11 del 30 settembre 1997 ut. Mazzonetto.

CALDEROLI Roberto: per la conversazione ritenuta rilevante e qui di seguito elencata
1) ore 20,17 del 5 settembre 1997 ut. Flego.

CHIAPPORI Giacomo: per la conversazione ritenuta rilevante e qui di seguito elencata
1) ore 13,20 del 18 settembre 1997 ut. Flego.

VASCON Luigino: per le conversazioni e fax ritenuti rilevanti e qui di seguito elencati
1) ore 19,21 dell'8 settembre 1997 ut. Mercanzin Marco;
2) ore 11,06 del 22 settembre 1997 ut. Mercanzin Marco;
3) ore 16,03 dell'11 settembre 1997 ut. Mercanzin Marco;
4) ore 13,13 del 6 ottobre 1997 (fax Mercanzin);
5) ore 07,51 del 27 settembre 1997 (fax Mercanzin).

MARONI Roberto: per le conversazioni ritenute rilevanti e qui di seguito elencate
1) ore 12,32 del 28 settembre 1997 ut. Flego;
2) ore 13,52 del 30 ottobre 1997 ut. Flego;
3) ore 19,18 del 30 ottobre 1997 ut. Flego;
4) ore 10,18 del 31 ottobre 1997 ut. Flego.

CAVALIERE Enrico: per la conversazione ritenuta rilevante e qui di seguito elencata
1) ore 15,26 dell'11 settembre 1997 ut. Flego.

tutti membri del Parlamento tutelati dalle immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione, e persone computate nei suelencati procedimenti ovvero sottoposte anch'esse ad indagine in procedimento connesso.

CONSIDERATO:

che queste conversazioni non appaiono, a differenza di altre, manifestamente irrilevanti, riferendosi comunque, nel più ampio contesto delle diverse, convergenti risultanze processuali, a fatti concernenti la possibile utilizzazione a scopi politici dell'associazione, presuntivamente di tipo militare, variamente denominata delle Camicie verdi o Guardia nazionale padana e/o della Compagnia della Libertà;
che le risultanze anzidette scaturiscono da intercettazioni non suscettibili di richiesta di preventiva autorizzazione ex articolo 68 comma 3, della Costituzione, proprio perché non riguardanti utenze telefoniche intestate o in uso a parlamentari;
che, dopo la mancata conversione in legge, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante «disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», ha «perso efficacia sin dall'inizio» ex articolo 77 della Costituzione, e che pertanto, in assenza di specifica previsione normativa, si deve pienamente condividere l'indirizzo già espresso in talune decisioni secondo cui «la peculiare garanzia di cui all'articolo 68 della Costituzione concerne il caso dell'assoggettamento a controllo di utenze in uso a membri del Parlamento, a tanto la Autorità Giudiziaria dovendo essere autorizzata dalla Camera di appartenenza, a tutela della funzione parlamentare», apparendo quindi indiscutibile «la piena utilizzabilità» delle conversazioni nei confronti di «soggetti non appartenenti all'organo costituzionale», ai quali non può certo essere estesa, nel silenzio della legge ordinaria e costituzionale, e in contrasto con i principi di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale, la garanzia eccezionalmente riservata dall'articolo 68 della Costituzione alla persona del parlamentare a salvaguardia della fondamentale funzione dallo stesso esercitata.

Proprio in un'ottica di assoluta e incondizionata salvaguardia di tale funzione, e delle garanzie ad essa strumentali, possono tuttavia prudenzialmente condividersi quegli orientamenti interpretativi che dilatandone al massimo l'applicazione, e ben oltre la lettera e il meccanismo stesso delle previsioni costituzionali sub articolo 68 della Costituzione, subordinano però ad una autorizzazione, inevitabilmente postuma della Camera di appartenenza, la utilizzabilità delle conversazioni intercettate presso utenze di «terzi», anche nei confronti del membro del Parlamento che a tali conversazioni risulti aver partecipato. E poiché, nella fattispecie, accanto alla sicura, ed allo stato pacifica, utilizzabilità delle conversazioni nei confronti dei «laici» coimputati non parlamentari si pone altresì un problema di utilizzabilità di tali risultanze anche a carico di BOSSI, MARONI, CAVALIERE parlamentari coimputati, e CHIAPPORI, CALDEROLI e VASCON sottoposti anch'essi ad indagine per l'ipotizzata partecipazione ai medesimi reati, si ritiene doverosa la trasmissione di copia dei relativi atti al Presidente della Camera di appartenenza dei suddetti parlamentari BOSSI Umberto, CALDEROLI Roberto, CHIAPPORI Giacomo, VASCON Luigino, MARONI Roberto, CAVALIERE Enrico per il seguito di competenza ex articolo 68 comma 3 della Costituzione in ordine alla autorizzazione ad utilizzare anche nei loro confronti le intercettazioni sopra elencate;

PQM

richiede al Sig. Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti di: BOSSI Umberto, CALDEROLI Roberto, CHIAPPORI Giacomo, VASCON Luigino, MARONI Roberto, CAVALIERE Enrico le risultanze delle intercettazioni telefoniche in premessa descritte e conseguentemente dispone la trasmissione di copia integrale dei relativi atti.

Verona, lì 27 gennaio 1998.

I pubblici ministeri:
Dott. Guido Papalia
Dott. Mario Giulio Schinaia
Dott. Antonino Condorelli



ALLEGATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

nn. 96/000081, 96/000100, 96/000101, 96/014398, 96/014531, 97/000803, 97/001440, 97/001805, 97/001860, 97/001861, 97/001914, 97/002128, 97/002303, 97/002312, 97/002426, 97/002586, 97/002723, 97/002762, 97/002807, 97/2866 R.G.N.R.

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Il Pubblico Ministero;
Visti gli atti dei procedimenti penali in epigrafe indicati nei confronti di:

1) BORGHEZIO MARIO nato il 3 dicembre 1947 a Torino (omissis);
2) BOSIO BERNARDINO nato l'11 maggio 1953 a Montabone (omissis);
3) BOSSI UMBERTO nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago (omissis);
4) FLEGO ENZO nato l'11 agosto 1940 a Verona (omissis);
5) GNUTTI VITO BRUNO nato il 14 settembre 1939 a Lumezzane (omissis);
6) MARCHINI CORINTO AMEDEO nato l'8 agosto 1947 a Melzo (omissis);
7) MARONI ROBERTO nato il 15 marzo 1955 a Varese (omissis);
8) MAZZONETTO ALBERTO nato il 24 maggio 1950 a Scorzè (omissis);
9) PAGLIARINI GIANCARLO nato il 23 aprile 1942 a Milano (omissis);
10) SPERONI FRANCESCO ENRICO nato il 4 ottobre 1946 a Busto Arsizio (Varese) (omissis);
11) AUGUSSORI LUIGI nato il 27 ottobre 1972 a Lodi (omissis);
12) BACCHIN FRANCESCO MARIA nato il 20 giugno 1941 a Farra d'Isonzo (omissis);
13) BALDANI LUCA nato l'11 agosto 1970 a Mantova (omissis);
14) BEVEGNI LORENZO nato il 19 aprile 1950 a Genova (omissis);
15) BOSISIO ALBERTO MARIA nato il 1o settembre 1953 a Lecco (omissis);
16) BRAGANTINI MATTEO nato il 23 settembre 1975 a Verona (omissis);
17) CAVALIERE ENRICO nato il 13 dicembre 1958 a Venezia (omissis);
18) CAVALLIN STEFANO nato il 1o febbraio 1967 a Varese (omissis);
19) CAVALLINI SERGIO nato il 14 aprile 1955 a Torino (omissis);
20) CERESA ROBERTO nato il 15 settembre 1954 a Torino (omissis);
21) CERINI FABIANO nato il 27 ottobre 1971 a Asola (omissis);
22) CORINI ANGELO nato il 13 dicembre 1976 a Cremona (omissis);
23) FORMENTINI MARCO nato il 14 aprile 1930 a La Spezia (omissis);
24) GOBBO GIAN PAOLO nato il 1o aprile 1949 a Treviso (omissis);
25) GOMARASCA MORENO nato il 15 settembre 1967 a Corbetta (omissis);
26) GRAMMATICA LUCIANO nato l'8 luglio 1969 a Como (omissis);
27) MADDALENA GIUSEPPE nato il 17 agosto 1965 a Vicenza (omissis);
28) MAGAGNINI PATRIZIO nato il 24 aprile 1957 a Cison di Valmarino (omissis);
29) MAGROTTI STEFANO nato il 9 settembre 1964 a Broni (omissis);
30) MAZZONI FABIO nato il 20 luglio 1967 a Milano (omissis);
31) MERCANZIN MARCO nato il 23 giugno 1968 a Padova (omissis);
32) NICOLETTO GIOVANNI nato il 12 gennaio 1953 a Fonzaso (omissis);
33) PAGGI RICCARDO nato il 18 luglio 1969 a Chiavenna (omissis);
34) PERIN RENZO nato l'8 luglio 1949 a Spresiano (omissis);
35) PINI TIZIANO nato il 18 aprile 1948 a Modena (omissis);
36) POLLINI ALFREDO nato il 22 dicembre 1925 a Milano (omissis);
37) PROVENZI PIERCARLO nato il 3 febbraio 1969 a Milano (omissis);
38) ROBBIANI ANDREA AMBROGIO nato il 13 agosto 1967 a Milano (omissis);
39) SAVOI ALESSANDRO nato il 17 agosto 1958 a Cembra (omissis);
40) SECCO GIAMPIETRO nato il 9 settembre 1946 a Meolo (omissis);
41) ZANARDINI MARIO nato il 19 ottobre 1966 a Brescia (omissis);

IMPUTATI:

a) del reato di cui agli articoli 110, 241 codice penale per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune identificate ed altre ancora da identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statuale, denominata «padania», e costituita da una federazione di stati comprendente le regioni del Nord Italia ed il relativo territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata «camicie verdi» o «guardia nazionale padana», dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni militari e di polizia della nuova entità statuale - giustificata artificiosamente da una pretesa identità nazionale «padana» distinta da quella italiana, ed a quest'ultima contrapposta - della quale sono stati istituiti ed organizzati in apposite sedi gli organismi più rappresentativi, espressamente qualificati «governo» e «parlamento della repubblica federale padana», con la conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta «degli atti delle istituzioni della padania»; poi convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale di questa nuova entità artificiosamente creata, apposite «elezioni padane», e chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti nel territorio del Nord Italia per eleggere, secondo le regole di una presunta «regolare» competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose liste con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto «parlamento della padania»;
b) del reato di cui agli articoli 110, 283 del codice penale per avere, agendo in concorso con numerose altre persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo i comportamenti descritti nel capo a), compiuto fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato ed i modi di esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i princìpi fissati dagli articoli 5 e 12 secondo i quali la Repubblica è «una ed indivisibile» (essa sola) «riconosce e promuove le autonomie locali», ed ha come bandiera «il tricolore italiano, verde, bianco e rosso»;
c) del reato di cui all'articolo 271 del codice penale per avere, mediante la costituzione degli organismi rappresentativi della cosiddetta repubblica federale della padania promosso, costituito, diretto ed organizzato una associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti nel capo a) che precede e, in particolare, rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle terre del Nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con «ogni mezzo» allo Stato italiano e ad impegnarsi «nella lotta per la libertà e l'indipendenza della padania» portando a testimonianza del giuramento la «vita, la fortuna ed il sacro onore»;
d) del reato di cui agli articoli 81 del codice penale, 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato - con molte persone, alcune identificate ed altre da identificare - ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata «camicie verdi», poi confluita in altra più complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti - tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro - e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del «capo» o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive: associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali - rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militare - mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia - peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati - ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei Vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord, una precisa linea politica.

Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione.

IN VERONA IN UN PERIODO RICOMPRESO TRA GIUGNO E SETTEMBRE 1996;

PREMESSO:

che il presente procedimento riguarda fatti, e cioè azioni e comportamenti che, seppure politicamente motivati, hanno travalicato il limite delle intenzioni o delle mere manifestazioni di pensiero, ponendo concretamente in essere un'attività esecutiva di lesione di beni penalmente protetti;
che, in linea generale e con riferimento alle singole ipotesi delittuose indicate nei capi di imputazione, non viene mai contestata la semplice diffusione o propaganda dell'idea secessionista mirante alla creazione di una nuova entità statuale, e ciò in quanto nel nostro ordinamento non esiste una norma che punisce la diffusione di tali idee (come, invece, avviene per la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, punita dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 come modificato dalla c.d. legge Mancino 25 giugno 1993 n. 205), né le associazioni che si pongono tale finalità, se non nei casi in cui tali comportamenti realizzano le ipotesi di istigazione o apologia di reato;
che queste considerazioni valgono anche per la contestazione di cui al capo c) in quanto le condotte ivi previste non riguardano la semplice attività di propaganda tendente a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, ma il compimento di singoli atti concreti chiaramente ed univocamente finalizzati a distruggere il sentimento nazionale, quanto meno sotto il profilo della coscienza dell'unità territoriale dello Stato, ed a suscitare violente reazioni contro lo Stato italiano definito «oppressore» (v. la formula del giuramento prestato a Venezia il 14 settembre 1997);
che sono particolarmente significativi a tal fine, oltre ai comportamenti indicati nel capo d'imputazione, le rituali manifestazioni di c.d. «alzabandiera» tenute in occasione dell'inizio dei lavori del c.d. «parlamento della padania» in varie parti del territorio del Nord Italia con una particolare simbologia tendente a rendere visibile, oltre alla bandiera della nuova entità statuale, anche le strutture "militari" rappresentative di tale nuova entità (cfr. le note DIGOS del 13 marzo 1997, 17 giugno 1997 e 23 luglio 1997);
che, pertanto, nessun capo d'imputazione riguarda semplici manifestazioni del pensiero e può, quindi, essere ricondotto nel novero dei reati d'opinione;
che, in particolare, i delitti di attentato contestati riguardano atti concreti idonei ed univocamente diretti alla «rottura» della Costituzione ed alla «disgregazione» del territorio dello Stato italiano;
che tutte le condotte poste in essere realizzano le ipotesi di reato specificamente indicate nei capi di imputazione per la realizzazione delle quali, peraltro, non è richiesto dalle norme incriminatrici alcuno specifico, atto fraudolento o violento;
che fra gli elementi acquisiti ed utilizzati nel presente procedimento ve ne sono alcuni derivanti da conversazioni telefoniche intercettate - sulla base delle prescritte autorizzazioni del Gip del Tribunale di Verona - su utenze intestate a imputati non tutelati dall'immunità di cui all'articolo 68 Costistuzione;
che peraltro, nel corso di queste intercettazioni, sono in taluni casi, intervenuti, oltre alle persone titolari delle utenze sottoposte al controllo, parlamentari, e che ai fini della eventuale utilizzazione di tali specifiche conversazioni anche nei confronti degli stessi parlamentari, imputati nel presente procedimento o persone sottoposte ad indagini in procedimento connesso, è stata in data odierna richiesta apposita autorizzazione all'assemblea parlamentare di appartenenza; cosicché si deve, allo stato ed in mancanza delle dette autorizzazioni, ribadire che il deposito, e la conseguente utilizzazione, di tali conversazioni intercettate, abbiano effetto, e siano limitati, esclusivamente nei riguardi degli imputati non parlamentari;

RILEVATO:

che dalle dichiarazioni rese in moltissime occasioni, e dai comportamenti tenuti e specificamente indicati nei capi di imputazione, di per sé chiaramente esplicativi ed attuativi di quanto verbalmente affermato, appare evidente che, al di là della immediata e diretta efficacia vincolante delle istituzioni ed organismi così creati, tali entità costituiscono sicuramente atti esecutivi del proposito chiaramente manifestato di «disciogliere l'unità dello Stato» creando una nuova comunità politica dotata di autonomi poteri sovrani;
che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. Sez. Un. 18 marzo 1970. Kofler ed altri, c.p. 1970, 1595) e la prevalente dottrina, il reato di cui all'articolo 241 c.p. (e, quindi, anche il reato di cui all'articolo 283 c.p., che è anch'esso delitto di attentato) è perfetto allorché sia posta in essere un'attività idonea a realizzare la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma, che possa - cioè - essere interpretata come messa in esecuzione di un progetto avente come obiettivo ultimo il risultato di discioglimento dell'unità dello Stato, e che abbia le caratteristiche di un «serio attacco all'integrità dello Stato», di per sé solo sufficiente ad integrare il reato;
che, infatti, la consistenza oggettiva del fatto in relazione all'enormità dell'obiettivo teleologico dell'azione, deve essere tale che, in rapporto al programma concepito, alla entità dei mezzi predisposti, alla previsione di afflusso di nuove forze e nuovi mezzi, si qualifichi come serio indizio di un attacco contro l'integrità dello Stato; e, a tal fine, è sufficiente che vi sia un «incominciamento» dell'azione offensiva, in quanto il temuto «discioglimento» può verificarsi come il risultato di una lunga serie di concatenate azioni umane, anche impreviste e casuali, di cui l'azione in esame può costituire soltanto l'anello iniziale;
che, proprio per questo, sempre secondo la giurisprudenza indicata, l'esigenza della repressione si forma immediatamente occorrendo provvedere subito, in vista di quel primo anello dell'eventuale catena di decorso dell'evento temuto, e perciò la condotta espressa nella locuzione «chiunque commette un fatto diretto a ...» si concreta in relazione alla necessità di difendere lo Stato contro gli attacchi anche soltanto incipienti alla sua sicurezza, cioè si concreta in qualsiasi fatto interpretabile come inizio di attacco alla integrità dello Stato»;
che la stessa giurisprudenza ha affermato che, trattandosi di fattispecie causalmente orientate, i fatti previsti dall'articolo 241 c.p. possono anche estrinsecarsi in manifestazioni volte a coartare la volontà degli organi dello Stato competenti in materia di modifica del territorio, per indurli a concessioni alle quali non avrebbero liberamente consentito;
che sono da considerarsi come atti concreti di attuazione di tale programma, tra gli altri ed innanzitutto, la costituzione di un gruppo di «fedelissimi» con il segno distintivo della camicia verde, attraverso il cui concreto operare si materializza l'evento giuridico sanzionato dall'articolo 241 c.p.; e quindi anche, la costituzione del parlamento della padania con sede in Mantova, la pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta degli atti delle istituzioni della padania, così come sono chiaramente ed univocamente indicativi i comportamenti tenuti in questo ultimo anno dai membri più rappresentativi del movimento e le varie iniziative intraprese, tra le quali, in particolare, quella delle c.d. «elezioni padane»;
che, peraltro, nell'ambito di tali comportamenti vanno nettamente distinti quelli meramente indicativi di una volontà diretta a ledere il bene protetto e come tali rimasti ancora nella fase degli atti preparatori, da quelli che invece hanno dato inizio alla fase esecutiva e consumativa del delitto, con il compimento di un atto idoneo in maniera univoca, anche con il concorso di altri fattori - imprevisti o eventuali ma possibili - a dar vita ad un processo di attività conducente all'evento naturalisticamente inteso, dell'effettivo discioglimento; «atto univocamente idoneo» quindi che, come tale - data la particolare struttura del delitto di attentato e la sua funzione di «difesa anticipata» - realizza ed integra già di per sé e pienamente l'evento giuridico. consistente nell'offesa al bene immediatamente e direttamente protetto dalla norma incriminatrice (e quindi non già nel compiuto discioglimento dell'unità dello Stato, ma pur sempre nell'effettivo pericolo di tale discioglimento):
che, come già rilevato concordemente da tutti gli uffici di Procura interessati nella riunione di collegamento delle indagini ex artt. 371 c.p.p. e 118-bis disp. all. c.p.p. tenutasi a Mantova nel mese di giugno 1997, tale momento iniziale dell'attività esecutiva va individuato in quello in cui si è resa realmente e concretamente operativa la struttura delle c.d. «camicie verdi» avente consistenza e caratteristiche militari e, all'apparenza, rappresentante in qualche modo le istituzioni di polizia e militare della nuova realtà statuale denominata repubblica federale padana;
che a tal fine sono particolarmente significativi vari elementi di fatto emersi dalle indagini tra cui vanno particolarmente evidenziati:
a) i comportamenti tenuti, in occasione dei comizi dell'onorevole Bossi e di altri esponenti di rilievo del movimento politico Lega Nord, dai componenti della struttura delle camicie verdi o G.N.P. addetti alla «scorta» con uso di auto dotate di lampeggiatori e palette e palesemente armati (cfr. in proposito l'episodio del 14 settembre 1996 a Boretto di Reggio Emilia di cui a f. 31 del fascicolo principale vol. 1; l'episodio avvenuto a Rovigo di cui al f. 78 fascicolo principale vol. 1; l'episodio avvenuto a Vicenza il 26-27 ottobre 1996 di cui alla nota DIGOS dell'8.11.1996 p.18-19 ; i fatti avvenuti a Savona il 6.4.1997 di cui alla nota DIGOS del 21.4.1997, nonché la notevole disponibilità di armi anche se detenute legittimamente da parte di molti aderenti alle camicie verdi, come risulta dal verbale di perquisizione nell'abitazione di MARCHINI Corinto, dalla nota di cui ai ff. 46 e 50 del fascicolo principale vol. 1 e dalla nota DIGOS del 20.6.1997, nonché ancora dall'impiego di camicie verdi di diversi comuni per attività e manifestazioni compiute in luoghi diversi, come risulta dalla nota DIGOS dell'8.1.1996 p.18);

b) i contenuti delle conversazioni intercorse, nei mesi precedenti le «elezioni padane», tra i van «comandanti territoriali» delle singole «compagnie» (come ad es., e fra gli altri, il CORINI e il MAGROTTI comandanti delle camicie verdi, rispettivamente, di Cremona e Pavia, c.t.i. del 3.9.1997 h.23,06', vedi infra sub n.4), e il MERCANZIN, delle camicie verdi di PADOVA, in varie conversazioni tra cui di particolare interesse risulta anche quella del 26.8.1997, h.11,34, vedi infra sub n.1) e il loro più attivo ed operativo referente «supernazionale» (leggi: interregionale) FLEGO Enzo, animatore e protagonista della lista «destra padana», i cui candidati «sono stati scelti tra gli appartenenti delle CAMICIE VERDI della COMPAGNIA DELLA LIBERTÀ», e cioè fra persone che si sono votate a dedicare parte della loro vita per la difesa attiva delle istituzioni e dei parlamentari della padania... e che sono ritenuti lo ZOCCOLO DURO nella lotta per l'indipendenza padana «(cfr. in termini fax h.9,16 del 10.10.1997 inviato all'utenza del FLEGO da BOATTO Stefano);
c) il tenore del materiale documentale e degli appunti anche manoscritti acquisiti nel corso delle varie perquisizioni eseguite presso i domicili dei dirigenti dell'associazione anzidetta, con rilevanti accenni agli atteggiamenti «tattici» ed agli obiettivi «strategici» delle camicie verdi, in una ambigua, ma a suo modo eloquente, convivenza di proposizioni all'apparenza contraddittorie, quali ad es. quelle sul preteso carattere non militare e non riservato dell'associazione e sul dovere di cieca ed incondizionata obbedienza degli iscritti, con specifiche istruzioni per l'immediata eliminazione delle domande di iscrizione inoltrate via fax all'imputato MARONI (unico soggetto abilitato a custodirne copia, in quanto esentato dal rischio di una perquisizione domiciliare senza preavviso) etc.
che, come risulta dalle dichiarazioni in più riprese rese a diversi organi di stampa da alcuni esponenti del movimento politico Lega Nord nell'estate 1996, l'attività più consistente di reclutamento, organizzazione ed impiego degli appartenenti alla suddetta struttura denominata «camicie verdi» si è svolta a Verona anche ad opera di Enzo FLEGO che, secondo le stesse dichiarazioni da lui fatte alla stampa, è il responsabile di tale organizzazione per tutto il Veneto. Ed il suo indiscusso ruolo di principale esponente ed organizzatore della lista «destra padana», nella quale si è poi caratterizzato e direttamente espresso l'impegno politico delle camicie verdi «nella lotta per l'indipendenza padana», conferma e ribadisce la centralità e predominanza effettuale dell'attività delle camicie verdi veronesi capeggiate dal FLEGO;
che, pertanto, il fenomeno «camicie verdi» ha acquisito consistenza e predominante, concreta pericolosità in Verona (cfr. ad es. ancora c.t.i. tra FLEGO e MERCANZIN del 26.8.1997, h.11,34, in cui il primo dice all'altro che «noi altri siamo andati a fare le ronde di qua, siamo andati a fare le ronde di là», e il MERCANZIN mestamente ribatte «E qui a Padova, non vogliono mica farmele fare»: e comunque svariate risultano le richieste al FLEGO provenienti dalle altre città venete di inviare camicie verdi veronesi per supplire le locali mancanze e insufficienze: cfr. ad es. c.t.i. tra il FLEGO e il MAZZONETTO come quella del 28.8.1997 h.11,53 e 11,55). A Verona peraltro ha sede la c.d. «compagnia della libertà», comandata dallo stesso FLEGO, il quale dimostra di avere chiari rapporti di sovraordinazione gerarchica oltre che di maggior prestigio personale nei confronti degli altri referenti territoriali veneti e lombardi della stessa struttura;
che tali circostanze risultano ulteriormente confermate dal fatto che tale «compagnia» viene in più riprese indicata come l'unica compagine realmente già operativa direttamente ed esclusivamente alle dipendenze del «governo padano», nonché dal fatto che anche il leader riconosciuto del movimento Lega Nord Umberto Bossi si rivolge direttamente a Flego quando deve impiegare esponenti delle camicie verdi in manifestazioni o in compiti specifici o, comunque, deve dare indicazione sulla loro utilizzazione o sulle modalità di impiego dei singoli componenti, così come comunemente fanno i responsabili provinciali dello stesso movimento Lega Nord;
che la concretezza e la pericolosità delle azioni sopra indicate si ricavano non soltanto dal chiaro significato, facilmente percepibile da tutti, che tali comportamenti hanno, ma anche e principalmente dal fatto che gli stessi comportamenti sono stati posti in essere non da pochi esaltati, ma dai dirigenti di un movimento politico che ha numerosi rappresentanti nel Parlamento nazionale, che raccoglie notevoli consensi nelle zone nelle quali queste attività sono state poste in essere e che, anche per questo, riesce a convincere molte persone e ad indurle a porre in essere atti diretti a portare ulteriormente avanti il progetto cosiddetto di «liberazione della padania»;
che sono significative, a tal fine, le dichiarazioni rese da Secco Giampietro in data 21.11.1997, che dimostrano in maniera inequivoca l'adesione di coloro che seguono tali iniziative e la loro convinzione della necessità ed operatività della nuova entità statuale fittiziamente creata e della sua validità, nonché i comportamenti emulativi che tali iniziative hanno già suscitato (v. la nota del c.d. M.I.P. di cui alla nota DIGOS del 2.6.1997 e nota DIGOS del 27.2.1997 relativa alle associazioni di tiro a segno), e possono ancora suscitare;
che, pertanto, la possibilità che gli autori di tali gravi fatti hanno di agire dall'interno delle istituzioni rappresentative dello Stato - che è loro intenzione disgregare - e dall'interno di altre istituzioni rappresentative internazionali rende ancora più grave e concreto il pericolo di verificazione dell'evento temuto;
che la convocazione dei comizi elettorali per il giorno 26 ottobre 1997 rivolta in maniera esplicita a tutti i cittadini residenti nel territorio del Nord Italia e diretta ad eleggere i rappresentanti del c.d. «parlamento della padania» e la successiva elezione ed il conseguente insediamento del c.d. parlamento della padania a Chignolo Po (v. nota DIGOS del 4.12.1997) hanno realizzato sicuramente un ulteriore atto concatenato a tutti i precedenti e, in particolare, all'anello iniziale rappresentato dalla costituzione delle camicie verdi, che rende ancor più possibile e vicino l'accadimento dell'evento temuto ed il conseguente grave danno al bene tutelato dalle norme di cui agli articoli 241 e 283 c.p.
che tutte le attività programmate, sia per i mezzi organizzativi impiegati e il numero delle persone coinvolte, sia, soprattutto, per quelle che sono state le espresse, e reiterate, pubbliche dichiarazioni dei leader politici sottoposti ad indagine, hanno nettamente superato ogni possibilità di equivoco tra mera operazione propagandistica e concreta attività dichiaratamente finalizzata alla distruzione del sentimento nazionale esortando espressamente tutti gli aderenti a passare dalle parole ai fatti.
Si veda in particolare al riguardo, tra gli altri, il contenuto dell'intervento di Venezia del 14 settembre 1997 del Maroni - attualmente «capo del governo della padania» che ha indetto le elezioni e convocato i relativi comizi elettorali - laddove in particolare tra l'altro testualmente si afferma (cfr. copia trascrizione DIGOS in atti del 9.10.1997, e trascrizione integrale CT Pallara) che:
«è giunto il momento di dichiarare chiusa la fase delle trattative... da oggi occorre passare dalle parole ai fatti.. manca solo un ingrediente alla ricetta per la libertà, un parlamento libero e sovrano... il parlamento adotta la moneta e arma l'esercito... Nessuno !!! può opporsi alle decisioni di un parlamento liberamente eletto, né governi, né stati esteri, né magistrati di importazione... questo è il motivo che ha spinto il governo della padania a indire le prime libere elezioni... . Con l'elezione del propio parlamento libero e sovrano, la padania ha finalmente la legittimazione istituzionale sufficientè e necessaria per far valere concretamente la propria sovranità nei confronti di chiunque, utilizzando ogni mezzo... ripeto ogni mezzo, consentito dalle norme del diritto internazionale... Ecco, questo momento sta per arrivare, il ventisei ottobre i cittadini padani saranno chiamati ad esprimersi sul loro futuro, ...; l'obiettivo del governo è di fare in modo che sotto questi bianchi gazebo della libertà venga almeno il doppio dei quasi cinque milioni di cittadini... referendum... . Se ciò accadrà!!... e ciò accadrà!!... allora il nostro parlamento avrà ogni legittimo potere di approvare leggi e di dare loro piena e immediata esecuzione: ... La sovranità popolare da cui riceve la sua legittimazione gli consentirà di opporsi con ogni mezzo consentito dal diritto internazionale a...».

In relazione a tali enunciazioni (specifiche e concrete, e pertanto già di per sé idonee, nel contesto di riferimento soggettivo ed oggettivo in cui sono state espresse, ad integrare una reale situazione di pericolo), si appalesano come particolarmente significative ed allarmanti le risultanze di talune attività di indagine sui comportamenti, tenuti o progettati, dai leaders dell'associazione di carattere militare delle «camicie verdi» di cui al capo d) delle ipotesi di reato sopra formulate.
Meritano, in proposito, particolare attenzione le dichiarazioni rese dall'on. Irene Pivetti circa l'attività palesemente intimidatoria adottata nei suoi confronti da alcuni esponenti di tale struttura, su precise indicazioni dei vertici, per impedirle di manifestare liberamente la propria opinione all'interno del movimento politico Lega Nord, ed il motivato dissenso su alcune scelte politiche in chiave dichiaratamente secessionista dei vertici dello stesso movimento.
A conferma di tali intimidazioni - oltre che del forte vincolo d'obbedienza di tipo militare che lega gli aderenti all'associazione - va ricordato l'inequivoco contenuto dell'intervista (1) rilasciata al giornalista della «Stampa» Fabio Poletti da un responsabile territoriale delle camicie verdi (di nome Andrea, che «compie 29 anni giusto oggi» 13.8.1996) agevolmente individuabile nell'imputato Andrea ROBBIANI (nato il 13.8.1967 e res.te in Casatenovo) (2) (cfr. deposizioni di Irene Pivetti del 22 e 29.9.1996, e del 10.11.1997, articolo sul quotidiano la «Stampa» del 14.8.1996, e deposizione Poletti del 17.11.1997; nonché quanto emerge, sia pur indirettamente, dalla lettera del 27.8.1996 trasmessa dal segretario della Lega Nord-Liga Veneta a tutti i segretari del Veneto, a conferma di un disagio avvertito anche da alcuni dirigenti del movimento).

(1) «Noi eseguiamo gli ordini. Solo questo. Personalmente mi può anche dispiacere, ma gli ordini sono ordini».
(2) ROBBIANI Andrea, secondo gli organigrammi acquisiti nel corso della perquisizione domiciliare del MARCHINI Corinto, avrebbe l'incarico di responsabile «nazionale» delle camicie verdi per la Lombardia.

D'altronde, nell'ambito della invocata opposizione «con ogni mezzo» a qualsiasi intervento (di «governi, stati esteri, magistrati di importazione») volto a limitare la sovranità del nuovo Stato, e di quella che sarebbe destinata ad essere la sua massima rappresentanza politico-parlamentare, il ruolo, le azioni ed i programmi dell'associazione militare sembrano infatti già delinearsi - nell'intenzione e nelle iniziative di chi l'ha concepita e di chi la dirige - attraverso espliciti inviti a valutarne, e «contarne», la consistenza e capacità operativa anche sul terreno dello scontro fisico e violento con le Forze dell'Ordine. Si vedano soprattutto in tal senso le conversazioni telefoniche intercettate del 18.9.1997. 13,20" sull'utenza (omissis), 21.9.1997. h.16.10 sull'utenza nr. (omissis), 29.9.1997, h.18.33' e 30.9.1997 h.9.16' sulla medesima utenza, 30.9.1997 h,16.11' sull'utenza (omissis) (all. 4 DIGOS Venezia del 2.10.1997).
Già in più occasioni, infatti, il carattere di una forte gerarchizzazione di tipo militare era emerso fortemente, anche sul piano semantico, nelle parole, e negli scritti, del «responsabile nazionale» veneto FLEGO, comandante della «Compagnia della libertà», e di taluni altri suoi referenti territoriali o «coordinatori provinciali». Si esaminino ad es.:
1) c.t.i. del 26.8.1997. h.11,34 sull'utenza (omissis), in cui il FLEGO e il suo interlocutore (il coimputato MERCANZIN Marco), dopo aver conversato su iniziative varie di «ronde» fatte dalle camicie verdi veronesi, e che altri, non meglio precisati personaggi, «non vogliono far fare» a Padova, concordano sul loro atteggiamento di disciplinata attesa di «direttive precise» giacché:
«noialtri aspettiamo, siamo dei soldati agli ordini e basta»;

2) fax del 27.9.1997 trasmesso dall'utenza (omissis) dal suddetto MERCANZIN «Coordinatore Provinciale G.N.P. - Padova», in cui tra l'altro si professa
«totale abnegazione alle gerarchie»;

3) c.t.i. del 18.9.1997 h.13,50' all. 4 DIGOS Padova del 19.9.1997, dove si fa riferimento - da parte dello stesso MERCANZIN - ad «un ruolo di chi per esempio in un esercito fa il Capo dello stato maggiore... e puoi scegliere gli uomini magari anche quelli che ti possono servire per le camicie. Hai in mano uno strumento potente che è quello di aver un controllo di qualità...»

4) c.t.i. del FLEGO con i vari comandanti provinciali CORINI, MAGROTTI ed altri, del 3.9.1997 h.23,06 sull'utenza nr. (omissis), in uso al FLEGO, soprattutto sulle conseguenze operative delle elezioni del parlamento padano per la struttura militare:
«F. - Ecco, perché adesso il nostro lavoro è limitato, no, perché non è ancora da decide...., ma quando sarà funzionante il governo fino in fondo.... noi siamo.
C. - Allora....
F. - ... diventeremo operativi in tante cose
C. - ... nel momento in cui sarà funzionante il governo sto dicendo a quelli che ho davanti...
F. - Eh.
C. - Noi diventiamo operativi in tutti i sensi.
F. - Sì sì sì.
C. - A favore del governo.
F - Sì, del governo del parlamento di tutto quello che è de.... (seguono parole incomprensibili)... continente alla padania».
E, ancora, nella documentazione sequestrata a seguito delle perquisizioni disposte presso i domicili di taluni «comandanti provinciali» nel novembre 1996 si erano rilevate tracce documentali di tale gerarchizzazione, ed accenni inequivoci ad un uso delle «camicie verdi» o della «GNP» come «struttura operativa» di primo intervento, peraltro circondata da una certa «riservatezza», quanto almeno alla sua composizione (cfr. ad esempio manoscritti All. 7.8 e 7.9 DIGOS Verona 19.12.1996, trovati presso l'imputato GRAMMATICA Luciano, responsabile di Como della GNP, secondo cui:
«... Per ora la GNP deve farsi vedere sul territorio, sfilare ecc. Il Responsabile Prov.le deve essere il referente fidato di Maroni, il quale nella prima fase deve essere il filtro. Nessuno deve tenere elenchi o liste di nomi, solo Maroni... I nominativi si spediscono via fax e poi si elimina il foglio di adesione.» e «..Noi siamo la punta della politica indipendentista, quindi dobbiamo tenere un certo comportamento e una certa riservatezza che non è segretezza perché siamo un'Associazione legalmente riconosciuta con soci pubblici (l'elenco lo tiene Maroni, solo lui)» - sic! - «...la GNP deve fare non parlare. L'organizzazione ha la sua forza» - n.b. - «nella disciplina(!?) - la punteggiatura in parentesi è nel testo originale - «...Gli Schutzen e i Sardi sono organizzazioni armate e hanno i gradi; questo fatto verrà tirato fuori al momento giusto... bisogna sapersi mobilitare in tempi rapidissimi, anche nel cuore di notte per poche ore dopo...».
Ma il richiamo a questa capacità operativa di immediata mobilitazione ed ai suoi obiettivi e funzioni diventa, nel quadro di una utilizzazione politica «a tutto campo» della associazione militare - chiamata anche a partecipare direttamente con una propria «lista» alla competizione elettorale del 26 ottobre per impersonarvi il ruolo di «una destra padana» (quanto meno nelle dichiarate intenzioni, cfr. c.t.i. 29.9.97 h. 18,33' ut. (omissis), , dei grandi registi della presunta «libera consultazione del popolo padano» cui la Lega, partito tutto sommato ancora «italiano» in quanto presente nel relativo Parlamento, non parteciperebbe) - ancora più esplicito ed allarmante nella citata sequenza delle c.t.i. del 18.9.1997, h.13,20 «sull'utenza (omissis), 21.9.1997. h. 16.10 sull'utenza nr. (omissis), , 29.9.1997. h.18,33, e 30.9.1997 h.9.16' sulla medesima utenza, 30.9.1997 h,16.11' sull'utenza (omissis), (all. 4 DIGOS Venezia del 2.10.1997).
Nella prima il FLEGO, che in più occasioni (cfr. ad esempio c.t.i. del 10.9.97 h.14.47 sull'utenza (omissis), in allegato a DIGOS Verona 17.9.1997) ha esaltato, e difeso polemicamente con notevole aggressività, la «centralità» della sua «Compagnia della Libertà», come strumento operativo alle dirette ed esclusive dipendenze del «governo padano», discute con un autorevole interlocutore «centrale» (1) delle necessità di un incontro generale di tutte le camicie verdi, così letteralmente motivato e definito:

(1) CHIAPPORI Giacomo, ministro della polizia regionale nel nuovo organigramma del «governo della padania».

C = Eh... perché l'intenzione, parlando con eh... anche con Umberto, è di riunire tutte le camicie verdi in un solo posto per un primo e pronto intervento: un modo di contarci, un modo di vederci una volta, ...
C = Poi... eh... in questa prima tornata poi ci dobbiamo vedere a Milano, farò una riunione in... prossima settimana, con Boso, Ceresa, te, Stucchi, e tutti. Per vedere quanto ne possiamo.... quanto ne contiamo, no! Boso mi dice: io ne porto trecentocinquanta; Stucchi, quello del.. del... del.. della Lombardia, dice: io ne ho circa un migliaio; Ceresa ne dice circa...otto o novecento, ma comunque i conti poi li fanno precisi per capire quanti siamo...
F = Uhmm!
C = perché siamo... che arriviamo là che siamo in tre, non si può fare, hai capito?
F = Sì.
C = Dobbiamo arrivare là per dire... ci siamo, e quel giorno lì ci sarà anche il capo;...
F = Eh!
C = perché praticamente l'idea è questa qui no, cioè il grande discorso del... del... del... come si chiama ?...del... comitato tuo, eh... non comitato... come lo chiami...
F = Sì, sì.
C = ... quello li....
F = Lascialo stare.
C = il tuo che è quello del governo e poi ci sarà... e vuole il ripristino del discorso G. N. P. cioè guardia nazionale
F = Ah!
C = allora a questo punto dice: ci dobbiamo incontrare per vedere qual è la nostra forza di primo intervento e quanta gente mettiamo insieme, hai capito!
I fidati... se vogliamo andarla a vedere.
F = Eh!
C = La
F = I doc!
C = I doc, ecco ...allora ....
F = E qui casca l'asino!
C = Ecco... voi questo conto me lo dovete fare ... perché nella riunione che faremo la prossima settimana... poi farò... manderò un fax da D'Amico perché io tutto comunque non potrò fare... ma questo ve lo volevo dire di persona perché è quello che abbiamo visto con il capo... ecco è il discorso del governo, perché adesso tu sai che ho questa responsabilità di merda, e vedere un pochettino ehh... se era il caso di farla o no... se ce la facciamo o no ecco...
F = Va bene!
C = ... quindi voi cominciate a farvi i vostri conti... ci vediamo... vediamo se poi è il caso di farla... vediamo... e intanto io avrò la disponibilità perché la data dovrebbe essere o il 12 o il 19...
C = Va bene! Stai a sentire Fle.... ehh contati! Vedi un pochettino cosa riusciamo a prendere... a fare a vedere e vediamo se riusciamo ad organizzarla, per mettere fine definitivamente, per iniziare la nuova era. Perché noi ci dobbiamo... dobbiamo sapere su quanta gente possiamo contare subito, hai capito!
F = va bene!
C = Eh!
F = Si ma quegli altri sono gente che si mette la camicia verde come quando a carnevale ci si mette la maschera, e basta!
C = Va bhe, Flego Flego...
F = Hai capito cosa ti voglio dire.
C = Ci capiterà anche di quella gente lì.
F = Eh, no la maggior parte son di quelli lì.
C = Se noi cominciamo delle cose precise...
F = Beh! Staremo a vedere...».

Sugli scopi e sul senso di questo «contare la forza di primo intervento», che deve «cominciare a fare cose precise», non sembra possano esservi equivoci; certamente non ve ne sono per l'imputato Flego Enzo che, testualmente, nella successiva c.t.i. di appena due giorni dopo (21 settembre 1997, h.16.10) (1) ad una domanda specifica ed inequivocabile (sulla disponibilità delle camicie verdi ad opporsi materialmente, fino allo scontro fisico attivo, ad eventuali azioni di forza della Polizia) replica con un altrettanto inequivoco riferimento alla necessità di «contarsi»:

(1) Conversazione tra FLEGO e BOSSI, immediatamente successiva ad una visita del Presidente della Repubblica nella città di Verona.

B = Bisogna essere determinati con.. ba. . solo se l'altro attacca bisogna... menare il più possibile;
F = Sì, sì;
B = Ma solo se l'altro attacca,... ma lì... quello che vedi tu girando in giro tra la gente... tra la gente che gravita attorno, non so se le varie difese (incomprensibile) la gente è pronta è determinata a dar batt... a rispondere?!:
F = A la gente guarda;
B = No, no;
F = Eh?!;
B = No la gente, la la le camicie verdi:
F = Noi siamo pronti, perché, però vedi è un fatto Umberto bisogna contarci in ultima, perché non puoi mettere trecento camicie verdi a far battaglia contro seicento poliziotti;».

D'altro canto l'interesse dei massimi vertici per la predisposizione «a menare» della «gente delle camicie verdi» («se gli altri attaccano, legnano eccetera...bè allora... legnate contro legnate...), è sempre più evidente ed allarmante come si evince ancora nelle c.t.i. menzionate del 29.9.1997, h. 18.33. e 30.9.1997 h. 9.16, (1) laddove - accanto ad un pressante invito a «tallonare Scàlfaro sempre ovunque gestendo in maniera completamente diversa... non come ha fatto Calderoli che è un pirla e si è diviso frangette... frangiotte...», si colgono infine specifici, anche se assai meno eleganti, accenni a sbocchi finali di tipo militare «totale», che parimenti risultavano inequivocamente evocati nel discorso di Venezia del Maroni sul ricorso a tutti «i mezzi per far valere la propria sovranità... consentiti dal diritto internazionale»

(1) Altre conversazioni tra FLEGO e BOSSI, riferentesi ad altra visita del Presidente della Repubblica nella città di Mestre.

(«B... c'è il primo giorno della caccia, fan bene di andare a caccia, quel cazzo...
... che ti sembra... Cristo e la Madonna. In realtà e come sempre... ragionare no! Quando viene la guerra verranno, adesso non c'è la guerra... a un minimo di cose da fare no!)

Ed è infine nella c.t.i. del 30.9.1997 h. 16.11' sull'utenza (omissis) (2) (all. 4 DIGOS Venezia del 2.10.1997) che questi temi della necessità di dotarsi di forze disponibili allo scontro fisico, e dei possibili esiti militari generali dell'azione mirante a disciogliere l'unità dello Stato italiano trovano contestuale espressione pur se, anche qui, con una evidente distinzione tra eventi e comportamenti nel «breve periodo», ed epiloghi degli stessi «nel lungo periodo»:

(2) Conversazione tra MAZZONETTO e BOSSI sul medesimo argomento.

...

B.: Il problema, chi fa parte... chi va in piazza deve sapere che deve menare la mano.
M.: Si, ceno questo è vero pure...
B.: Però... se no sembrate dei poveracci voi là...
M.: Mh.
B.: Eh la Lega dei poveracci deve finire insomma, ora la Lega è di chi ha coscienza del momento storico e ha determinazione.
M. Ecco ci manca l'organizzazione e il servizio d'ordine per essere pronti in piazza e bisogna che ci organizziamo...
B.: Crealo... E ti rendi conto del ridicolo di aver fatto un movimento di gente che sta con le gambe sotto al tavolo no?
M.: Ho capito...
B.: Ho letto il tuo articoletto che avevi scritto sul giornale... secondo me era un errore completo, tutte le volte che viene Scàlfaro va contestato, se no... che... che roba è...
M.: Sì.
B.: Eh!... voi siete di morso leggero, e quindi non tenete la preda... la preda va tenuta e come va tenuta... a prescindere dai sindacalisti che... a picchiare... magari, cazzo...
B.: Quindi... posizione... non si mollano mai gli avversari si tengono sempre... un morso po'.., poi lo si tiene sempre l'avversario, e sembra uno che... lì il problema sai qual è che... questo qui... il problema bisogna che tutti i comuni... bisogna dirglielo alle famiglie di non mandare... quando viene Scàlfaro di non mandare i figli lì... e dire che i figli vadano... vadano...
M.: Sì, sì!
B.: Vuoi che i bambini vadano tirando fuori la bandiera della padania...
M.: Mh! Mh!
B.: Eh! Problema di fondo non... si tratta di... di... di... come Mussolini, non vedi?!
M. Esatto, sì! Di chiamare i bambini in piazza.
B: il problema è un pezzo di merda... improntare la gente del Nord... va bene che gavranno...tutti... che gavremo tutti il mitragliatore in mano... ma sarà una soddisfazione enorme portarmi all'altro mondo il più possibile di questa merda vivente... sono merde viventi, devono essere cancellate da... da... lì però il problema... anche la gente va indirizzata con chiarezza con fermezza...»

CONSIDERATO

ancora, che, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, i comportamenti descritti nei capi di imputazione denotano non solo la piena consapevolezza del fatto materiale commesso da parte dei singoli imputati, ma anche la coscienza e volontà dell'offesa dell'interesse protetto contro il quale tali comportamenti sono stati deliberatamente indirizzati ed ogni volta chiaramente qualificati in chiave secessionistica. Né di tali inequivoci comportamenti è lecito dare un'interpretazione diversa, e più riduttiva, rispetto al significato che a quelle azioni è stato, esplicitamente ed in innumerevoli circostanze e sedi, dato dagli stessi autori del reato.
Con riferimento, poi, ai singoli profili di partecipazione di ciascuno degli imputati alla commissione dei reati ipotizzati, richiamate le precedenti, generali e anche speciali, considerazioni (e segnatamente ad esse definitivamente rinviando per la posizione di FLEGO Enzo (4)), e le molteplici risultanze documentali e investigative in atti, sinteticamente qui si osserva:

A) Bossi Umberto (3): Le maggiori responsabilità vanno sicuramente a lui attribuite per la sua determinante partecipazione alla fase della ideazione, programmazione, e concreta attuazione di tutte le condotte finalizzate alla realizzazione degli eventi di cui ai singoli capi di imputazione, come unanimemente riconosciuto da tutti gli altri partecipanti alle singole azioni delittuose. Per il raggiungimento delle finalità previste egli ha svolto un ruolo assolutamente prevalente, anche in quelle strutture nelle quali non ha assunto una carica formale (si segnala peraltro che lo stesso Bossi risulta, dagli atti sequestrati presso il coimputato Marchini Corinto, a capo del Comitato Provvisorio di Liberazione della Padania, cfr. annotazione DIGOS del 26.09.1996 vol.2);

B) BORGHEZIO Mario (1) CAVALIERE Enrico (17) PAGLIARINI Giancarlo (9) GNUTTI Vito Bruno (5): sono tutti personaggi di grande rilievo che, insieme al capo o portavoce MARONI Roberto (7), e subito dopo BOSSI Umberto, hanno assunto un ruolo di primissimo piano nella commissione dei reati contestati, in quanto anche componenti di quel governo provvisorio della padania da cui, per esplicita e diretta volontà di BOSSI Umberto, direttamente dipendono la gnp e le camicie verdi. Il Borghezio poi si è specificamente contraddistinto anche per la promozione ed organizzazione di «ronde», e per aver proposto la formazione delle cd «guardie del nord», mentre il Cavaliere è stato anche «reggente della gnp» (cfr. atti pp 1440/97 e 1860/97, fl.316[3]18)

C) SPERONI Francesco (10) e FORMENTINI Marco (23) hanno svolto e continuano a svolgere al pari dei componenti del governo provvisorio della padania di cui al precedente punto b), un ruolo determinante nell'economia generale del programma secessionista. Essi peraltro hanno anche impersonato un ruolo istituzionale di primo piano nel contesto attuativo del suddetto programma, assumendo, in successione temporale, la «presidenza del parlamento». Il Formentini, poi, ha, da ultimo, anche dato l'avvio alla manifestazione di Venezia del 14.9.1997 (cfr,. annotazioni Digos al riguardo), nel corso della quale, subito dopo il suo intervento, il coimputato Maroni ha descritto ed esaltato nei termini sopra riportati la «svolta strategica» delle elezioni del parlamento padano (cfr. copia trascrizione DIGOS in atti del 9.10.1997, e trascrizione integrale CT Pallara cit.). Lo stesso FORMENTINI ha anche «aperto i lavori nella qualità di presidente pro-tempore del "nuovo parlamento padano"» in data 9.11.1997 in Chignolo Po (cfr. annotazione Digos Verona 4.12.1997).

D) BEVEGNI Lorenzo (14), BOSIO Bernardino (2), BOSISIO Alberto Maria (15), CERESA Roberto (20), GOBBO Gian Paolo (25), MARCHINI Corinto (6) hanno fatto parte con BOSSI UMBERTO del Comitato Provvisorio Liberazione Padania e ne hanno quindi condiviso tutte le fondamentali decisioni in ordine alla nascita ed agli obiettivi delle strutture militari e delle istituzioni secessioniste. Inoltre il BEVEGNI risulta essere stato il responsabile CV per la «nazione» LIGURIA, il CERESA è indicato come un personaggio di primissimo piano nella gestione delle camicie verdi (cfr. c.t.i. 18.9.97 h.13,20', cit.), e il MARCHINI ne ha addirittura assunto per un primo periodo «il comando supremo».

E) AUGUSSORI Luigi (11) responsabile CV LODI, BRAGANTINI Matteo (16) responsabile CV VERONA (in supporto al FLEGO ed alle sue dirette dipendenze), CAVALLIN Stefano (18) responsabile CV VARESE, CORINI Angelo (22) responsabile CV CREMONA, GOMARASCA Moreno (25) responsabile CV MILANO-Ticino, GRAMMATICA Luciano (26) responsabile CV COMO, MADDALENA Giuseppe (27) responsabile CV VICENZA, MAGAGNIN Patrizio (28) responsabile CV TREVISO dopo il SECCO, MAGROTTI Stefano (29) responsabile CV PAVIA, MAZZONI Fabio (30) responsabile CV MILANO, MERCANZIN Marco (31) responsabile CV PADOVA, NICOLETTO Giovanni (32) responsabile CV BELLUNO, PAGGI Riccardo (33) responsabile CV SONDRIO, PROVENZI Piercarlo (37) responsabile CV MILANO-MONZA, ROBBIANI Andrea (38) responsabile CV LOMBARDIA, SECCO Giampietro (40) responsabile CV TREVISO fino ai primi mesi del 1997, ZANARDINI Mario (41) responsabile CV BRESCIA.

Si tratta di 17 «Comandanti Provinciali» dell'Associazione Militare di cui ai superiori capi di imputazione. Essi sono stati individuati sulla base degli organigrammi sequestrati presso i massimi dirigenti nazionali e il principale referente operativo delle camicie verdi (rispettivamente MARCHINI Corinto (6) e FLEGO Enzo (4)). A loro carico vanno richiamate le risultanze delle disposte perquisizioni e intercettazioni come riepilogate nelle annotazioni di P.G. in atti, fra le quali va ricordata la sintesi finale di cui alla nota DIGOS del 24.01.1998. Per tutti appare evidente il coinvolgimento a livello operativo nella anzidetta struttura militare a partire dall'attività di reclutamento di cui è fra l'altro concreta dimostrazione il rinvenimento di svariate schede di adesione, compilate, o in bianco, in loro possesso, oltre alla corrispondenza, documentazione ed appunti analiticamente indicati nelle annotazioni di PG citate cui si rinvia.

F) BACCHIN Francesco Maria (12) per il Trentino A. Adige, CAVALLINI Sergio (19) per la Val d'Aosta, PINI Tiziano (35) per l'Emilia Romagna, POLLINI Alfredo (36) per il Piemonte, SAVOI Alessandro (39) per il Friuli hanno quindi svolto il ruolo di massimi referenti, per le rispettive «nazioni», delle camicie verdi/guardia nazionale padana.
Quanto al BACCHIN merita di essere particolarmente segnalata la varia documentazione acquisita nel corso di una perquisizione domiciliare in data
29.10.1997 (cfr. Digos Trento 10.11.1997 e Digos Padova 21.11 .1997), tra cui quella su talune inquietanti proposte operative. I vari «esempi operativi» per le camicie verdi - che avrebbero l'obiettivo di «dare all'opinione pubblica l'impressione che esse sono i veri tutori politici dell'ordine pubblico», e i loro punti di forza «nella disciplina e lo spirito di corpo» , con la creazione di «un sistema di punizioni» applicato da «un tribunale interno» - si ricollegano a quanto ad esempio acquisito, a seguito di intercettazione sulle utenze dell'imputato Mercanzin Marco alle ore 13.13 del 6.10.1997 (all. 6 alla nota Digos Padova 21.11.1997 cit.) di un fax del seguente tenore «alla luce degli scontri tra polizia e immigrati clandestini desidero avanzare la seguente proposta a nome delle camicie verdi...». E del resto il dato riscontrabile dalla bozza di documento sequestrato a Trento, della indicazione di Padova come luogo di sua elaborazione, è significativo dei collegamenti esistenti tra i vari referenti territoriali.

G) BALDANI Luca (13), CERINI Fabiano (21) risultano avere svolto, e tuttora svolgere, un ruolo importante anche se differenziato nella gestione delle camicie verdi nel territorio di Mantova, probabilmente colmando anche il vuoto lasciato dall'apparente inattività dell'originario referente provinciale CARPEGGIANI Massimo, per il quale si procede separatamente. Si vedano al riguardo le risultanze delle indagini di P.G. compendiate nell'annotazione conclusiva Questura Mantova del 24.10.1997 DIGOS Mantova. Il CERINI, tra l'altro, ha organizzato e diretto nel comune di ASOLA servizi di «ronda padana» consistenti nella suddivisione in gruppi di 3 o 4 elementi e nel «pattugliamento delle zone urbane di rispettiva competenza» (DIGOS Mantova 29.11.1997) (1). Di rilievo altresì risultano gli accertati collegamenti operativi col coimputato Zanardini referente della provincia di Brescia (cfr. conversazione telefonica intercettata tra il Cerini e lo Zanardini del 9.9.1997 ore 20.38). PERIN Renzo (34), a sua volta, sulla base delle annotazioni Digos Verona del 27.11.1997 e Digos Treviso del 20.10.1997 in atti e 12.11.1997 e delle conseguenti intercettazioni, risulta aver preso il posto del Secco e del Magagnin nella gestione della struttura militare del trevigiano, operando in stretto contatto operativo con il leader veronese Flego Enzo. MAZZONETTO Alberto (8), punto di riferimento dell'attività secessionista in Venezia, risulta poi dalle in parte già citate intercettazioni avere fatto un evidente e continuo ricorso alle camicie verdi veronesi per la sua azione a sostegno del comune disegno criminoso

(1) Notizia divulgata dalla »Voce di Mantova» del 27.11.1997 con il titolo: RONDE PADANE ATTIVE DA STASERA AD ASOLA; dove si fa riferimento ai «recenti avvenimenti malavitosi che hanno interessato la cittadina dell'Alto mantovano», e si riportano dichiarazioni virgolettate attribuite al CERINI che (eletto componente del «parlamento padano») viene testualmente indicato come «deputato della Lega nord».

identificate le persone offese in:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

evidenziata, oltre a quanto già fin qui osservato, l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
annotazioni di PG, esiti perquisizioni e sequestri, con le relative acquisizioni documentali, intercettazioni telefoniche, interrogatori e dichiarazioni di persone informate sui fatti

visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopra indicati.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Verona 27.01.1998.

Il pubblico ministero
Dott. Guido Papalia
Dott. Mario Giulio Schinaia
Dott. Antonino Condorelli


Frontespizio