Onorevoli Colleghi! - Si è reso necessario provvedere alla stesura della presente relazione al fine di contrastare con un documento formale il voto espresso dalla maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio in ordine alla richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere in danno dell'onorevole Cesare Previti disposta dal giudice per le indagini preliminari di Milano.
Tale voto, com'è noto, è stato espresso nel senso di negare l'autorizzazione medesima, ed è stato sostenuto con argomentazioni che reputiamo infondate e giuridicamente non corrette.
Occorre, a nostro avviso, prendere le mosse dall'articolo 68 della Costituzione, giacché è questa la norma che definisce i poteri ed i limiti di intervento del Parlamento in relazione alla tutela del parlamentare allorché l'A.G.O. disponga provvedimenti restrittivi in suo danno.
In forza del richiamato disposto costituzionale nessun membro del Parlamento può essere arrestato senza autorizzazione della Camera di appartenenza. Orbene, in assenza di una specifica indicazione del criterio ovvero dei criteri sui quali fondare la decisione favorevole o contraria all'autorizzazione stessa, dottrina e giurisprudenza hanno prevalentemente assunto come principio dirimente delle opposte opzioni quello del «fumus persecutionis», in tal guisa definito dal commentario della Costituzione a cura di Branca (l'autore del commento all'articolo 68 è G. Long, a pag. 229 del relativo volume): il fumus persecutionis ricorre allorché sussistano «tutti quegli elementi e indizi che possano far ritenere che l'impostazione sia stata elevata falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua attività politica o che comunque si proceda contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche».
Ciò posto sul piano dei principi la parte minoritaria della Giunta ha ritenuto che il giudice per le indagini preliminari di Milano abbia disposto la misura cautelare personale in danno dell'onorevole Previti in modi giuridicamente corretti ed in assenza di intenti politici ovvero di persecuzione politica. Ha, quel giudice, adeguatamente valutato fatti di gravità enorme (verosimilmente il più grave fatto di corruzione mai verificatosi nel corso della storia del nostro paese) pervenendo, di poi, a giuste determinazioni circa le esigenze cautelari.
Giova, ancorché per ampia sintesi, ripercorrere le vicende che hanno originato il processo in ordine al capo B) della imputazione, giacché le stesse appaiono più eloquenti di ogni causidica considerazione.
Nel 1979 il gruppo SIR-Rovelli versava in grandi difficoltà finanziarie. Le banche creditrici decisero, pertanto, su invito governativo, di costituirsi in consorzio per tentarne il salvataggio. Fu all'uopo conclusa un'intesa negoziale tra le parti. A causa di assunte inadempienze rispetto a tali intese la SIR convenne in giudizio l'IMI (capo consorzio) invocando un cospicuo risarcimento.
Il 31 ottobre 1986 il Tribunale di Roma, presidente Filippo Verde, adottò una prima pronunzia parziale riconoscendo il diritto della SIR al preteso risarcimento e disponendo il prosieguo della causa per la quantificazione del danno.
Pochi mesi dopo tale sentenza il dottor Filippo Verde passò le vacanze di fine d'anno occupando più stanze di un lussuoso albergo di Lugano a spese dell'avvocato Attilio Pacifico, coimputato con l'onorevole Cesare Previti. Sempre a favore di Filippo Verde sono provati versamenti per centinaia di milioni su conti svizzeri da parte dello stesso avvocato Pacifico, al quale - assai verosimilmente - la necessaria provvista venne fornita dall'onorevole Previti (cfr. pag. 19 e soprattutto pag. 80 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano, A.C. doc. IV n. 11).
Il 13 maggio 1989 il Tribunale di Roma decise anche la quantificazione del danno (fissato in 750 milioni), ma in circostanze assai particolari.
Il dottor Verde non era più presidente del collegio, avendo nel frattempo assunto l'incarico di capo gabinetto del Ministero di grazia e giustizia. In tale veste convocò il dottor Minniti, giudice noto per la sua integrità morale e per la sua competenza professionale, presso il Ministero per una «importante» riunione.
Il dottor Minniti fece presente che la convocazione cadeva nel giorno in cui avrebbe dovuto decidere la causa SIR-IMI, ma a causa delle insistenze del Verde dovette raggiungere il Ministero. Il dottor Minniti, peraltro, diede disposizioni alla dottoressa Campolongo di sostituirlo nel collegio e di non provvedere alla decisione.
Il dottor Minniti infatti aveva già informato il presidente della Corte di appello (dottor Sammarco) delle sue intenzioni di procedere ad una nuova consulenza in ordine alla quantificazione del danno, nutrendo riserve in ordine alla consulenza tecnica in atti.
Tornato dalla riunione presso il Ministero (tenuta con il dottor Verde e con il dottor Sammarco, e di cui non è rimasta traccia presso gli uffici di via Arenula) il dottor Minniti trovò una sgradita sorpresa: la causa era stata decisa ed in favore della SIR era stato liquidato un danno di 750 milioni.
La sentenza venne impugnata davanti alla Corte di Appello e qui riunita con lo «spezzone» deciso dal collegio presieduto da Filippo Verde che, nel frattempo, era pervenuto in Cassazione e qui «cassato» con remissione al giudice di secondo grado.
Dopo il passaggio della Corte di Appello, comunque favorevole alla SIR ancorché con liquidazione diversa del danno (500 milioni), il giudizio approdò nuovamente in Cassazione.
Qui si verificarono altri fatti francamente sconcertanti. Il ricorso dell'IMI infatti sarebbe risultato sprovvisto di procura speciale «ad litem», circostanza questa che indusse l'IMI a presentare (riportiamo i pezzi della sentenza n. 7802/93 della 1 sez. Corte di cassazione, riprodotta a pag. 35 dell'A.C. doc. IV n. 11) «nota sottoscritta dai tre avvocati presenti all'udienza nelle quali si affermava, tra l'altro, che la procura indicata nell'epigrafe del ricorso era stata regolarmente rilasciata per autentica notarile Mario Lupi di Roma in data 6 dicembre 1990 ed era stata regolarmente depositata insieme al ricorso, alla copia della sentenza impugnata ed ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizio».
Per tale vicenda vennero presentate due querele contro ignoti da parte del presidente dell'IMI dott. Arcuti per il reato di cui all'articolo 490 c.p. e la stessa, nonostante due provvedimenti di archiviazione (condotti al vaglio del giudice di legittimità) risulta ancora pendente.
La storia processuale proseguì nei termini che seguono e che riprendiamo dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano.
«Nel 1993, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, fu fissata una nuova udienza dalla Suprema Corte di Cassazione per il 18 marzo 1993, e quale Presidente fu designato il dr. Mario Corda. Attesa la rilevanza della causa il Presidente provvide per tempo, come da prassi, a studiare l'incarto predisponendo un appunto manoscritto nel quale si evidenziavano i punti sui quali la Corte era chiamata a decidere invitando i colleghi a presentarsi preparati sui punti in discussione, affrontando la questione della improcedibilità anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, e manifestando tra l'altro la possibilità di modificare la giurisprudenza con il dichiarare ammissibile il ricorso dell'IMI.
L'appunto in questione venne fotocopiato con l'ausilio di una collaboratrice di cancelleria (cfr. allegato nr. 38), inserito in buste chiuse dallo stesso Presidente ed inserito nella casella della posta di ciascun membro del collegio.
Nei primi di marzo del 1993 pervenne un esposto anonimo indirizzato al Presidente dalla Corte di Cassazione nonché al dr. Corda nel quale, in sintesi, si diceva che quest'ultimo aveva già anticipato il giudizio sulla causa e che copia del manoscritto era a mani dell'anonimo autore.
A seguito di tale missiva il dr. Corda, con l'animo di continuare a presiedere il collegio, predispose la bozza di una istanza di astensione al Presidente della Cassazione, nella convinzione che sarebbe stata rigettata. Presentò tale minuta al dr. Brancaccio che seduta stante e sulla stessa bozza dell'istanza di astensione dispose la sostituzione del dr. Corda con altro membro del collegio. L'udienza venne spostata dal 18 al 25 marzo 1993 e quindi al 27 maggio 93 con l'ulteriore sostituzione del Presidente del collegio».
Dopo la sostituzione del presidente Corda il ricorso dell'IMI venne dichiarato inammissibile e la SIR poté incassare il risarcimento di circa 1.000 milioni dei quali 650 milioni di parte capitale.
Successivamente a tale sentenza, circa il 10 per cento di tale capitale venne versato dagli eredi Rovelli agli avvocati Pacifico, Acampora e Previti, il quale, per parte sua, incassò 21 miliardi. Gli eredi Rovelli della causale di tale cospicuo versamento hanno fornito versioni concordanti quanto inverosimili. Ha infatti sostenuto la vedova Rovelli che il marito Nino, in punto di morte (alla fine del 1990 e nell'imminenza di un delicato intervento chirurgico) le disse che, se fosse mancato, avrebbe dovuto corrispondere ad una richiesta di denaro che le sarebbe pervenuta da tale avvocato Pacifico.
Deceduto il Rovelli, infatti, l'avvocato Pacifico si presentò ai suoi eredi e chiese il versamento di 30 miliardi, preannunciando analoghe richieste, puntualmente pervenute, da parte degli avvocati Acampora e Previti.
A proposito di quest'ultimo, così si esprime Felice Rovelli: «Anche Previti l'ho visto qualche mese dopo la morte di mio padre... Nel primo incontro Previti mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, poiché anche lì si trattava di pagare tutti gli impegni che mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure rifiutarli. Anche Previti pochi giorni dopo la disponibilità liquida del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò vedendomi a Lugano gli estremi del bonifico: 18 milioni di franchi svizzeri alle SBS Ginevra, rif. Filippo».
Né Pacifico, né Acampora e neppure l'onorevole Previti hanno mai fornito giustificazioni plausibili e credibili, in relazione a versamenti di tali ingenti somme.
L'onorevole Previti - in particolare - ha dichiarato ai magistrati che Nino Rovelli, prima di morire, gli affidò l'incarico fiduciario di operare versamenti in favore di alcuni soggetti che si è sempre rifiutato di indicare trincerandosi dietro il segreto professionale. Al riguardo giova osservare:
a) il segreto professionale costituisce argomento pretestuoso ed integra una difesa assai debole, giacché - se solo volesse l'onorevole Previti potrebbe essere liberato dal vincolo deontologico con una semplice richiesta al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto;
b) le dichiarazioni dell'onorevole Previti sono in palese contrasto con quelle (viceversa concordanti) rese dalla vedova Rovelli e da Felice Rovelli («Previti mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi»);
c) l'onorevole Previti ha dichiarato che fu Rovelli jr. a rivolgersi a lui per confermargli il mandato fiduciario contratto con il padre, mentre Rovelli jr. ha dichiarato che fu il Previti a rivolgersi a lui dopo la richiesta di denaro avanzatagli dall'avvocato Pacifico;
d) l'onorevole Previti ha dichiarato di aver versato, in esecuzione del mandato ricevuto dal Rovelli Sr., deceduto nel 1990, una certa somma in favore di una società (la CODAVA) costituitasi nel 1994 (ricerchino i colleghi nella sua memoria le giustificazioni del Previti e le valutino da soli!);
e) l'onorevole Previti assume di aver adempiuto ad un mandato fiduciario versando a più soggetti una ventina di miliardi, ma non ha mai presentato un resoconto al mandante, il quale, da parte sua, non ha dimostrato alcuna curiosità sui tempi, sui modi e sui termini dell'utilizzo di una somma così rilevante di sua proprietà (!);
f) l'onorevole Previti ha mentito sulle circostanze (di non scarso momento ai fini della verosimiglianza del suo comportamento) sia ai giudici (ed era un suo diritto) sia alla Giunta per le autorizzazioni.
È quest'ultima una circostanza di gravità estrema, giacché l'onorevole Previti ha dichiarato il falso non come imputato bensì come deputato, non davanti ad un giudice, bensì davanti ai rappresentanti della volontà popolare, non per difendere se stesso, ma per sviare il corretto esercizio di un potere politico teso alla difesa della libertà della funzione parlamentare, condizione ineludibile per ogni democrazia.
Davanti alla Giunta l'onorevole Previti ha mantenuto il suo atteggiamento di reticenza, opponendo il suo «non ricordo» rispetto alla fonte dell'accredito di 1.800 milioni sul suo conto cifrato «Mercier», del 16 aprile 1991, riversato sui conti «Pavone» e «Pavoncella» del Pacifico e di qui pervenuti, per lire 500 milioni sul conto corrente svizzero «Master» di Filippo Verde.
Nulla dice, ancora, l'onorevole Previti, di credibile e di verosimile sulla somma di USD 434.404 (accreditata sul conto «Mercier» su disposizione di un soggetto sconosciuto) ed in pari data bonificata alla SBT di Bellinzona, la quale provvede a versarla sul conto «Rowena» di Renato Squillante.
A fronte di fatti, circostanze, atti, dichiarazioni di tale natura e contenuto, la maggioranza della Giunta ha ritenuto di riscontrare nel provvedimento custodiale disposto dal GIP un fine di persecuzione politica in danno dell'onorevole Previti.
Tale conclusione non può essere per nulla condivisa.
Sul piano dei principi la maggioranza dei componenti della Giunta assume infatti che il «fumus persecutionis» sia desumibile da ogni violazione della legge processuale o sostanziale riscontrabile nel processo portato al suo esame, giacché in esse violazioni si sostanzierebbe quell'accanimento investigativo idoneo a dare corpo e sostanza alla persecuzione medesima.
La conseguenza logica di tale principio è che la Giunta ed il Parlamento possono «processare il processo», possono assumere le vesti di giudice di gravame e di legittimità, possono, infine, opinare su valutazioni di stretta natura giurisdizionale, magari rilevando il fumus dal fatto che non la misura cautelare personale in carcere avrebbe dovuto essere adottata, bensì quella domiciliare, e magari, ancora, cassando la stessa pronuncia della Corte di cassazione - come pur propone (nella sostanza) il relatore di maggioranza - che ha giudicato in ordine alla competenza.
Il Parlamento, invece, ha compiti istituzionali non giurisdizionali ed è esso sede della vita politica, di guisa che politici - nel senso più alto del termine - devono essere i suoi atti, le sue deliberazioni, le sue decisioni.
Questo impone l'equilibrio istituzionale costruito dalla nostra Costituzione, la quale, con l'articolo 68, affida al Parlamento il compito, tutto di natura politica, di difendere la libertà del parlamentare nei limiti (e soltanto in questi limiti) in cui altro potere dello Stato, anziché il perseguimento di fini giurisdizionali, persegua finalità di natura politica, giacché ditale natura sarebbero i provvedimenti di un giudice che sottoponga a processo un membro del Parlamento non per accertare verità e responsabilità, bensì per «colpirlo nella sua attività» (Long. op. cit. p. 229) di rappresentante del popolo.
Venendo al caso al nostro esame ed allo specifico argomentare della maggioranza della Giunta, non può sfuggire che l'intento persecutorio venga sostenuto sulla base di una serie di argomentazioni tecnico-giuridiche tese a qualificare in modo diverso da quanto opinato dal giudice terzo in ordine alla competenza territoriale, alla presunta prescrizione dei reati contestati, alla stessa qualificazione delle figure criminose.
Il relatore, peraltro, ha fatto proprie tutte le più importanti argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'onorevole Previti, riportandone ampi passi e proponendole poi al voto del Parlamento come motivazione della maggioranza della Giunta a sostegno dell'assunto fine persecutorio contro il medesimo.
Appare utile allora, ancorché rapidamente, richiamare siffatte valutazioni giuridiche, per evidenziarne l'incongruenza rispetto ai limiti che la legge definisce in ordine ai compiti istituzionali del Parlamento.
Si assume, ad esempio, la genericità dei capi di imputazione, soprattutto con riferimento al capo A).
La tesi del relatore per la maggioranza è, ovviamente, null'altro che una tesi, che può essere condivisa o meno, ma che, ad oggi, è contraddetta dalle vicende processuali sin qui sviluppatesi, posto che i capi di imputazione hanno subito il vaglio di altri giudici e che ciò è conforme ad una corretta dialettica processuale. L'opinabilità, la possibilità di sostenere diverse e contrastanti tesi giuridiche, non può costituire argomento valido per sostenere l'accanimento di chi ritenga fondata l'una tesi rispetto all'altra.
Analogo modulo dialettico va richiamato a proposito della tesi del relatore per la maggioranza, allorché sostiene che i giudici di Milano non sarebbero territorialmente competenti. Al riguardo non può certo il Parlamento cassare due sentenze della Suprema Corte, che pure hanno ribadito la fondatezza della tesi avversata nella relazione di maggioranza. Né vale sostenere che i giudici di legittimità sarebbero stati sviati nel giudizio dalla utilizzazione di intercettazioni ambientali mai avvenute giacché questo non corrisponde al vero.
L'episodio del «bar Mandara», sistematicamente utilizzato dal relatore di maggioranza, non appartiene al processo che ha dato origine all'intervento parlamentare e non ha avuto alcuna influenza sulle decisioni con le quali due collegi della Corte di cassazione hanno statuito che l'onorevole Previti deve essere giudicato dai magistrati di Milano.
Ed ancora: la maggioranza della Giunta desume la sussistenza del fumus, oltre che dalle presunte violazioni delle norme processuali relative alla correttezza della contestazione ed alla competenza territoriale, dagli argomenti che seguono:
1) il GIP avrebbe utilizzato un teste inaffidabile come il teste Ariosto;
2) il GIP avrebbe acquisito i tabulati delle telefonate eseguite con apparecchi cellulari ed intercorse tra l'onorevole Previti, Squillante e Rovelli, in contrasto con le prerogative parlamentari dello stesso onorevole Previti;
3) nella vicenda processuale IMI/SIR non sarebbero stati individuati gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dai corrotti come il dottor Verde;
4) il GIP avrebbe enfatizzato l'episodio della Procura «smarrita» nonostante le pronunce motivate di archiviazione di due GIP romani;
5) i reati sono stati commessi in epoca remota e comunque in tempi che accreditano la tesi giuridica della loro prescrizione;
6) non sussistono le esigenze cautelari per l'arresto disposto dal GIP;
7) i giudici di Milano hanno interesse nella vicenda poiché sono stati denunciati da Previti.
A siffatti argomenti appare agevole opporre:
a) sul punto sub 1), che le dichiarazioni del teste Ariosto sono state ritenute utili soltanto per supportare probatoriamente circostanze di contorno dell'intera vicenda, la quale rimane arricchita da ben altri elementi indiziari e di prova;
b) sul punto sub 2) che l'acquisizione dei tabulati appare del tutto legittima e peraltro riferita a periodi nei quali l'onorevole Previti non era parlamentare;
c) sul punto sub 3) che la contrarietà agli atti d'ufficio, così come la nozione di «giusto provvedimento», vanno considerati in relazione alla quantificazione del danno (quale era il danno giusto da liquidare?). La circostanza, come intuibile, ha influenza diretta sulla quantificazione della tangente, giacché non appare mostruoso pensare che se la quantificazione del danno fosse rimasta nei termini fissati dalla prima sentenza (quella deliberata in assenza del dottor Minniti che liquidava un danno quantificato in 750 miliardi) l'onorevole Previti avrebbe ricevuto dagli eredi Rovelli qualche miliardo in più di quelli effettivamente percepiti;
d) sul punto sub 4) che l'episodio della Procura «smarrita» viene ricostruito dal GIP attraverso l'indicazione dei vari momenti processuali e con il richiamo ai provvedimenti di archiviazione delle querele dell'IMI;
e) nel punto sub 5) che il «tempus commissi delicti» indicato dal relatore è frutto di una argomentazione difensiva alla quale se ne possono contrapporre altre, tutte ugualmente valide sul piano logico e giuridico e che appare francamente eccessivo far discendere da siffatta contrapposizione di argomenti logici la persecuzione politica dell'onorevole Previti;
f) sul punto sub 6) che le esigenze cautelari appaiono evidenti in un contesto come quello ricostruito dal giudice milanese e che, comunque, non è il Parlamento giudice il quale possa valutare quelle esigenze, fatta salva l'eventuale assoluta incongruenza della motivazione giudiziale, nel caso di specie non seriamente sostenibile;
g) sul punto sub 7) che appartiene ad una vecchia metodica l'espediente di querelare il giudice che indaga per liberarsene come giudice naturale. La storia italiana è piena di analoghi esempi, peraltro, non molto onorevoli per il Previti e comunque ampiamente regolati dalla giurisprudenza in senso favorevole al giudice querelato ovvero, ancor di più, al pubblico ministero querelato.
In conclusione nulla vi è agli atti ed aliunde che possa ragionevolmente condurre il Parlamento a sottrarre l'onorevole Previti al processo ed, in particolare, a quel provvedimento che un giudice della Repubblica, un giudice terzo al di sopra delle parti, ha assunto in suo danno.
Se non v'è persecuzione di natura politica, Cesare Previti diventa un cittadino che ha diritti e doveri analoghi a quelli di ogni altro suo concittadino.
Non v'è prerogativa fondata che egli possa invocare, ma soltanto un privilegio odioso, negato dalla nostra suprema legge e dai principi fondanti di ogni democrazia.
Per queste ragioni con la presente relazione di minoranza si propone all'Assemblea il voto contrario alla proposta della Giunta.
Francesco BONITO e Giovanni MELONI, Relatori di minoranza.
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