Doc. IV, n. 11-A





Onorevoli Colleghi! - La presente relazione compendia le varie posizioni emerse nell'ambito della maggioranza che ha votato nel senso del diniego dell'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.
Com'è noto oggetto della presente procedura autorizzativa è la richiesta di eseguibilità di un provvedimento cautelare concretamente compiuto e la cui attuazione è destinata a rimanere sospesa fino a quando l'Assemblea non decida di autorizzarla. Invero poiché l'autorizzazione occorre quando si deve eseguire un atto e risolvendosi in una condizione di eseguibilità del provvedimento di coercizione non può riguardare la scelta della specifica modalità esecutiva che resta compito esclusivo del giudice, sicché la Giunta prima e l'Assemblea dopo dovrà verificare non tanto la legittimità della scelta della misura cautelare ma la fondatezza o meno del provvedimento, e ciò poiché la infondatezza può venire in considerazione come indice del suo carattere persecutorio.
Il fumus persecutionis ha costituito la motivazione per numerosissimi dinieghi di autorizzazione a procedere ed è stato definito dalla dottrina come quella serie di elementi e di indizi che possono fare ritenere che l'accusa sia stata richiesta falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua attività politica o che comunque si procede contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche.
Pertanto la domanda dovrà essere respinta se verrà ritenuto sussistente un intento persecutorio e cioè se verrà riconosciuto che dietro la richiesta ci sarebbero finalità politiche, e il procedimento penale risulterebbe sviato rispetto alla sua funzione tipica. In tal senso il diniego dell'autorizzazione è a salvaguardia del libero esercizio delle funzioni parlamentari che potrebbe essere compromesso dalla malignità e dall'accanimento dell'accusa.
Ciò si rileva innanzitutto dalla infondatezza della azione, ma anche dal contesto storico-processuale in cui avviene la richiesta ed ancora dalla sussistenza delle esigenze di cautela processuale il cui travisamento o la eccessiva enfatizzazione non solo in funzione di necessità di evitare l'inquinamento di fonti probatorie, ma in funzione «offensiva» potrebbero essere decisive e strumentali per eliminare un avversario politico.
Nel caso di specie, limitatamente alla cosiddetta vicenda «Squillante», appare chiaro quale sia in carenza di qualsiasi esigenza di cautela processuale (inesistenza del pericolo di fuga e di possibilità di inquinamento di fonti probatorie, rappresentate maggiormente dagli accertamenti bancari acquisiti agli atti e dalla deposizione dell'Ariosto raccolta nelle forme dell'incidente probatorio) l'accanimento dei giudici di Milano; invero, da un lato, si pretende l'arresto di Previti (autore mediato della corruttela) e, dall'altro, si coinvolge Silvio Berlusconi, come regista e finanziatore di tale corruttela, in un impianto accusatorio che finora ha retto sulla competenza di Milano per la vis attractiva costituita dall'ipotesi accusatoria (non dimostrata alla Giunta perché non sono stati allegati atti e documenti in tal senso) del falso in bilancio attribuito a società del gruppo Fininvest e che sarebbero state le casseforti dalle quali, poi, sarebbero stati alimentati i conti di Previti per le conseguenti corruzioni.
Tale accusa, non supportata innanzi alla Giunta da alcuna documentazione e portata avanti nei confronti del Previti con il procedimento custodiale, potrebbe arrecare un danno di immagine, oltre che politico ed economico agli esponenti di Forza Italia (i quali verrebbero penalizzati in maniera irrecuperabile dall'adozione di un provvedimento coercitivo nei confronti di colui che è stato sicuramente un punto di riferimento del leader azzurro ed al quale lo legano anche interessi di natura economica e professionale, che sarebbero in questo caso del tutto strumentalizzati ai fini di sorreggere un'accusa che è ancora tutta da dimostrare).
Ma l'eccesso di zelo della Procura di Milano è censurabile anche in ordine alla qualificazione giuridica delle fattispecie contestate. Invero, che, vi sia un particolare accanimento nei confronti di Previti e un'evidente strumentalizzazione della misura cautelare si ricava e dalle ultime esternazioni apparse sulla stampa dal Procuratore Borrelli che sulla vicenda ha invitato il Parlamento a dare un segnale di «moralità», in tal modo decampando non soltanto dal suo ruolo professionale ma ponendosi come soggetto politico che affida ai «media» messaggi ed ancora dall'ennesimo provvedimento restrittivo emesso dallo stesso Gip nei confronti di Squillante, sia pure nella forma meno grave degli arresti domiciliari.
Non può sottacersi, peraltro, quanto all'intervista del dottor Borrelli dell'11 settembre 1997, il quale ha dichiarato, fra l'altro, di essere intervenuto «sul vuoto politico», che vi è stata un'unanime sollevazione dei parlamentari, che hanno censurato gravemente l'iniziativa del Procuratore di Milano, definita «inopportuna» sia dal Presidente della Camera dei deputati sia dal Presidente del Consiglio dei ministri.
L'ambito della valutazione spettante alla Camera, comunque, non è costituito da una rivisitazione della decisione dell'organo giudiziario con la pretesa della sostituzione di un potere all'altro, bensì da una valutazione di bilanciamento tra la tutela del plenum assembleare della prerogativa del parlamentare e le concrete esigenze del procedimento penale pendente, con la conseguenza che i profili di merito possono essere oggetto dell'autonomo vaglio parlamentare, al fine della verifica non più della persecuzione politica del deputato bensì nella chiave del cd. fumus persecutionis, sottoponendo ad autonoma valutazione la rispondenza della richiesta misura cautelare ai suoi archetipi legali (gravità degli indizi, condizioni di applicabilità della misura, esigenze cautelari). Tale fumus va, poi, ravvisato ogniqualvolta nei confronti di un parlamentare gli organi inquirenti agiscono in violazione della legge processuale o sostanziale o eludendo lo spirito della stessa legge o i principi della Carta costituzionale o delle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano o, infine, attraverso ricostruzioni distorte e artificiose della realtà processuale elaborate al fine di ottenere la privazione della libertà personale del parlamentare medesimo. - attraverso questi parametri che la Giunta prima, e l'Assemblea dopo, dovrà verificare l'esistenza del fumus persecutionis. Nel caso di specie, si sono sicuramente verificate una serie di anomalie nel procedimento. Va innanzitutto osservato che in ordine al capo a) di imputazione ancora oggi, dall'inizio dell'indagine, l'accusa non ha specificato quali siano gli atti che sarebbero stati oggetto degli accordi corruttivi, né le persone che avrebbero compiuto tali atti, né i luoghi in cui tali sarebbero stati compiuti, né i tempi della presunta azione criminosa. In ordine all'imputazione sub B) non si ha certezza sul tempo dell'accordo corruttivo tra l'imputato Rovelli e gli avvocati senza mandato giudiziale, né sui tempi dei successivi accordi tra costoro e i magistrati che avrebbero fatto mercimonio del loro ufficio.
Va, invece, rilevato che:
dieci giudizi o sentenze sono stati resi in più fasi giurisdizionali, sia sul principio della responsabilità dell'IMI, sia sulla quantificazione del danno subìto dalla SIR;
si sono occupati della causa: varie decine di giudici, della Corte costituzionale, tre procuratori generali presso la Corte di Cassazione, oltre ad uno stuolo di aiutanti e coadiutori di cui molti, anche essi, magistrati.

Quanto alle irregolarità procedurali vanno sicuramente segnalate:
l'utilizzazione di una intercettazione ambientale mai avvenuta al fine di radicare la competenza territoriale-funzionale dell'autorità giudiziaria di Milano e di sostenere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il giudice Rossato, autore del provvedimento custodiale emesso nei confronti di Pacifico e Squillante ha anche verificato «l'autenticità» dell'intercettazione - in realtà inesistente - e persino «la veridicità della riproduzione» di una conversazione mai «intercettata», così inducendo in errore la Corte di Cassazione su un dato processuale ritenuto determinante per l'affermazione della competenza territoriale-funzionale della Procura di Milano e per la sussistenza dei gravi indizi necessari per la custodia cautelare. Non si comprende, poi, per quali ragioni il P.M. Boccassini abbia chiesto ed ottenuto la segretazione di tale atto che figura dallo stesso P.M. più volte utilizzato.
È ravvisabile, inoltre, la violazione delle prerogative parlamentari sancite nell'articolo 68 cost. in ordine al divieto di intercettazioni di conversazioni di acquisizione di tabulati riepilogativi e di sequestro di corrispondenza bancaria.
Non va trascurato, peraltro, nel portare avanti il provvedimento cautelare, l'inserimento ad opera dei P.M. di prospettive economiche di carattere privato nel procedimento in corso, con l'instaurazione di numerosi giudizi civili con richieste miliardarie per risarcimento dei danni, anche biologici, direttamente collegate, quanto alla possibilità della loro soddisfazione, allo sviluppo ed ai risultati delle indagini condotte dai P.M., allo stesso tempo, attori in sede civile.

Quanto all'ipotesi delittuosa delineata al capo sub a), va osservato che la testimonianza dell'Ariosto è in gran parte crollata
al vaglio dell'incidente probatorio su molte circostanze relative ai tempi, ai luoghi della consumazione dei fatti e alle modalità delle progettate azioni criminose.
Nel corso delle indagini preliminari può serenamente affermarsi che gli inquirenti hanno costruito un impianto accusatorio individuando come gravi indizi di colpevolezza elementi che non avevano né il requisito materiale né quello formale per poter essere contestati a fondamento di misure cautelari (e tra di esse vanno rammentate soprattutto le intercettazioni telefoniche, l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico e l'intercettazione al bar Mandara, mai effettuata, ma posta a fondamento dei provvedimenti di custodia cautelare per il dottor Squillante e l'avvocato Pacifico).
Per quanto attiene inoltre, la vicenda cosiddetta Imi-Sir, va subito detto che non vengono indicate né irregolarità formali, né tantomeno vizi determinati da contrarietà al proprio dovere d'ufficio da parte dei magistrati. In sostanza quindi i provvedimenti decisori risultano, per esplicita ammissione degli inquirenti fondati nel merito e corretti nella forma.
Tuttavia, in maniera apodittica e senza esaustiva spiegazione rispetto alle decisioni di altri organi giudiziari, viene definita «sottratta» la procura ad litem IMI, ipotizzando per tale «sottrazione» la responsabilità di pubblici ufficiali corrotti, quando invece vi è in atti la prova del mancato deposito della medesima procura da parte dei difensori IMI (sul punto si sono pronunciati con decreto di archiviazione, esaustivamente e attentamente motivato, i gip Vincenzo Rotundo e Stefania Di Tommassi).
Per com'è stato acclarato, infatti, dalla Procura della Repubblica di Roma all'epoca in cui l'incarto processuale venne trasmesso ai magistrati del Massimario per lo studio, le annotazioni sulla mancanza della procura alle liti già esistevano sulla copertina del fascicolo e sul registro generale, né nella nota di deposito predisposta dai difensori dell'IMI figurava la voce relativa alla Procura fra i documenti depositati.
Non può comunque non destare perplessità il fatto che non figuri affatto contestata la ipotizzata sottrazione né sotto forma di furto, né di peculato, né di falso per soppressione, tutte ipotesi delittuose che avrebbero comunque radicato la competenza del Tribunale di Roma.
Per quanto concerne le esigenze cautelari che il Gip non ha concretamente motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 274 c.p.p., va ricordato che la Cassazione ha chiaramente stabilito che «in tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'articolo 274 lettera a) c.p.p. per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti.
Per quanto concerne strettamente la ricorrenza di gravi indizi, si è universalmente condiviso che tale verifica deve essere riferita al reato oggetto di indagine. Devono quindi sussistere gravi indizi in relazione ad uno specifico fatto corruttivo, in relazione ad un atto dell'ufficio del quale uno specifico pubblico ufficiale avrebbe fatto mercimonio, in un luogo ed in un tempo determinati e oggetto di uno specifico accordo corruttivo.
È bene però precisare che, anche secondo tale indirizzo interpretativo, non possono mancare dalla contestazione gli elementi fondamentali del reato, e cioè, l'indicazione del pubblico ufficiale corrotto, il luogo e la data della corruzione e l'oggetto del mercimonio; dati tutti mancanti nella costruzione dell'accusa strutturate al capo sub a).
Viene poi indicato come sintomo di inquinamento di fonti probatorie l'aver appreso dell'inizio del procedimento prima di averne avuto notizia ufficiale da parte della Procura di Milano; orbene tale risultanza, in assenza di dati o elementi oggettivi da cui risulti il tentativo di alterazione del quadro probatorio al fine di precedere l'intervento delle autorità inquirenti è poi circostanza del tutto priva di valore ai fini della configurabilità del pericolo concreto per la genuinità della prova.
Non può evidentemente bastare la semplice affermazione che l'indagato sia a conoscenza del procedimento nei suoi confronti, fatto rispetto al quale ha peraltro un diritto, trattandosi di situazione giuridica che lo riguarda direttamente, per concludere apoditticamente circa l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell'articolo 274 c.p.p., mancando totalmente gli elementi oggettivi in base ai quali formulare il giudizio prognostico del probabile e non astrattamente possibile tentativo di alterazione della prova da parte dell'indagato in condizioni di libertà.
Nel caso di specie vi è anzi la prova contraria, e che cioè una volta venuto a conoscenza dell'inizio del procedimento e quindi da circa un anno e mezzo, il Previti non ha, in alcun modo, tentato di falsare il quadro probatorio.
Sotto quest'ultimo aspetto occorre considerare l'altro requisito previsto nell'articolo 274 c.p.p. del tutto trascurato dal GIP di Milano, e cioè l'attualità del pericolo dell'inquinamento probatorio.
Tale requisito, aggiunto espressamente dalla legge del 1995 a quello della «concretezza», attribuisce una particolare connotazione all'attività «inquinante» dell'indagato che al momento dell'applicazione della misura cautelare deve risultare «imminente» o «in corso», di modo che la misura cautelare possa, rispettivamente, «prevenire» o «interrompere» l'inquinamento probatorio.
Invero, ai sensi della lettera a) dell'articolo 274 c.p.p il GIP avrebbe dovuto indicare in modo specifico le circostanze di fatto da cui si possa desumere che la presunta attività di inquinamento probatono sia «imminente» o «in corso». Attività che evidentemente non vi è mai stata e non vi è neppure in questo momento in cui il Previti è al corrente già ormai da diversi mesi della richiesta di arresto che lo riguarda, e tanto più che almeno per l'ipotesi delittuosa delineata al capo sub a) è ormai decorso il termine ultimo per l'espletamento delle indagini preliminari.
Quanto al requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. e cioè al pericolo della reiterazione del reato gli inquirenti milanesi fondano il proprio ragionamento sull'asserito inserimento del Previti in un «ampio contesto di corruttela», «criminoso e criminogeno», sul «perdurare di legami originati o caratterizzati anche da rapporti illeciti con pubblici ufficiali».
Anche in questo caso risulta ignorato il disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p; che impone l'indicazione, al di là di sommarie descrizioni, della tipologia dei reati ascritti e oggetto di indagine, degli elementi di fatto che giustifichino la misura adottata. In tal senso si è chiaramente espressa la Cassazione che ha stabilito che «il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno dell'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 lettera c) c.p.p., deve essere desunto da elementi concreti che lo facciano ragionevolmente ritenere sussistente» (n. 1176, Tebai, del 22.02.96, in Mass. Uff. dec. pen., 1996, 204189).
Sempre in ordine alla contestazione di cui al capo a) che si regge essenzialmente sulle dichiarazioni della teste Ariosto, al fine di valutare la consistenza degli indizi e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della teste, la Giunta non può ignorare le seguenti circostanze:
secondo l'accusa, Previti, quale autore mediato, avrebbe corrotto Squillante e altri giudici, allo stato non identificati, per conto di Silvio Berlusconi che allo scopo avrebbe aperto e affidato al Previti un conto presso Efibanca a Roma. Orbene, a prescindere dal fatto che non è stato dimostrato alcun flusso economico ai fini corruttivi tra società di Berlusconi e Previti, né tanto meno l'istituzione artificiosa di fondi neri della Fininvest per alimentare il progettato quadro di corruttela, rimane incomprensibile il fatto che sia stata del tutto tralasciata la circostanza secondo cui presso Efibanca non vi erano c/c o somme liquide prontamente disponibili, trattandosi di Istituto di credito e medio termine.
Quanto alla verifica della genuinità della fonte di prova non può trascurarsi il fatto che l'Ariosto è stata indagata a Milano per bancarotta fraudolenta nonché per estorsione e truffa ai danni dei Lloyds di Londra per simulata rapina nel suo esercizio commerciale e che all'epoca in cui iniziò la sua collaborazione con i PM di Milano versava in una situazione di particolare illiquidità a causa di debiti di giuoco.
È rimasta, altresì, accertata la presenza dell'avvocato Dotti negli uffici della procura della Repubblica di Milano, quanto meno all'inizio della «collaborazione» dell'Ariosto con la Procura di Milano e, del resto, la stessa Ariosto, a proposito del PM Davigo, ha confermato che quest'ultimo, sia a lei che a Dotti, a conforto della sua dichiarazione, avrebbe assicurato un'opera di «ingegneria giuridica».
Nel caso dell'incidente probatorio l'Ariosto ha riferito di avere consultato negli uffici giudiziari elenchi di nomi di magistrati, di cui alla fine ha ricordato soltanto quello di Renato Squillante.
Quasi tutti i Magistrati coinvolti nell'indagine a seguito delle dichiarazioni rese al PM dall'Ariosto hanno negato di conoscerla e le varie posizioni processuali di costoro sono state archiviate dalla stessa Procura di Milano.
La teste è stata incerta in ordine ai tempi e alla dazione delle somme costituenti oggetto della contestata corruzione.
La Procura di Milano ha completamente ignorato, a quest'ultimo riguardo, circa 100 dichiarazioni rese alla difesa di Previti a norma dell'articolo 38 disp. att. del c.p.p. e che contrastavano i vari punti della deposizione dell'Ariosto.
La Procura di Milano non ha dato seguito alcuno alle numerose denunce per calunnia inoltrate da più parti contro la Ariosto e ne avrebbe chiesto l'archiviazione senza svolgere approfonditi accertamenti al riguardo.
Il giudice Renato Squillante, per quanto è dato conoscere dagli atti pervenuti alla Giunta, non ha mai gestito vicende giudiziarie concernenti la Fininvest.
Nella fattispecie contestata non risulta alcun dato certo sulla identità dei giudici direttamente corrotti, sulla determinatezza della condotta, dell'evento e sulla qualificazione giuridica dei fatti (corruzione propria o impropria, antecedente o susseguente rispetto all'atto del loro ufficio). In conclusione, per la verifica sulla sussistenza o meno del «fumus persecutionis», la Giunta ha attentamente valutato le seguenti circostanze che denotano un particolare accanimento nella richiesta di arresto nei confronti del parlamentare:
a) in ordine alla vicenda «Squillante», avendo, peraltro, la procura di Milano richiesto il rinvio a giudizio degli imputati, sono già decorsi i termini per l'espletamento delle indagini preliminari, sicché sotto tal profilo la custodia cautelare si appalesa completamente svuotata di necessità sotto il profilo della ricorrenza delle esigenze della custodia cautelare; sempre a tale riguardo, non vi è assolutamente sussistenza dei gravi indizi, né contestazione alcuna di specifici fatti di mercimonio.
b) inoltre non si comprende perché mai Previti debba essere rinviato a giudizio in «vinculis» anche per l'imputazione di cui al capo sub a) mentre per Berlusconi che risulterebbe il vero interessato del progettato quadro di corruttela, imputato anche del reato più grave di false comunicazioni sociali, viene invece richiesto il rinvio a giudizio a piede libero;
c) per entrambe le imputazioni sussiste il forte dubbio sulla presenza della causa di estinzione del reato della prescrizione;
d) per assicurare la competenza di Milano è stata utilizzata come prova legale di intercettazione telefonica una semplice annotazione di brevi e discontinue comunicazioni ascoltate al bar Mandara da un ufficiale di P.G., inducendo in tal modo in errore la Corte di cassazione che, allo stato degli atti, aveva statuito sulla competenza del foro di Milano.
Non si comprende poi quale motivo vi era di chiedere la segretazione della presunta intercettazione al bar Mandara da parte del pubblico ministero di Milano, il cui comportamento è stato censurato, nella sede del Consiglio superiore della magistratura, dal componente Marco Pivetti.
Parimenti opinabile, sotto il profilo della legittimità, è il ricorso da parte del pubblico ministero di Milano al dottor Stefano Fortunato, collaboratore della K.P.M.G. Audit s.r.l., in qualità di consulente tecnico, per acquisire ogni notizia utile circa la costituzione e l'andamento gestionale di alcune società panamensi (Osuna Trading, etc.) facultando lo stesso all'accesso presso banche dati estere e ciò senza l'esperimento di apposita rogatoria internazionale e senza alcun controllo sul contenuto delle risultanze da accertare e sulle modalità di acquisizione delle notizie attinte da quel professionista e poi trasmesse al giudice per le indagini preliminari Rossato;
e) né il pubblico ministero né il giudice per le indagini preliminari di Milano hanno agito con il dovuto distacco ed equidistanza in quanto essi stessi risultano o attori in controversie civili intentate per risarcimento dei danni morali e materiali, la cui sorte è legata all'esito del procedimento penale contro Previti o destinatari di denunce inoltrate dalla Procura di Brescia e al Consiglio superiore della magistratura.
Ed invero, in epoca ben precedente alla richiesta di custodia cautelare (30 giugno 1997) Previti denunziò pesantemente al Consiglio superiore della magistratura le gravi anomalie commesse dal pubblico ministero Boccassini e dal giudice per le indagini preliminari Rossato a proposito della conversazione svolta tra Misiani e Squillante ed «intercettata» al bar Mandara;
f) le esternazioni del procuratore Borrelli sulla lezione di moralità che il Parlamento avrebbe dovuto dare votando per l'arresto di Previti denotano nel pubblico ministero di Milano un insolito accanimento giudiziario in questa vicenda come è confermato dall'ennesima adozione di un provvedimento custodiale a carico del giudice Squillante per gli stessi fatti di reato contestati con precedenti provvedimenti restrittivi della libertà personale;
g) violazione delle prerogative parlamentari ex articolo 68 della Costituzione in materia di utilizzazione di intercettazioni telefoniche, di acquisizione dei tabulati sul traffico telefonico di utenze in uso al Previti, nonché in materia di sequestro di documentazione bancaria.
Invero la prerogativa fissata dall'articolo 68 della Costituzione vieta l'intercettazione in qualsiasi forma delle comunicazioni del parlamentare. In tal senso si sono espresse sia la Corte costituzionale (sentenza n. 81 del 1993) sia la Corte di cassazione (sez. VI, 18 dicembre 1995, Persichini, Cass. Pen. 1996, 2090) secondo cui: «le garanzie fissate dall'articolo 15 della Costituzione sono riferibili non solo alle intercettazioni del contenuto di conversazioni e comunicazioni, ma anche alle tecniche che consentono di identificare i soggetti colloquianti, il tempo ed il luogo della comunicazione. Tali principi si applicano anche per l'acquisizione di tabulati relativi ai telefoni cellulari, che non possono essere utilizzati in difetto della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria»;
h) violazione del disposto dell'articolo 270 c.p.p. in ordine al mancato deposito ed all'utilizzazione di intercettazioni acquisite in distinto procedimento penale;
i) insussistenza di esigenze di cautela processuale secondo i parametri normativi di cui all'articolo 274 c.p.p. (assenza di pericolo di inquinamento di fonti probatorie, del pericolo di fuga e della reiterazione del reato);
A tal riguardo giova sottolineare che, a prescindere dal fatto che la testimonianza dell'Ariosto è stata assunta anche nelle forme dell'incidente probatorio e che non è ipotizzabile, alla stregua della legislazione vigente, una possibilità di inquinamento delle fonti probatorie rappresentate dalla documentazione bancaria, sono già decorsi i termini di scadenza delle indagini preliminari per quanto riguarda il capo di imputazione sub a) trattandosi di un procedimento iscritto nell'apposito registro di notizie di reato il 6 settembre 1995. Per quanto concerne il capo di imputazione sub b) (procedimento iscritto l'8 maggio 1986) è presumibile che il termine di scadenza delle indagini preliminari (due anni, trattandosi di indagini per le quali è stato richiesto il compimento di atti all'estero), non sia ancora scaduto, anche se tra i documenti in possesso della Giunta non figura l'ennesimo provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Milano sulla richiesta di proroga inviata dalla Procura.
l) mancanza delle condizioni di applicabilità della misura anche in ordine ai tempi ed alle modalità del commesso reato e ciò anche in considerazione del fatto che gli inquirenti milanesi non hanno mai revocato in dubbio la giustezza delle decisioni giudiziarie sulle vicende IMI/SIR;
m) insussistenza degli estremi della fattispecie di cui all'articolo 319 ter e non operatività nei confronti del deputato Previti della punibilità del corruttore introdotto con L. 7/2/1992 n. 19932 n. 181.
La mancanza delle condizioni di applicabilità della misura si appalesa anche sotto altro profilo. Invero, l'accusa è articolata in due capi di imputazione concernenti fatti che, se effettivamente commessi, sarebbero comunque prescritti o su di essi sarebbe comunque imminente l'avvento della causa estintiva della prescrizione.
Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo A va osservato che l'ipotesi accusatoria, priva di adeguati e concludenti supporti probatori, è quella di una corruzione generalizzata che l'imputato avrebbe commesso attraverso l'intermediazione del giudice Squillante, il quale avrebbe ricevuto somme di denaro per corrompere magistrati non individuati ed in relazione ad atti di ufficio non individuati.
Secondo la stessa prospettazione accusatoria descritta nel capo d'imputazione, la corruzione si sarebbe consumata mediante un accordo i cui atti esecutivi sarebbero stati posti in essere a partire dal 1986 e fino al 1989.
Evidentemente l'accordo che avrebbe dato luogo alla consumazione del reato deve essere necessariamente coevo o antecedente al 1986.
Poiché il reato di corruzione contestato ex articolo 319 c.p. si prescrive nel termine di dieci anni dal momento della consumazione e poiché nessun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto prima del decorso del decennio ne deriva - se prendessimo come tempus commissi delicti l'agosto del 1988, così come prospettato in sede di incidente probatorio dalla teste Ariosto - che il reato si è prescritto o sta per prescriversi.
Anche ipotizzando, contrariamente alla stessa impostazione accusatoria, una consumazione del reato successiva all'86 e prendendo viceversa in considerazione la data del 1989, anch'essa indicata nel capo d'imputazione, il reato risulterebbe comunque prescritto o in via di prescrizione.
Va comunque osservato che le norme sostanziali di riferimento nel caso di specie sono gli articoli 319 e 318 c.p. in relazione all'articolo 321 c.p. nella formulazione precedente alla modifica del 1990, considerato appunto che i fatti contestati agli imputati sono antecedenti al 1990.
Gli articoli 319 e 318 c.p. nel testo precedente al 1990, distinguono, rispettivamente, quanto all'entità della pena, la corruzione propria (pagamento o promessa di pagamento in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio), punita con la reclusione da due a cinque anni, della corruzione impropria (pagamento o promessa di pagamento in relazione ad un atto conforme ai doveri dell'ufficio), punita con la reclusione fino a tre anni.
La netta distinzione di pena edittale tra le due figure di corruzione ha evidenti riflessi nella sfera di operatività della prescrizione.
Infatti, nel caso di corruzione propria il termine di prescrizione risulta decennale essendo la pena edittale massima non inferiore a cinque anni di reclusione (articolo 157 n. 3 c.p.), mentre nel caso di corruzione impropria il termine di prescrizione risulta quinquennale, essendo la pena edittale massima inferiore a cinque anni (articolo 157 n. 4 c.p.).
Vi è comunque un fortissimo dubbio nel senso dell'esistenza di una causa estintiva del reato.
Non è infatti provata in alcun modo l'individuazione dei singoli atti di ufficio legati agli assenti pagamenti corruttivi.
Questo stato di incertezza è definitivo, poiché le indagini sono ormai concluse per il capo a), essendo presentata la richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'ufficio del p.m., mentre stanno per concludersi per la vicenda IMI/SIR.
Se dunque le indagini non hanno consentito di accertare la natura degli atti compiuti da Squillante né la natura degli atti compiuti da magistrati appartenenti al distretto giudiziario di Roma che sarebbero oggetto di accordi o pagamenti corruttivi, tale stato di obiettiva incertezza è destinato inevitabilmente ad essere parte integrante dell'oggetto delle valutazioni giurisdizionali che dovranno essere adottate nel processo in senso proprio.
Il giudice doveva cioè considerare che la mancata individuazione degli atti in vista dei quali sarebbero avvenuti promesse o pagamenti corruttivi, peraltro anch'essi non individuati ed in particolare l'impossibilità di verifica della conformità di tali atti ai doveri d'ufficio, rendono insolubile il quesito circa l'intervenuta prescrizione, a seconda che le ipotizzate corruzioni siano da considerarsi proprie o improprie.
Nel capo di imputazione sub A è indicata come data del commesso reato l'anno 1989.
L'indicazione è fondata sulle dichiarazioni dell'Ariosto rese nel corso delle indagini preliminari che ha collocato i fatti da lei stessa riferiti tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989.
In realtà nel corso dell'incidente probatorio la Ariosto ha ridimensionato la collocazione temporale degli avvenimenti descritti all'autorità giudiziaria, precisando che i fatti riferiti sarebbero avvenuti prima dell'8 settembre 1988, giorno in cui conobbe l'Avv. Dotti ed in cui smise di frequentare l'Avv. Previti.
Sicché, in assenza di ulteriori riscontri probatori, gli episodi corruttivi descritti nel capo di imputazione devono essere riferiti ad una data antecedente all'8 settembre 1988.
Considerato il termine di prescrizione decennale di cui al n. 3 dell'articolo 157 c.p. e la circostanza che i fatti ipotizzati dall'accusa sono necessariamente riferibili ad epoca precedente all'8 settembre 1988, e quindi a periodi rispetto ai quali è decorso, ininterrotto, il termine prescrizionale si deve necessariamente concludere che anche nella prospettiva della commissione del delitto di corruzione propria ex articolo 319 e 321 c.p., sussiste la situazione di dubbio sull'esistenza della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
In altre parole, a seconda che dazione o promessa corruttive siano state effettuate anteriormente o successivamente al compimento dell'atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, in base alla legge penale vigente al momento del commesso reato, muterebbe sensibilmente la pena edittale e conseguentemente il termine di prescrizione del reato: reclusione da due a cinque anni per la corruzione antecedente (articolo 319 comma 1 c.p. prescrizione decennale ex articolo 157 n. 3 c.p.); reclusione da uno a tre anni per la corruzione susseguente (articolo 319 comma 4 c.p. prescrizione quinquennale ex articolo 157 n. 4 c.p.).
Ebbene, anche in questo caso, essendovi incertezza assoluta circa il tipo di corruzione ipotizzata (antecedente o susseguente), sussiste automaticamente il dubbio sull'esistenza della prescrizione del reato che nel caso di corruzione susseguente sarebbe decorso dopo cinque anni a partire dalla data che, pur in contrasto con le risultanze processuali, come si è visto, l'accusa ha esteso nel capo di imputazione fino al
1989.
Anche per il reato di cui al capo b) sussistono forti dubbi sulla prescrizione. L'accusa, il giudice per le indagini preliminari (pagina 147 dell'ordinanza custodiale) e la stessa Cassazione in data 17 dicembre 1997, escludono che gli accrediti di denaro proveniente dagli eredi Rovelli possano integrare la «dazione consumativa della corruzione».
Dunque, il momento consumativo del reato deve essere ancorato alla data in cui sarebbe intervenuto un accordo illecito tra gli indagati e l'ingegner Rovelli.
Il momento in cui sarebbe avvenuto tale accordo è indicato nello stesso capo d'imputazione, e cioè l'anno 1986, è sicuramente un momento antecedente alla data del decesso di Nino Rovelli.
Ne consegue che il reato o si è prescritto ai sensi dell'articolo 157 n. 3 c.p. già nel 1996, ovvero se si considera nell'ottica di una sequela di atti corruttivi, questi ultimi non sarebbero certamente punibili a norma dell'articolo 319 ter c.p., contestato nel capo di imputazione perché tale punibilità è stata estesa dalla legge al corruttore soltanto nel marzo del 1992, con legge 7 febbraio 1992, n. 181 entrata in vigore il 17 marzo 1992, che ha interpolato l'articolo 321 c.p., come già modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.
Infatti, come osserva il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza il reato di corruzione si perfeziona con l'accordo corruttivo; orbene poiché l'accordo corruttivo in relazione alla vicenda IMI-Rovelli dovrebbe essere necessariamente intervenuto con l'ingegner Nino Rovelli, titolare della SIR e deceduto il 31.12.1990, ne deriva che tale accordo non potrebbe essere successivo a tale data.
Sotto altro aspetto, anche ipotizzando assurdamente, un accordo corruttivo con persone diverse dall'ingegner Nino Rovelli, poiché l'ultimo atto che può assumersi nel quadro di corruttela e che ha originato la vittoria finale di Rovelli, è costituito dalla rilevata inammissibilità del ricorso in cassazione IMI (a causa della «mancanza» o « sparizione» come sostiene l'accusa, della procura ad litem della difesa IMI e tenuto conto che tale circostanza si è verificata in cassazione nell'udienza del 29 gennaio 1992, ne deriva che l'accordo corruttivo non può comunque essere successivo al 29 gennaio 1992).
Il fatto, perfezionatosi, come sostenuto dallo stesso giudice per le indagini preliminari, con l'accordo corruttivo, può dunque essere stato commesso soltanto in epoca in cui non era entrata in vigore la legge che estendeva la punibilità ex articolo 319 ter c.p. al corruttore.
Infine, anche ipotizzando, contrariamente alle risultanze processuali e alla stessa impostazione dell'accusa avallata dal giudice per le indagini preliminari e dalla cassazione, che il reato si sia consumato con riferimento al momento dell'accredito da parte della famiglia Rovelli e cioè nel 1994, si dovrebbe necessariamente ammettere che nei confronti del deputato Previti non si sarebbe comunque potuto contestare, il reato di cui all'articolo 319 ter c.p. poiché la parte significativa dell'azione sarebbe in ogni caso avvenuta entro e non oltre il 29 gennaio 1992, giorno in cui in Cassazione fu rilevata l'assenza della procura ad litem della difesa IMI, e quindi, in epoca in cui non era intervenuta la legge 7 febbraio 1992, n. 81, che ha esteso la punibilità ex articolo 319 ter c.p. anche al privato corruttore.
Infatti, ai sensi dell'articolo 2 c.p., nell'ipotesi di successione dileggi penali nel tempo, si applica la legge penale più favorevole e cioè nel caso di specie, la legge previgente all'entrata in vigore della legge n. 181/92.
Pertanto, in assenza di prova in ordine alla difformità ai doveri d'ufficio dell'atto attribuibile al pubblico ufficiale, si dovrebbe necessariamente pervenire alla contestazione del reato di corruzione impropria ex articolo 318 c.p., punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Risulta così preclusa, anche sotto questo aspetto, la custodia cautelare, in base all'articolo 280 c.p.p., comma 2, che consente tale misura coercitiva soltanto con riferimento ai reati puniti con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni.
Peraltro, lo spostamento del momento consumativo della corruzione all'epoca della dazione, e cioè, come si è detto, al 1994, determinerebbe automaticamente la natura «susseguente» della corruzione impropria ex articolo 318, comma 2 c.p., essendo l'accredito della famiglia Rovelli avvenuto in epoca certamente successiva a tutti gli atti giudiziari della vicenda IMI-Rovelli.
A questo punto, collegando il disposto dell'articolo 2 c.p. secondo quanto sopra precisato con la natura impropria e susseguente della corruzione, ne deriverebbe la non punibilità del fatto di cui al capo B) in quanto non previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'articolo 321 c.p., che esclude la punibilità per il corruttore l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 318 c.p.;
n) incompetenza territoriale, trattandosi di fatti iscritti nel registro delle notizie di reato per la prima volta a Roma e per i quali opera la competenza funzionale ed inderogabile prevista dall'articolo 11 del c.p.p.
L'ulteriore corso delle indagini ha profondamente modificato le risultanze istruttorie.
Secondo l'impostazione accusatoria la competenza si radicherebbe presso il Tribunale di Milano in virtù della forza assorbente del reato più grave, il falso in bilancio aggravato contestato all'imprenditore milanese titolare e proprietario delle società aventi sede in Milano.
La Giunta, in carenza di qualsiasi documentazione che possa suffragare l'assunto accusatorio, con specifico riferimento alla effettiva sussistenza del reato di cui all'articolo 2621 c.c. (contestato al solo Berlusconi, senza indicazione alcuna di concorso - nel caso di specie, necessario - con gli amministratori della società del gruppo Fininvest che avrebbero attraverso false comunicazioni sociali creato i «fondi neri» per alimentare le supposte corruzioni), non può fare a meno di sottolineare nell'ordinanza di custodia cautelare il giudice per le indagini preliminari, riproponendo i rapporti tra l'avvocato Previti e l'Efibanca, abbia omesso però di riferire che le indagini hanno smentito l'affermazione della teste stabilendo in maniera incontrovertibile che presso Efibanca, istituto di finanziamento a lungo e medio termine, non sono mai esistiti né sportelli né servizi di conti correnti.
Nella citata sentenza della Cassazione si fa poi riferimento (pagina 11) «alla localizzazione dell'accordo e quindi della relativa promessa di denaro e di altre utilità in Milano che trova conferma laddove, nell'ordinanza impugnata richiamando il giudice alcune intercettazioni ambientali di particolare valore indiziario (come quella del bar Mandara), viene fatto riferimento agli incontri diretti ed al livello paritario, ivi avvenuti tra lo Squillante e i massimi esponenti del gruppo societario in questione, incontri aventi ad oggetto la gestione e l'esito di affari economici»:
Come già esposto, tuttavia, tale intercettazione ambientale comprovante i descritti accordi non esiste.
Va quindi ribadito che la decisione della Cassazione veniva assunta sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una intercettazione e della legittima acquisizione di quei dati.
In relazione, quindi, al capo A dell'imputazione entrambi i presupposti fondanti la pretesa competenza degli uffici giudiziari milanesi sono stati superati dall'ulteriore corso delle indagini. Ciononostante la richiesta di arresto avanzata nei confronti dell'onorevole Previti insiste nel porre a fondamento della affermazione della sussistenza della competenza territoriale della Procura di Milano, la conversazione tra il dottor Squillante e il dottor Misiani, asseritamente intercettata presso il bar Mandara di Roma che le richiamate pronunce della Corte di Cassazione utilizzavano come dato di fatto certo e che in realtà è soltanto stata origliata e parzialmente riportata senza alcuna possibilità di verifica da un vice ispettore di p.g.
Quanto al capo B di imputazione va rilevato che la competenza presso gli uffici giudiziari di Milano è stata radicata con il criterio di cui all'articolo 9 n. 3 c.p. e cioè del luogo in cui è avvenuta l'originaria iscrizione.
In ordine a ciò si osserva quanto segue:
a) i fatti oggetto d'indagine, per la complessa vicenda IMI/SIR, nei numerosi gradi di giudizio, si sono con certezza svolti a Roma;
b) i magistrati che se ne sono occupati e che risultano iscritti nel registro degli indagati fanno tutti parte del distretto della Corte d'Appello di Roma e/o della Corte Suprema di Cassazione e risiedono in tale distretto giudiziario;
c) gli eventuali atti giudiziari contrari al dovere d'ufficio ancor oggi non individuati sono stati indubbiamente compiuti a Roma;
d) non vi è alcuna indicazione sul luogo nel quale si sarebbe raggiunto l'accordo corruttivo;
e) né, tantomeno, gli ultimi sviluppi dell'inchiesta relativa all'analisi dei tabulati documentanti il traffico telefonico dei cellulari appartenenti agli indagati indicano, quale teatro di incontri dal potenziale contenuto corruttivo, la città di Milano (anzi lo escludono e risultano tutti avvenuti a Roma).

Dal quadro rassegnato non risulta individuato, dunque, il luogo in cui si sono perfezionati gli accordi relativi alla perpetrazione del delitto di corruzione. Risulta anche che i pagamenti sono avvenuti all'estero, sicché nessun elemento consente allo stato gli atti di individuare il luogo del commesso delitto.
Il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari hanno individuato la competenza di Milano sulla base della priorità di iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato.
In realtà, tuttavia, in epoca ben precedente, il pubblico ministero di Roma, dottor Pietro Giordano, aveva effettuato l'iscrizione per la vicenda IMI/SIR, a carico del professor Carmine Punzi nel procedimento n. 2554/94 R.G. Il procedimento citato aveva chiaramente come oggetto gli stessi fatti ed è stato iscritto nel registro generale della Procura di Roma ben prima dell'iscrizione avvenuta presso la Procura di Milano il 10 maggio 1996.
Anche tali risultanze, pertanto, devono essere prese in considerazione dalla Giunta per verificare l'esistenza del fumus persecutionis in quanto è evidente che il criterio dell'articolo 9 è surrettiziamente invocato in quanto potrebbe trovare applicazione solo nella sede nella quale è avvenuta la prima iscrizione e cioè a far data dal 1994 presso la Procura di Roma.
Pertanto, poiché i fatti contestati sarebbero stati commessi in Roma, i due episodi di corruzione risulterebbero di competenza dell'autorità giudiziaria di Perugia ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.
Sul punto è necessario precisare che la competenza speciale per i procedimenti riguardanti i magistrati è inderogabile anche in presenza di connessione con altri procedimenti.
Il comma 2 dell'articolo 11 c.p.p. stabilisce infatti che «i procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».
Dunque la competenza dell'autorità giudiziaria di Perugia riguarderebbe anche gli ulteriori reati collegati dal vincolo della continuazione o dal vincolo teleologico (articolo 12 lettere b) e c) alle corruzioni contestate a Squillante.
Ne consegue che per tutte le ipotesi di reato oggetto di indagine sarebbe competente la Procura presso il Tribunale di Perugia e non invece la Procura presso il Tribunale di Milano.
Le cennate risultanze convincono pertanto la Giunta non solo dell'opportunità di preservare il plenum dell'Assemblea ma soprattutto che vi è un'esasperazione accusatoria nella richiesta del giudice per le indagini preliminari di Milano di arresto nei confronti del deputato Previti, di guisa che, non essendovi completa rispondenza tra la richiesta misura cautelare e i suoi archetipi legali (gravità degli indizi in relazione a tutte le fattispecie contestate, condizioni di applicabilità dell'accusa e sussistenza delle esigenze cautelari), la Giunta medesima, a maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.

Carmelo CARRARA,
Relatore per la maggioranza.


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