Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione all'arresto nei confronti del deputato Cito.
Occorre premettere, in primo luogo, che si tratta di un procedimento diverso e distinto da quello di cui l'Assemblea si è occupata nella precedente seduta del 14 gennaio scorso (l'atto parlamentare al quale si riferiva tale dibattito era il doc. IV n. 9; la presente relazione riguarda il doc. IV n. 10). Anche questo procedimento proviene dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto e riguarda un'ipotesi di reato di concussione.
Il fatto di reato, così come si può leggere nell'ordinanza che dispone la misura cautelare (cfr. il citato doc. IV n. 10), consisterebbe, secondo la prospettazione del giudice per le indagini preliminari, in una richiesta ed in una parziale dazione concussiva asseritamente effettuate con riferimento al progetto di costruzione del porto turistico di Taranto. In estrema sintesi, secondo l'ipotesi accusatoria, attraverso l'intermediazione di tale Ildebrando De Franco, faccendiere internazionale che peraltro, con apposita denuncia, ha dato origine alle indagini e che a sua volta si è avvalso della mediazione di tal Campo Michele, titolare di un'impresa di impianti di sicurezza, coimputato e codestinatario dell'ordinanza di custodia cautelare, l'onorevole Cito avrebbe ottenuto la promessa di una dazione di denaro da Gerard de Cervens amministratore delegato della MDM s.r.l. e rappresentante della DIRAV International, multinazionale liberiana interessata alla costruzione del porto turistico di Taranto.
A tale promessa avrebbe peraltro fatto seguito la dazione di 120 milioni ottenuti, sempre secondo la prospettazione dell'accusa, dall'onorevole Cito, attraverso false (o quanto meno abnormi) fatturazioni pubblicitarie effettuate alla ditta del Campo dalla emittente televisiva Super 7, asseritamente controllata dall'onorevole Cito.
Tra gli elementi a sostegno dell'accusa, il giudice allega, oltre che la denuncia del De Franco, anche alcune risultanze delle indagini riguardanti i trasferimenti di denaro dalla MDM (o più esattamente dalla BUDECO, società finanziaria della DIRAV) al De Franco e da questi al Campo, nonché copia dei contratti pubblicitari e delle relative fatture tra la società del Campo e l'emittente Super 7. Va detto subito, peraltro, che, prima di sporgere denuncia, il De Franco ha avviato le necessarie procedure civilistiche per recuperare tali somme dal Campo, sostenendo egli stesso che la causa del trasferimento delle medesime era costituita da un mutuo a titolo gratuito, erogato in virtù dei pregressi rapporti di amicizia tra i due. Il giudice per le indagini preliminari considera che i fatti che emergono dalle indagini costituiscono gravi indizi di reato ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale ed enuncia, altresì, gli elementi a sostegno della misura disposta, ai sensi dell'articolo 274 dello stesso codice, che consistono essenzialmente, ai fini di un asserito inquinamento delle prove, «nell'influenza che lo stesso onorevole Cito è in grado di esercitare presso la detta amministrazione [comunale di Taranto], pur non ricoprendovi cariche pubbliche». «È proprio di questi giorni - continua l'ordinanza del giudice - l'attività svolta dal Cito nel procedimento che lo vede indagato con richiesta di autorizzazione all'arresto al Parlamento, in concorso con l'attuale sindaco arrestato con analogo titolo di reato, estrinsecatasi in attività, oltre che di solidarietà con il sindaco De Cosmo, di allarmante condizionamento nei confronti degli inquirenti che indagano su quei fatti». Il GIP adduce, inoltre, «l'esigenza di evitare la commissione di ulteriori delitti di concussione o comunque contro la pubblica amministrazione» ed afferma conclusivamente che «stante l'enorme ascendente che il Cito esercita sulla compagine che attualmente amministra il comune di Taranto, sussiste il grave, attuale pericolo che le attività imprenditoriali che vengano in contatto con quella pubblica amministrazione possano essere destinatarie di azioni concussive».
La Giunta ha ascoltato il deputato Cito nella seduta del 15 gennaio scorso. Quest'ultimo ha messo in evidenza da un lato il fatto che egli stesso - come peraltro risulta agli atti del giudice - in una delle prime riunioni che riguardavano il progetto della costruzione del porto turistico di Taranto aveva brutalmente allontanato il De Franco dal tavolo della riunione stessa, proprio in virtù della sua ben nota attività di faccendiere internazionale; l'onorevole Cito ha inoltre messo in evidenza che egli non riveste alcuna carica sociale nella società cui fa capo l'emittente televisiva Super 7; ha inoltre riferito di un costante atteggiamento persecutorio dell'autorità giudiziaria di Taranto che si sarebbe estrinsecato anche in alcune perquisizioni in violazione dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, effettuate presso il suo domicilio; ha inoltre informato la Giunta che, nei confronti del coindagato Campo Michele (e codestinatario dell'ordinanza di custodia cautelare de quo agitur), è da tempo intervenuto un provvedimento di scarcerazione.
Gli elementi di perplessità che emergono dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare e dalla ponderosa documentazione allegata non sembrano privi di rilevanza. In primo luogo, dalla stessa ordinanza, non sembra emergere alcun elemento che sostenga l'ipotesi del reato di concussione. Al più, ove pure gli elementi illustrati dal giudice risultassero compiutamente fondati (del che vi è motivo di dubitare) ci si troverebbe in presenza di un'ipotesi di reato di corruzione. Dalle carte processuali emerge, infatti, con tutta evidenza, che l'iniziativa per la costruzione del porto fu assunta in via esclusiva dalla DIRAV e che l'amministrazione di Taranto si limitò, semmai, a dimostrare una disponibilità a prendere in considerazione la proposta proveniente dalla suddetta società, per il tramite degli intermediari di cui si è detto. Non vi sono inoltre in atti non solo prove, ma neanche indizi di una richiesta concussiva avanzata dal Cito.
Detto ciò, ulteriori perplessità derivano sia dalla figura del denunziante, personaggio implicato in precedenti attività illecite, sia dalla qualificazione da questi espressamente fatta del trasferimento di denaro al Campo, ritenuto illecito dal giudice, di prestito a titolo gratuito, per la restituzione del quale egli ha addirittura avviato le procedure civilistiche per il recupero del credito.
Infine, un ulteriore elemento di fatto che risulta particolarmente fuorviante, è l'enunciazione generica, sia nell'ordinanza, sia negli atti, di un coinvolgimento nell'attività asseritamente concussiva della «componente tecnica» dell'amministrazione comunale, e cioè nella specie, di alcuni ingegneri del comune, senza che tuttavia vengano in alcun modo chiariti i rapporti tra l'asserita concussione «tecnica» e quella «politica» ed in particolare i rapporti tra detti tecnici e l'onorevole Cito. Tale ulteriore «troncone» dell'attività concussiva, che sembrerebbe essersi realizzato in modo distinto e indipendente dalla vicenda descritta nell'ordinanza, contribuisce a rendere indefinite e confuse le circostanze nelle quali si sarebbe compiuta l'asserita attività concussiva dell'onorevole Cito.
Uguali perplessità derivano dalle motivazioni addotte dal giudice con riferimento alle esigenze cautelari. È del tutto evidente che nessun elemento concreto è contenuto in tali motivazioni con riferimento a «situazioni di concreto ed attuale pericolo (...) fondate su circostanze di fatto espressamente indicate», così come testualmente richiede la lettera a) dell'articolo 274 del codice di procedura penale. Il giudice si limita a fare riferimento alla posizione di «influenza» che il Cito ricoprirebbe con riferimento all'amministrazione comunale di Taranto. Sullo stesso presupposto è fondata altresì la motivazione circa la possibilità di compiere ulteriori reati.
Appare del tutto evidente la genericità e l'indeterminatezza di tale riferimento, soprattutto considerando il fatto che l'onorevole Cito non ricopre alcuna carica nel comune di Taranto e che la sua posizione rispetto agli attuali amministratori è soltanto quella di leader del raggruppamento politico al quale una parte di essi appartengono.
Chiunque può valutare come sia ben strano addebitare al leader di un raggruppamento politico, solo per tale sua qualità, sia pure in un contesto territoriale limitato, la responsabilità per il pericolo che degli amministratori comunali commettano reati!
Infine, ammesso e non concesso che il complesso castello accusatorio costruito dall'accusa avesse un qualche remoto fondamento, appare assolutamente dirimente, ai fini della irrogazione della misura cautelare, il fatto che il coindagato dell'onorevole Cito, al pari di questi destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, sia stato scarcerato proprio per il venir meno dei motivi alla base dell'ordinanza.
Il complesso di tali elementi ha indotto la Giunta a ritenere la sussistenza di un fumus persecutionis nei confronti del deputato indagato. A tale considerazione la Giunta è arrivata senza neppure prendere in considerazione la circostanza, che pure è stata segnalata dall'onorevole Cito, anche in sede autorevole, dinanzi al Presidente della Camera e dinanzi al ministro di grazia e giustizia, dell'effettuazione di alcune perquisizioni nei suoi confronti sul filo (e forse al di là) della legittimità costituzionale.
Si deve parlare, in questo caso, di un fumus persecutionis «oggettivo», che non deriva da un accanimento fazioso e parziale da parte del giudice procedente, ma piuttosto da una serie di circostanze processuali che, in modo, appunto, oggettivo, si sarebbe potuto (o dovuto) valutare diversamente.
La Giunta, in base a tali elementi, ha ritenuto, peraltro, nell'ambito di una valutazione di bilanciamento di valori costituzionali, che è alla base della stessa ratio dell'articolo 68, che le esigenze di tutela del plenum dell'Assemblea e di permanenza in attività del deputato Cito, eletto al Parlamento in virtù di mandato popolare, debbano risultare prevalenti rispetto alle esigenze, pur di elevato valore costituzionale, proprie del procedimento penale.
Ciò non toglie, ovviamente, conformemente alla ratio del nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione, che le eventuali responsabilità dell'onorevole Cito potranno essere legittimamente valutate dal giudice competente nell'ambito del dibattimento, che anzi è auspicabile si tenga al più presto.
Per queste ragioni la Giunta ha ritenuto, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti dell'onorevole Cito.
Michele SAPONARA, Relatore
Frontespizio |