Doc. IV, n. 9-AR





Onorevoli Colleghi! - Il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto con nota del 6 novembre 1997 chiedeva al Presidente della Camera dei deputati di avviare la procedura per la concessione dell'autorizzazione a procedere all'arresto del deputato Giancarlo Cito.
L'ordinanza di custodia cautelare allegata alla richiesta riguarda, per i capi di imputazione che ci interessano, il deputato Cito, il signor Giuseppe Panico, cognato dell'onorevole Cito, ed il signor Gaetano De Cosmo, sindaco del comune di Taranto.
In sostanza, l'onorevole Cito è indagato in concorso con Panico e De Cosmo nel reato di concussione continuata per aver indotto Domenico Illiano, gestore di una ditta di traslochi di cui è titolare la moglie Rosa Cervelli: a) a corrispondere la somma di lire 50 milioni versata direttamente e materialmente dall'Illiano al Panico, al fine di concedere alla ditta Cervelli il rinnovo di altri due anni di un contratto di appalto già stipulato con il comune di Taranto per il servizio di fornitura, manovalanza e mezzi di trasporto, rinnovo avvenuto con delibera n. 87 del 19 gennaio 1996 emanata dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco De Cosmo, b) a corrispondere la somma di lire 30 milioni materialmente consegnata al Panico per garantire la effettiva esecuzione dei lavori previsti dal contratto di facchinaggio e trasporto stipulato tra il comune di Taranto e la ditta Cervelli in data 9 febbraio 1996.
La Giunta nella seduta del 10 dicembre 1997 a maggioranza si esprimeva per la concessione dell'autorizzazione all'arresto dell'onorevole Cito, mentre l'Assemblea il 14 gennaio 1998 decideva per la restituzione degli atti alla Giunta medesima la quale in data 11 febbraio 1998 si esprimeva questa volta per il diniego dell'autorizzazione all'arresto del suddetto parlamentare.
L'articolo 273 c.p.p. prevede, al primo comma, che «nessumo può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza». Occorre quindi preliminarmente verificare se gli indizi a carico dell'onorevole Cito siano così gravi da giustificare il suo arresto.
Alla pagina 5 dell'ordinanza del G.I.P. si legge testualmente che «la parte lesa (cioè l'Illiano) unitamente alla denuncia ha depositato 5 audiocassette relative ai colloqui avuti con il Panico Giuseppe dal febbraio al maggio 1996 e ad una conversazione telefonica relativa al febbraio dello stesso anno».
Ebbene, in tali registrazioni non compare mai la voce dell'onorevole Cito e quella del De Cosmo, che non possono quindi venire in modo alcuno coinvolti da colloqui intervenuti tra terzi.
È peraltro davvero assai strano che, mentre sostiene di avere avuto incontri con l'onorevole Cito e con il sindaco De Cosmo, l'Illiano, così esperto in registrazioni, non abbia registrato le suddette pretese conversazioni, così come aveva fatto con il Panico.
Occorre altresì rilevare che allorché sarebbero intervenuti fatti contestati e cioè nel 1996 l'onorevole Cito non era più sindaco di Taranto, perché sospeso da tale funzione il 16 dicembre 1995, e quindi, aldilà delle facili e strumentali illazioni, non aveva alcun effettivo potere per influire sulle determinazioni della locale amministrazione comunale.
In sostanza, davanti alla negativa dell'onorevole Cito restano soltanto le affermazioni dell'Illiano non suffragate da alcun serio e concreto elemento di effettivo riscontro.
Il Panico ha peraltro ammesso le proprie responsabilità, inquadrandole però in un quadro corruttivo e non concussivo, e ribadendo l'assoluta estraneità alla vicenda dell'onorevole Cito e del De Cosmo.
L'onorevole Cito ha ricordato che i propri rapporti con il cognato Panico non erano mai stati buoni e che nel 1991 era stato da lui aggredito e che solo recentemente essi si erano riconciliati per accontentare il suocero.
L'onorevole Cito non si è limitato a sostenere la propria estraneità ai fatti contestatigli, ma in data 11 novembre 1997 ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto una circostanziata denuncia nei confronti dell'Illiano per il reato di calunnia.
L'onorevole Cito sostiene di essere vittima di una vera e propria persecuzione da parte dei magistrati di Taranto ed ha prodotto i seguenti esposti con cui, in epoca non sospetta, aveva denunciato la situazione che si era creata in suo danno e chiedendo che venissero disposte ispezioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania:
1) esposto 19 dicembre 1995 al Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Lamberto Dini, all'epoca Ministro di grazia e giustizia ad interim, ed al Consiglio superiore della magistratura;
2) Esposto 3 gennaio 1996 al Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Lamberto Dini, all'epoca Ministro di grazia e giustizia ad interim, ed al Consiglio superiore della magistratura;
3) Esposto 18 gennaio 1996 al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del CSM, al Consiglio superiore della magistratura, al Presidente del Consiglio dei Ministri on. Lamberto Dini, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia ad interim, ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
4) Esposto 9 marzo 1996 al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del CSM, al Consiglio superiore della magistratura, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
5) Esposto 23 giugno 1997 al Presidente della Camera dei deputati ed al Ministro di grazia e giustizia;
6) Esposto 1o luglio 1997 al Presidente della Camera dei deputati ed al Ministro di grazia e giustizia.

Non solo, ma quale deputato l'onorevole Cito ha presentato numerose interrogazioni al Ministro di grazia e giustizia denunciando anche in quella sede le persecuzioni che erano state poste in essere nei suoi confronti e chiedendo che fossero disposte ispezioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.
Tra esse si segnalano le seguenti:
1) interrogazione n. 4-00477 del 29 maggio 1996;
2) interrogazione n. 4-01549 del 2 luglio 1996;
3) interrogazione n. 4-01951 del 10 ottobre 1996;

Il vecchio codice di procedura penale prevedeva la necessità di «sufficienti» indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari mentre, come si è visto, per quello attualmente in vigore gli indizi non devono essere più sufficienti ma «gravi» e cioè indizi di indubbia maggior consistenza.
Un indizio può essere «sufficiente» per sostenere l'accusa ma non per poter disporre la custodia cautelare.
Per la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 21 aprile 1995, Cass. 11 gennaio 1993, n. 4807, Cass. 25 ottobre 1995 e Cass. 15 maggio 1992, n. 1198) gli indizi debbono essere tali che consentano di pervenire ad un giudizio di alta probabilità di commissione del reato e di attribuibilità all'indagato.
Occorre pertanto, così come insegna la Suprema Corte, un prudente apprezzamento del Magistrato.
Noi non crediamo alla congiura prospettata dall'onorevole Cito e in qualche misura documentata con esposti ed interrogazioni, ma è certo che da parte della magistratura tarantina sia mancato proprio quel «prudente apprezzamento» che ha finito per risolversi in un vero e proprio accanimento giudiziario nei suoi confronti, con cui si sono trasformati semplici indizi in gravi indizi, tali da determinare la di lui custodia cautelare.
Il G.I.P. assume che nella specie le esigenze cautelari sarebbero quelle previste dalla lettera a) (pericolo di inquinamento delle prove) e dalla lettera c) (pericolo di reiterazione dei reati) dell'articolo 274 c.p.p.
Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento probatorio, il G.I.P. ne sostiene la sussistenza sul presupposto che sarebbero necessarie ulteriori indagini per individuare responsabilità di altri dipendenti del comune di Taranto e di altri imprenditori coinvolti in altre vicende.
Secondo il G.I.P. «l'ascolto dei predetti potrebbe essere gravemente pregiudicato dalla permanenza in libertà di Cito Giancarlo, De Cosmo Gaetano e Panico Giuseppe i quali (a dire del Panico) possono fare il bello ed il cattivo tempo e che per i rispettivi ruoli hanno dimostrato di avere enorme influenza nei confronti dei dipendenti comunali costretti a sottostare al loro volere anche quando riscontravano l'illegittimità delle procedure (denuncia Illiano)».
In sostanza, il G.I.P. fa discendere il pericolo di inquinamento delle prove non da elementi concreti ma unicamente da quanto riferito dall'Illiano nella propria denuncia e non confermato da alcuno tant'è che il G.I.P., come si è visto, per argomentare il pericolo di inquinamento probatorio fa riferimento sempre e soltanto al denunciante.
La Corte di cassazione ha statuito che «in tema di misure cautelari il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova deve essere concreto e va indentificato in tutte quelle situazioni in cui si possa desumere secondo la regola dell'id quod prerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. È necessario che il giudice indichi con riferimento all'indagato le specifiche circostanze di fatto con le quali è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Cass. n. 1460 del 19 aprile 1995).
Tutto ciò nel caso dell'onorevole Cito non è però accaduto.
Il precedente relatore di maggioranza onorevole Silvana Dameri nelle ultime righe della pagina 3 della propria relazione scriveva: «non può tacersi infine - con riferimento al pericolo di "inquinamento delle prove" - il fatto che l'Illiano ha subìto un grave attentato dinamitardo alle sue attrezzature di lavoro. Non vi sono elementi per collegare tale attentato alla sua testimonianza: esso è tuttavia un indice del clima complessivo nel quale l'intera vicenda si svolge».
O si hanno elementi per sostenere che tale preteso attentato sia riferibile alla vicenda che ci interessa e allora è giusto richiamare tale episodio, ma se essi mancano (e mancano clamorosamente) allora certe cose è opportuno non dirle e non scriverle.
Per quanto riguarda il pericolo di reiterazione di reati da parte dell'onorevole Cito, ribadiamo che quest'ultimo non solo non è più sindaco di Taranto, ma non riveste più alcuna carica presso quella amministrazione comunale e non si trova quindi in una posizione tale da poter svolgere ulteriori attività concussive, sempre che in passato egli le abbia davvero poste in essere.
Per concludere, gli indizi non sono gravi, vi è solo la denuncia dell'Illiano denunciato a sua volta per il reato di calunnia dall'onorevole Cito.
Non sussistono in concreto pericoli di inquinamento delle prove o di reiterazione di reati, anche perché dai fatti contestati ad oggi sono trascorsi circa due anni.
Recentemente sono emerse peraltro due circostanze decisive per escludere il permanere di esigenze cautelari, sempre che in passato esse ci fossero state.
Davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Taranto il 19 dicembre 1997 si è tenuto un incidente probatorio che ha rappresentato un significativo momento di confronto tra denunciante ed indagati.
A seguito di ciò, in data 20 dicembre 1997 il G.I.P. dottoressa Santella ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei coindagati Panico Giuseppe e De Cosmo Gaetano, sul presupposto che non esistevano più pericoli connessi all'acquisizione delle prove od alla reiterazione di reati, anche in funzione dell'acquisizione dell'«acquisizione di un considerevole supporto documentale».
Se non sussistono più esigenze cautelari per i coindagati (tra cui il De Cosmo, attuale sindaco di Taranto che in funzione di tale carica ha certamente più poteri all'interno della locale amministrazione comunale rispetto all'onorevole Cito che non ne ha alcuno) non si riesce davvero a comprendere perché si voglia continuare a richiedere l'arresto di un deputato.
Non solo. Come già detto, l'Assemblea nella seduta del 14 gennaio 1998 a larghissima maggioranza decise di restituire gli atti alla Giunta. Ciò avvenne sulla scorta dell'ordinanza 8 gennaio 1998 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto che dichiarò inammissibile l'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare avanzata dai difensori di fiducia dell'onorevole Cito e fondata: a) su una rilettura dei gravi indizi di reità posti a base della misura cautelare, in senso favorevole agli indagati all'esito dell'ascolto in data 19 dicembre 1997 della parte lesa, Illiano Domenico, con le forme dell'incidente probatorio, b) sulla ritenuta cessazione delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p., dedotta dall'intervenuta scarcerazione degli indagati in data 20 dicembre 1997. Il G.I.P., in sostanza, ha argomentato che nella specie non avrebbe potuto disporre la revoca della ordinanza di custodia cautelare in quanto l'onorevole Cito «non ha interesse a chiedere la revoca di una misura cautelare in itinere, che potrà essere eseguita solo se, e quando, la Camera dei deputati rilascerà autorizzazione a procedere». Il G.I.P. aggiunge altresì che «tale richiesta (di revoca) potrà invece essere formulata quando la misura diventerà esecutiva e prima della sua materiale esecuzione e notifica, o subito dopo. Solo in quel momento potrà essere rivalutato il quadro indiziario...».
Il G.I.P. sostiene quindi che essendosi incardinato il procedimento presso la Camera dei deputati egli non potrebbe più revocare la misura cautelare, sicché si dovrebbe attendere la relativa autorizzazione e, addirittura, la materiale esecuzione dell'ordinanza cautelare medesima prima di poterla revocare. Il G.I.P. vorrebbe quindi prima l'arresto dell'onorevole Cito e poi, magari subito dopo, disporre la sua rimessione in libertà.
Alla Giunta è parso a questo punto di estrema evidenza l'intento persecutorio nei confronti del predetto parlamentare. Questi, comunque, nella circostanza non si è comportato in modo esemplare in quanto assai prima della seduta dell'Assemblea dell'11 febbraio 1998 avrebbe potuto rendere pubblico il contenuto dell'ordinanza 14 gennaio 1998 in modo da consentire ai componenti della Giunta di intervenire all'inizio della discussione in Aula per modificare l'orientamento in precedenza assunto allorché ne ignoravano l'esistenza. L'onorevole Cito invece ha diffuso tale provvedimento soltanto a discussione avviata rendendo così necessaria la restituzione degli atti alla Giunta medesima.
Come già detto, se non siamo in presenza di una congiura ci troviamo di fronte però ad un vero e proprio accanimento giudiziario che sulla base di semplici indizi e in assenza di esigenze cautelari evidenzia quel fumus persecutionis in funzione del quale la richiesta di arresto non può che venire respinta.
Un'ultima considerazione.
Se il titolo del reato (concussione) è indubbiamente grave, il relativo preteso provento (complessivamente lire 80 milioni da dividersi tra Cito, De Cosmo e Panico) non appare di particolare rilievo patrimoniale.
Nella cinquantennale storia repubblicana non è mai accaduto che per un siffatto reato sia stata concessa l'autorizzazione all'arresto. Nell'undicesima legislatura ventotto richieste di arresto presentate alla Camera e 17 richieste di arresto presentate al Senato furono tutte respinte. In cinquant'anni solo in 4 casi è stato concesso l'arresto e tra questi per l'onorevole Abbatangelo si trattò di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile e fu quindi una decisione sostanzialmente dovuta.
Negli altri tre casi si trattava di reati gravissimi:
l'onorevole Francesco Moranino doveva rispondere, tra gli altri, dei seguenti reati: omicidio continuato doppiamente aggravato, occultamento continuato ed aggravato di cadavere, tentato omicidio continuato;
l'onorevole Sandro Saccucci doveva rispondere, tra gli altri, dei reati di omicidio e di tentato omicidio;
l'onorevole Antonio Negri doveva rispondere, tra gli altri, dei seguenti reati: insurrezione armata contro i poteri dello Stato, formazione e partecipazione a più bande armate, promozione, costituzione, organizzazione e direzione di associazioni sovversive, sequestro di più persone pluriaggravato, devastazione e saccheggio aggravati.

Ci rifiutiamo di credere che il caso dell'onorevole Cito possa avvenire anche lontanamente paragonato a quelli sopra ricordati e ci rifiutiamo di credere che la Camera dei deputati si voglia discostare da tale consolidata giurisprudenza per ragioni che francamente ci sfuggono.
La Giunta propone quindi all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Cito.

Filippo BERSELLI, Relatore.


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