Doc. IV, n. 9-A





Onorevoli Colleghi! - Con nota del 6 novembre 1997 il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto chiedeva al Presidente della Camera dei deputati di avviare la procedura per la concessione della autorizzazione a procedere all'arresto del deputato Giancarlo Cito.
L'ordinanza di custodia cautelare allegata alla richiesta riguarda oltre che il deputato Cito, anche i signori Carlo Patella, funzionario del comune di Taranto che peraltro risulta coinvolto in una vicenda parzialmente distinta rispetto a quella che riguarda le altre persone indagate, Giuseppe Panico, cognato dell'onorevole Cito e presunto intermediario tra le persone asseritamente concusse e i presunti concussori, e Gaetano De Cosmo, sindaco di Taranto e militante nel medesimo gruppo politico dell'onorevole Cito.
In particolare i capi di imputazione che riguardano l'onorevole Cito in concorso con i signori Panico e De Cosmo sono i seguenti:
il primo riguarda il delitto di cui agli articoli 110, 81, 317 del codice penale perché in concorso tra loro, il De Cosmo, in qualità di vice sindaco, facente funzioni di sindaco del comune di Taranto, abusando dei propri poteri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, avrebbero indotto Domenico Illiano, gestore della ditta di traslochi di cui è titolare la moglie Rosa Cervelli, a promettere e successivamente a corrispondere loro indebitamente la somma complessiva di lire 50 milioni, con due distinti pagamenti, uno di venti milioni e l'altro di trenta milioni fatti direttamente al Panico che riceveva materialmente il denaro dallo stesso Illiano. Ciò al fine di concedere alla ditta Cervelli il rinnovo per altri due anni di un contratto d'appalto già stipulato con il comune di Taranto per il servizio di fornitura, manovalanza e mezzi di trasporto, rinnovo avvenuto con delibera n. 87 del 19 gennaio 1996, emanata dalla giunta comunale presieduta dal sindaco De Cosmo (in Taranto sino al 13 febbraio 1996).
Il secondo capo di imputazione concerne il delitto di cui agli articoli 110, 81 317 del codice penale perché in concorso come sopra, il De Cosmo in qualità di sindaco facente funzioni del comune di Taranto, abusando dei propri poteri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avrebbe indotto Domenico Illiano a promettere e successivamente a versare loro la somma di lire 30 milioni in contanti che veniva materialmente consegnata al Panico, per garantire la effettiva esecuzione dei lavori previsti dal contratto di facchinaggio e trasporto stipulato tra il comune di Taranto e la ditta Cervelli in data 9 febbraio 1996 (in Taranto sino al 20 marzo 1996).
Entrambi i fatti sono stati denunciati il 2 luglio 1997.
Nella sua ordinanza di custodia cautelare il G.I.P. svolge un diffuso e particolareggiato esame dei documenti processuali articolando lo stesso in vari capitoli: denuncia e interrogatori resi dal proponente Domenico Illiano, esame delle registrazioni audio, esito delle indagini di Polizia giudiziaria. Quindi si sofferma sulla qualificazione giuridica dei fatti ed infine sulle esigenze della custodia cautelare nelle previsioni delle lettere a) e c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove nonché in relazione al concreto pericolo di reiterazione di analoghi delitti in connessione espressa a reati particolarmente gravi e commessi in data recente.
In particolare l'ordinanza si sofferma sui colloqui che l'Illiano, parte lesa, ha tenuto con il Panico, provvedendo a effettuarne di nascosto la registrazione. Da tali colloqui risultano non solo numerosi riferimenti al sindaco e all'onorevole Cito, ma anche riscontro della consegna della somma di lire 30 milioni, asseritamente destinata all'onorevole Cito. Le registrazioni hanno inoltre trovato riscontro nella cadenza e nel contenuto degli atti amministrativi relativi all'aggiudicazione dell'appalto (in particolare il giudice segnala la «singolarità» della procedura adottata dal comune che prima bandì una nuova gara d'appalto e poi, in modo immotivato e repentino, rinnovò il contratto già esistente con la ditta Cervelli). Vi sono inoltre riscontri dei prelievi effettuati dall'Illiano in occasione degli asseriti pagamenti agli indagati.
L'ordinanza mette inoltre in evidenza le strettissime connessioni che l'onorevole Cito, anche dopo essere cessato dalla carica di sindaco, ha continuato a mantenere con l'amministrazione comunale di Taranto. Egli, infatti, sospeso dalla carica di sindaco a partire dal 18 dicembre 1995, a causa del rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti per il reato di concorso in associazione mafiosa rassegnava le sue dimissioni in data 21 aprile 1996 al fine di presentare la sua candidatura alle elezioni politiche. In data 22 aprile e 11 maggio 1996 veniva comunque nominato assessore alla Polizia municipale e ai lavori pubblici nonostante le diffide del prefetto. Infine, veniva eletto deputato nell'aprile 1996.
Quanto alle esigenze cautelari il G.I.P. mette in evidenza le situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova che derivano dall'enorme influenza nei confronti dei dipendenti comunali che, in virtù dei rispettivi ruoli, continuano a detenere gli indagati. Il giudice ravvisa, inoltre, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in virtù del «vero e proprio sistema di diffusa illiceità, caratterizzato da una vera e propria prassi operativa» che vedeva interessati sia il De Cosmo sia l'onorevole Cito e in virtù dei numerosi procedimenti penali e delle numerose condanne pendenti nei confronti del secondo.
Dopo l'invio dell'ordinanza di custodia cautelare il G.I.P. di Taranto ha trasmesso ulteriori documenti relativi agli interrogatori degli imputati nei cui confronti era stata eseguita la misura cautelare e di ulteriori persone informate sui fatti. Da tale documentazione risultano sostanzialmente confermati i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari alla base della ordinanza in questione.
Gli indagati hanno negato ogni addebito tendendo ad accreditare la tesi secondo cui il denaro sarebbe stato percepito dal Panico (in una misura minore rispetto a quanto prospettato dall'accusa) in virtù di una sua iniziativa millantatoria personale, senza che fossero minimante coinvolti tanto il De Cosmo quanto l'onorevole Cito con il quale, in particolare, il Panico non avrebbe avuto nessun rapporto in virtù di un'antica ruggine familiare.
Da numerosi riscontri risulta invece in primo luogo non fondata la tesi secondo cui il Panico, cognato dell'onorevole Cito, fosse del tutto estraneo - cosi come tanto il primo, quanto il secondo hanno sostenuto - al movimento politico e, in generale, all'entourage del deputato indagato. In secondo luogo, sempre dagli interrogatori delle persone informate sui fatti (cfr. in particolare quelli dei signori Secondo e Coda) risultano altresì sconfessate sia la tesi secondo cui gli amministratori del comune fossero del tutto estranei alle determinazioni relative al rinnovo dei contratti (secondo gli indagati asseritamente riservate ai tecnici) sia quella secondo cui non vi fosse alcun rapporto di consuetudine tra l'Illiano da un lato e il De Cosmo e l'onorevole Cito dall'altro.
Si tratta indubbiamente di indizi. Essi sono tuttavia tali da confermare il complessivo quadro accusatorio nei confronti dell'onorevole Cito. Non può tacersi, infine - con riferimento al pericolo di inquinamento delle prove -, il fatto che recentemente l'Illiano ha subito un grave attentato dinamitardo alle sue attrezzature di lavoro. Non vi sono elementi per collegare tale attentato alla sua testimonianza: esso è tuttavia un indice del clima complessivo nel quale l'intera vicenda si svolge.

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La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha espresso, a maggioranza il parere che debba essere concessa la richiesta autorizzazione a procedere all'arresto dell'onorevole Giancarlo Cito.
Tale decisione è stata assunta nella piena consapevolezza della gravità del fatto di proporre l'arresto di un parlamentare.
È il caso di rammentare che, in proposito, acquista rilevanza soprattutto la valutazione dell'esistenza o meno di un fumus persecutionis che solo può autorizzare il diniego o la concessione della chiesta autorizzazione.
Com'è noto, il concetto di fumus è stato così definito in dottrina: «tutti quegli elementi e indizi che possono far ritenere che l'imputazione sia stata elevata falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua attività politica o che comunque si proceda contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche» (cfr. G. LONG, Commento all'articolo 68, in Commentario alla Costituzione a cura di Branca, Bologna, 1986, 229).
Non appare consentito alla Camera, infatti, alla stregua dell'attuale quadro costituzionale, soprattutto dopo la riforma costituzionale del 1993, svolgere un esame del merito dell'accusa nel senso di pervenire ad un giudizio di eventuale discolpa o di affermazione di responsabilità in quanto, se così operasse, invaderebbe il campo riservato alla autorità giudiziaria con inammissibile esproprio di potere.
Ciò non di meno l'esame per così dire di merito può essere effettuato sia pure in termini affievoliti al solo ed esclusivo fine di rilevare l'eventuale sussistenza del richiamato fumus persecutionis.
Orbene, la Giunta ha escluso che, nella specie, risultino fatti idonei a far ritenere o semplicemente presumere la sussistenza di inimicizia tra l'Autorità giudiziaria richiedente e l'incolpato, essendo del tutto infondato e pretestuoso l'assunto del parlamentare in ordine ad un preteso malanimo nei suoi confronti da parte dei magistrati della Procura di Taranto, in quanto già condannato e più volte processato per reati gravissimi, fra cui anche quello di cui all'articolo 416-bis c.p., che ne provocò la sospensione dalla funzione di Sindaco.
Ovviamente, e come detto, i limiti della verifica del merito in questa sede sono ben diversi di ben diversa e più limitata pregnanza di quelli propri della sede giudiziaria. Epperò rileva che:
a) non è punto discutibile, la esistenza a carico del parlamentare di gravi indizi di reità in ordine all'accusa di concussione continuata, la quale è, come agevolmente si comprende, oggettivamente e soggettivamente grave.
Dalla stessa ordinanza emerge un complesso quadro concussivo che faceva capo all'onorevole Cito prima come sindaco e poi come sostanziale dominus degli interessi che muovevano, per così dire, l'appetizione concussiva tramite il di lui cognato, Panico Giuseppe, ora coimputato e per mezzo del suo successore sindaco, Gaetano De Cosmo, che appare un attivo strumento nel mantenere la rete di potere e di illegittimità nonostante il trasferimento dell'onorevole Cito all'incarico di assessore. Al riguardo oltre i puntuali riferimenti specifici del denunciante Illiano vi sono i riscontri di riferimento delle registrazioni audio e gli episodi specifici di interventi diretti del medesimo onorevole Cito. Si ripete che, in questa sede, doverosamente e necessariamente ci si limita a siffatte generali considerazioni poichè il loro accertamento particolare rientra nello spettro esclusivo dell'attività dell'Autorità giudiziaria.
b) ricorre anche l'altra condizione del pericolo dell'inquinamento delle fonti di prova o di perturbazione della indagine in corso (la qualità dell'agente, l'accertato intreccio collusivo-corruttivo tra politica e affarismo criminale; il controllo che il parlamentare ed i suoi soci esercitano sull'ambiente).

Non è condivisibile la tesi - che pure è stata sostenuta nell'ambito della Giunta - del supposto bilanciamento fra gravità della condotta ed il bene della tutela della pienezza del «plenum» assembleare, con una prevalenza di tale bene su ogni altra considerazione relativa alle esigenze di diversa indole poste a base della misura coercitiva della libertà del parlamentare.
La conseguenza estrema cui tale orientamento condurrebbe - è questa una ragionevole verifica della infondatezza della tesi - sarebbe quella della sostanziale inconcedibilità in assoluto dell'autorizzazione all'arresto di un membro del Parlamento. Il che non è sostenibile perchè esplicitamente contraddetto dalla chiara formulazione dell'articolo 68 Costituzione, che espressamente prevede «l'arrestabilità» del parlamentare, subordinando soltanto la esecuzione del provvedimento coercitivo all'autorizzazione del Parlamento. Peraltro va ricordato che quest'ultimo, in tutti i casi sottoposti al suo esame, anche nel tempo in cui la norma, nella vigenza della previsione della generale autorizzazione a procedere, era soggetta a più restrittiva applicazione, anche quando non ha autorizzato l'arresto ha comunque riconosciuto, in linea di principio, la concedibilità alla esecuzione di tale misura.
D'altronde, se si volesse ritenere che solo la eccezionale gravità dei fatti (la genericità del riferimento rende estremamente disagevole la determinazione del concetto della eccezionale gravità) attribuiti al parlamentare possa giustificare il sacrificio della sua libertà personale, senza alcuna considerazione di altri elementi, si potrebbe sostenere che anche una incolpazione palesemente infondata e, perciò, chiaramente persecutoria dovrebbe, per la sola sua astratta gravità, consentire una irragionevole ed addirittura illegittima misura coercitiva.
Il criterio di valutazione, quindi, rimane solo quello del fumus persecutionis.
Ora, a parte le considerazioni più sopra svolte, va sottolineato che, nella specie, sul punto della limitazione della libertà personale dell'onorevole Cito si è espresso il P.M. che ha chiesto la misura, il G.I.P. che l'ha concessa, altro G.I.P. che ha respinto la richiesta di revoca proposta dagli altri coimputati e, quel che è più, anche il Tribunale del riesame, specificamente adito sulla questione «de libertate» sollevata dagli altri arrestati.
La convinta e motivata uniformità dei giudizi e delle valutazioni espresse sul medesimo tema da varie e diverse Autorità giudiziarie esclude qualsiasi ipotesi di persecuzione, a meno che non si voglia immaginare o per dir meglio suscitare dal nulla una sorta di congiura «anti-Cito» posta in essere dall'intero «sistema giustizia» di Taranto. Il che è davvero arduo e addirittura impossibile sostenere.
Per tutti questi motivi la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Cito.

Silvana DAMERI, Relatore.


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