Doc. IV, n. 7-A





Onorevoli Colleghi! - La presente relazione riguarda una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti dell' onorevole Tiziana Parenti.
Gli atti riguardano alcune intercettazioni che, essendo state disposte ed effettuate sull'utenza intestata ad Angelo Piccolo e del colonnello Riccio, hanno portato alla registrazione di conversazioni del deputato Parenti.
Va osservato innanzitutto che dai documenti inviati dalla Procura di Genova risulta che la stessa polizia giudiziaria solo per alcune delle conversazioni ha fornito una sommaria trascrizione del contenuto della conversazione stessa, mentre per altre si è limitata ad indicare l'esistenza della telefonata.

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In primo luogo occorre affrontare la questione della competenza della Camera con riferimento a questo tipo di domande di autorizzazione.
Al riguardo va osservato che la Procura della Repubblica di Genova ha deciso la trasmissione degli atti al fine di consentire alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di poter esaminare la questione nell'ambito delle sue attribuzioni in tema di «...intercettazioni, in qualsiasi forma».
Com'è noto, questa è l'espressione adoperata dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione in tema di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche.
Com'è altresì noto, a partire dal decreto-legge n. 116 del 1996, in ciascuno della serie dei decreti-legge che recavano disposizioni urgenti per l'attuazione del citato articolo 68 della Costituzione (l'ultimo dei quali, il n. 555 del 1996, è definitivamente decaduto per mancata conversione) era contenuta una specifica norma (l'articolo 5) che disciplinava l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni. Peraltro, proprio nell'ambito dell'iter di conversione del decreto-legge n. 555 del 1996, la Camera ebbe ad approvare a larga maggioranza il testo del citato articolo 5 (che non fu però approvato entro i termini dal Senato).
Decaduto l'ultimo dei decreti-legge, si è venuta a creare una qualche incertezza normativa.
Per tale motivo il procuratore della Repubblica di Genova ha ritenuto di sottoporre il quesito in via preventiva al Presidente della Camera. Il Presidente ha investito a sua volta della questione la Giunta, nell'ambito della quale è prevalsa l'opinione, sia pure non unanime, secondo cui l'autorizzazione fosse da ritenersi dovuta. Tale opinione è stata fatta propria dal Presidente della Camera, che l'ha comunicata al Procuratore di Genova.
Invero, in assenza di una qualsiasi legge ordinaria che regoli la materia e di una specifica modifica costituzionale, era teoricamente possibile affrontare il problema, nell'ambito del procedimento penale, con un'operazione di interpretazione della norma costituzionale.
È sembrato, invece, logico ed istituzionalmente più corretto evitare che un'interpretazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dal cui esito possono risultare determinati i limiti di reciproche attribuzioni di differenti organi dello Stato, venisse risolta puramente e semplicemente mediante un atto dell'autorità giudiziaria.
Si è, dunque, correttamente ritenuto, da parte della Procura di Genova, che una siffatta questione interpretativa debba essere affidata a ciascuno degli organi titolari delle attribuzioni, lasciando cosi aperta l'eventualità di un ricorso alla Corte costituzionale.
Quanto alla valutazione della Giunta e della Presidenza della Camera, essa e apparsa fondata sia sul tenore letterale dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che, come si è già ricordato, fa espresso riferimento alle intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma», sia sul fatto che l'articolo 5 dell'ormai decaduto decreto-legge n. 555 del 1996 e di quelli che lo hanno preceduto, che recava espressamente tale prescrizione, costituiva - come recitava espressamente il titolo - «attuazione» del citato articolo 68 e dunque esplicitazione di un obbligo già di per sé contenuto nella suddetta norma costituzionale.
Inoltre, si è ritenuto che una siffatta interpretazione sia conforme alla ratio del citato comma 3 dell'articolo 68, il cui disposto potrebbe facilmente venire aggirato qualora fosse possibile effettuare, senza alcuna autorizzazione, intercettazioni su interlocutori abituali di un deputato, con lo scopo di intercettare il deputato stesso.

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Ciò premesso, la Giunta osserva che nel caso di specie non vi è alcun elemento di norma di diritto sostanziale o processuale su cui possa essere fondato un giudizio positivo per la concessione dell'autorizzazione.
Invero, tali registrazioni, a prescindere dall'assoluta carenza di elementi a favore dell'esigenza di utilizzazione forniti alla Camera da parte della Procura di Genova, lungi dall'interessare direttamente una posizione processuale dell'onorevole Parenti, appaiono assolutamente ininfluenti nel procedimento in corso presso l'autorità giudiziaria di Genova e inoltre, per il loro stesso contenuto, appaiono inutilizzabili in distinti procedimenti penali a norma dell'articolo 270 del codice di procedura penale.
Peraltro, la avvenuta diffusione parziale del contenuto delle registrazioni, pendente la richiesta di autorizzazione, ha costituito una grave lesione della sfera di riservatezza e della libertà di svolgimento della funzione parlamentare da parte del deputato in questione, che costituiscono il fondamento della tutela rafforzata di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Anche a questo riguardo la pronuncia della Camera si impone anche per evitare ulteriori illegittime utilizzazioni di tali registrazioni.
Sulla base di tali argomenti nella seduta del 17 settembre 1997 la Giunta ha deciso di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti dell'onorevole Parenti.

Carmelo CARRARA, Relatore.


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