All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Genova, 25 luglio 1997.
In relazione alla nota del mio ufficio in data 11 giugno 1997 ed alle Sue note del 3 e 22 luglio 1997, Le invio gli atti relativi a quelle intercettazioni che, essendo state disposte ed effettuate sull'utenza intestata ad Angelo Piccolo, hanno portato alla registrazione di conversazioni del deputato Tiziana Parenti.
Come Ella vedrà, la polizia giudiziaria solo per alcune delle conversazioni ha fornito una sommaria trascrizione del contenuto della conversazione stessa, per altre si è limitata ad indicare l'esistenza della telefonata.
Sono a disposizione della Giunta per le autorizzazioni a procedere i nastri delle registrazioni e sarà mia cura - se richiesto - inviarle immediatamente.
Preciso che la trasmissione degli atti avviene al fine di consentire alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di poter esaminare la questione dell'ambito delle sue attribuzioni in tema di «...intercettazioni, in qualsiasi forma».
In assenza di una qualsiasi legge ordinaria che regoli la materia, era teoricamente possibile affrontare il problema, nell'ambito del procedimento penale, con un'operazione di interpretazione della norma costituzionale.
È sembrato, invece, logico ed istituzionalmente più corretto evitare che un'interpretazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dal cui esito possono risultare determinati i limiti di reciproche attribuzioni di differenti organi dello Stato, venisse risolta puramente e semplicemente mediante un atto dell'autorità giudiziaria. E far sì che una siffatta questione interpretativa sia affidata a ciascuno degli organi titolari delle attribuzioni medesime, lasciando così aperta l'eventualità di un ricorso alla Corte costituzionale.
Voglia accogliere i miei migliori saluti.
rif.: proc. n. 526/96/21, 2979/96/21, 4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21, 1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21, 1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21
IL PUBBLICO MINISTERO
Letti gli atti relativi al procedimento n. 526/96/21, 2979/96/21 (al quale sono stati uniti i procedimenti n. 4676/96/21, 1660/97/21, 1661/97/21, 1662/97/21, 1663/97/21, 1664/97/21, 1665/97/21, 1666/97/21, 1667/97/21, 4643/96/21, 829/97/21).
che sono state disposte intercettazioni telefoniche sulle utenze n. 0182/970515 intestata a Piccolo Angelo e 019/90208 intestata a Riccio Michele;
che nel corso delle stesse intercettazioni sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche nelle quali uno degli interlocutori è un membro della Camera dei deputati:
utenza 0182/970515 intestata a Piccolo Angelo
(si omette l'elenco)
utenza 019/90208 intestata a Riccio Michele
(si omette l'elenco)
che la valutazione sulla rilevanza probatoria delle suddette conversazioni deve essere opportunamente rimessa al giudizio del giudice per le indagini preliminari, non potendosi allo stato escludere che dal contraddittorio con la difesa, nella sede indicata nell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, emergano profili di rilevanza nell'interesse delle persone sottoposte alle indagini;
che a mente dell'articolo 68 della Costituzione il disposto dei verbali delle registrazioni delle conversazioni di cui sopra (legittimamente intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terzi e su utenze intestate e in uso a persone non investite di mandato parlamentare) presuppone l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene;
che tale interpretazione estensiva del dettato costituzionale consente di assicurare la massima tutela dell'esercizio del mandato parlamentare con particolare riguardo alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche;
che la suddetta interpretazione trova altresì conforto nel fatto che il legislatore con decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (reiterato con altro decreto ancorché poi non convertito in legge) ha reso esplicito tale principio di diritto, direttamente desumibile dal dettato costituzionale;
visti gli articoli 68, comma 3, della Costituzione, 268 del codice di procedura penale
lo stralcio delle conversazioni telefoniche sopra indicate e dei brogliacci e delle trascrizioni informali ad esse relative e la trasmissione degli stessi in copia al Signor Presidente della Camera dei deputati per le determinazioni di sua competenza in ordine alla eventuale autorizzazione al deposito ed alla utilizzazione ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale.
Manda alla Segreteria per l'esecuzione.
Genova, 5 maggio 1997.
Vito Monetti
(Procuratore capo f.f.)
Corrado Lembo
(Sost. proc. nazionale antimafia appl. alla procura di Genova)
Pio Macchiavello
(Sostituto procuratore)
Anna Canepa
(Sostituto procuratore)
Francesca Nanni
(Sostituto procuratore)
Frontespizio |