Onorevoli Colleghi, con provvedimento del 22 agosto 1996 il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia Dott. Silvio Bonfigli chiedeva l'autorizzazione a procedere al sequestro di corpo di reato di cui al procedimento penale 136/96 mod. 44 a carico di ignoti, da effettuarsi nei confronti dell'onorevole Umberto Bossi.
La vicenda da cui è scaturito il succitato procedimento penale, e che a suo tempo ha avuto una discreta eco sui mezzi d'informazione, è quella del presunto complotto ai danni della Lega Nord da parte del SISMI, «denunciato» dall'on.le Bossi in un intervista resa al quotidiano «Il Corriere della sera» in data 12 agosto 1996.
In tale intervista l'onorevole Bossi affermava di essere in possesso di una deposizione resa da tale colonnello Ciera, appartenente al dipartimento D del SISMI, in cui quest'ultimo rivelava un progetto, elaborato dal SISMI, inerente un attentato da compiersi ai danni di una sede di banca sita in una città del nord al fine di attribuirne la responsabilità alla Lega Nord.
Nei giorni successivi all'intervista in questione l'onorevole Bossi rilasciava diverse dichiarazioni agli organi d'informazione in cui, in buona sostanza, veniva smentito il contenuto dell'intervista stessa.
Al fine di chiarire la vicenda, anche atteso il tenore contraddittorio delle dichiarazioni rese quali persone informate sui fatti dal giornalista Fabio Cavalera (autore dell'intervista) e Daniele Vimercati (presente alla circostanza), l'onorevole Bossi veniva invitato (con provvedimento del 13 agosto 1996 notificato a mani in pari data) ad esibire la documentazione in suo possesso (quale corpo del reato o, comunque, cosa pertinente al reato ed utile al proseguimento delle indagini) nonché a presentarsi dinnanzi al pubblico ministero procedente ai sensi dell'articolo 377 del codice di procedura penale.
Entrambi gli inviti rimanevano inevasi da parte dell'onorevole Bossi che, in sede di notifica, rifiutava di consegnare la documentazione richiesta, ed ometteva, altresì, di presentarsi (senza addurre alcun giustificato motivo) all'audizione prevista per il giorno 16 settembre 1996.
Nuovamente citato per il giorno 19 settembre 1996 l'onorevole Bossi ancora una volta non si presentava senza addurre alcun giustificato motivo.
La Giunta ritiene che l'autorizzazione all'esecuzione del sequestro del documento in questione vada concessa.
Non risulta, infatti, ravvisabile alcun intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Bossi da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Ciò anche atteso che l'attività d'indagine della stessa appare volta al chiarimento di una vicenda denunciata dall'onorevole Bossi stesso in cui, peraltro, la parte politica di cui egli è autorevole esponente risulterebbe vittima di un complotto.
D'altro canto la disponibilità da parte del magistrato procedente del documento in questione, risulta, con ogni evidenza, rilevante, se non centrale, ai fini dell'accertamento dei fatti.
Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha ritenuto, a maggioranza, di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento richiesto nei confronti dell'onorevole Bossi sia concessa.
Michele SAPONARA, relatore.
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