All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma
Ai sensi degli artt. 68 comma 2 Cost., 3 comma 1 decreto-legge 10/7/1996 n. 357, 253 segg. c.p.p. si richiede l'autorizzazione a procedere al sequestro del corpo di reato per cui si procede nell'ambito del proc. pen. n. 1336/96 mod. 44, sequestro da effettuarsi nei confronti dell'on. Umberto Bossi, deputato al Parlamento italiano.
I fatti sui quali si fonda la presente richiesta possono così essere brevemente riassunti.
In data 12 agosto 1996 la DIGOS della Questura di Brescia trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia una segnalazione relativa ad un articolo di stampa pubblicato sul Quotidiano «il Corriere della Sera» riportante una intervista rilasciata dall'on. Umberto Bossi al giornalista Fabio Cavalera.
Nell'intervista l'on. Bossi dichiarava di essere in possesso di un documento contenente una deposizione di tale colonnello Ciera, appartenente al Dipartimento «D» del SISMI, resa al Comitato Parlamentare di controllo sull'operato dei Servizi Segreti, deposizione nella quale, tra l'altro l'ufficiale riferiva di un progetto del SISMI relativo ad un attentato da compiere nella sede di una banca di una città del Nord, per attribuirne le responsabilità alla Lega Nord.
A seguito della suddetta segnalazione questo Ufficio, con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13 agosto 1996, apriva un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 270 bis, 323, 328, 476, 656 c.p.
Nell'ambito delle indagini preliminari venivano sentite, in qualità di persone informate sui fatti, il giornalista Fabio Cavalera del «Corriere della Sera» - autore dell'articolo pubblicato il 12 agosto 1996 - ed il giornalista Daniele Vimercati, presente alla intervista resa dall'on. Bossi al Cavalera il 11 agosto 1996.
Al fine di meglio chiarire il senso delle affermazioni rese dall'on. Bossi nel suddetto articolo, anche alla luce di quanto dallo stesso dichiarato in varie interviste rese agli organi di informazione nei giorni 12, 13, 14 e 15 agosto (interviste nelle quali il parlamentare sostanzialmente «smentiva» quanto riportato dal Corriere della Sera il 12 agosto 1996), si rendevano necessari, da una parte l'acquisizione del documento richiamato dall'on. Bossi al fine di verificarne la paternità ed il contenuto, dovendosi lo stesso considerare corpo del reato o comunque cosa pertinente ai reati per i quali si procede ed utile all'accertamento dei fatti, dall'altra l'audizione dello stesso On. Bossi quale persona informata sui fatti.
A tal fine con provvedimento del 13 agosto 1996, notificato in pari data a mani dell'on. Bossi, il parlamentare veniva invitato ad esibire la documentazione in suo possesso nonché a presentarsi quale persona informata sui fatti ex articolo 377 c.p.p. in data 16 agosto 1996 dinanzi al P.M. procedente.
In sede di notifica dell'atto l'on. Bossi si rifiutava di consegnare il documento richiesto «riservandosi» di trasmetterlo nei giorni successivi alla Autorità giudiziaria procedente (vds. relazione di servizio DIGOS Brescia del 14 agosto 1996).
In data 16 agosto 1996, l'on. Bossi non si presentava dinanzi a questo P.M. né adduceva alcun legittimo impedimento così come previsto dall'articolo 377 c.p.p.
Si provvedeva quindi a nuova citazione del parlamentare per il giorno 19 agosto 1996 notificando il relativo decreto in data 17 agosto 1996 a mani dello stesso Bossi.
Anche in tale circostanza l'on. Bossi non si presentava dinanzi alla A.G. senza addurre alcun legittimo impedimento.
Alla luce delle suesposte circostanze il sottoscritto sost. proc. dott. Silvio Bonfigli,
1. rilevata la assoluta necessità di acquisire il documento richiamato nell'intervista dell'11 agosto 1996 ed in possesso dell'on. Bossi, documento necessario per l'ulteriore corso delle indagini in quanto corpo di reato o comunque cosa pertinente ai reati per i quali si procede ed utile all'accertamento dei fatti,
2. considerata la necessità, attraverso l'acquisizione del documento, di verificare il contenuto nonché di risalire, ove possibile, alla paternità dello stesso,
3. rilevato come, alla data odierna, l'on. Bossi pur invitato con provvedimento del 13/8/1996 alla consegna, non abbia trasmesso il documento di cui sopra,
Visti gli artt. 68 comma 2 Cost., 3 decreto-legge 10/7/1996 n. 357, 253 segg. c.p.p.,
l'autorizzazione ad eseguirsi l'allegato decreto di sequestro del documento di cui all'intervista resa dall'on. Bossi al quotidiano «Il Corriere della Sera» in data 12 agosto 1996 in quanto corpo di reato o comunque cosa pertinente ai reati di cui al procedimento penale nr. 1366/96 mod. 44.
(si omette l'elenco degli atti allegati).
Brescia 19/8/1996.
VISTO,
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giancarlo Tarquini
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