Onorevoli Colleghi, con provvedimento del 22 agosto 1996 il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia Dott. Silvio Bonfigli chiedeva l'autorizzazione a procedere all'accompagnamento coattivo dell'onorevole Umberto Bossi, deputato al Parlamento italiano, quale persona informata sui fatti nell'ambito del procedimento penale nr. 1336/96 a carico di ignoti.
La vicenda da cui è scaturito il succitato procedimento penale, e che a suo tempo ha avuto una discreta eco sui mezzi d'informazione, è quella del presunto complotto ai danni della Lega Nord da parte del SISMI, «denunciato» dall'onorevole Bossi in un'intervista resa al quotidiano «Il Corriere della sera» in data 12 agosto 1996.
In tale intervista l'onorevole Bossi affermava di essere in possesso di una deposizione resa da tale colonnello Ciera, appartenente al dipartimento D del SISMI, in cui quest'ultimo rivelava un progetto, elaborato dal SISMI, inerente un attentato da compiersi ai danni di una sede di banca sita in una città del nord al fine di attribuirne la responsabilità alla Lega Nord.
Nei giorni successivi all'intervista in questione l'onorevole Bossi rilasciava diverse dichiarazioni agli organi d'infor- mazione in cui, in buona sostanza, ve- niva smentito il contenuto dell'intervista stessa.
Al fine di chiarire la vicenda, anche atteso il tenore contraddittorio delle dichiarazioni rese quali persone informate sui fatti dal giornalista Fabio Cavalera (autore dell'intervista) e Daniele Vimercati (presente alla circostanza), l'onorevole Bossi veniva invitato (con provvedimento del 13 agosto 1996 notificato a mani in pari data) ad esibire la documentazione in suo possesso (quale corpo del reato o, comunque, cosa pertinente al reato ed utile al proseguimento delle indagini) nonché a presentarsi dinnanzi al pubblico ministero procedente ai sensi dell'articolo 377 del codice di procedura penale.
Entrambi gli inviti rimanevano inevasi da parte dell'onorevole Bossi che, in sede di notifica, rifiutava di consegnare la documentazione richiesta, ed ometteva, altresì, di presentarsi (senza addurre alcun giustificato motivo) all'audizione prevista per il giorno 16 settembre 1996.
Nuovamente citato per il giorno 19 agosto 1996 l'onorevole Bossi ancora una volta non si presentava senza addurre alcun giustificato motivo.
Le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi nell'intervista al «Corriere della sera» non rientrano tra quelle ritenute insindacabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione.
Appare fuor di dubbio, infatti, che, da un lato, non sono state espresse opinioni bensì rappresentato un asserito fatto storico e che ciò è avvenuto in un ambito estraneo alle funzioni parlamentari garantite dalla carta costituzionale. Non risulta, comunque, ravvisabile alcun intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Bossi da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Ciò anche atteso che l'attività d'indagine della stessa appare volta al chiarimento di una vicenda denunciata dall'onorevole Bossi stesso in cui, peraltro, la parte politica di cui egli è autorevole esponente risulterebbe vittima di un complotto.
D'altro canto l'audizione dell'onorevole Bossi risulta, con ogni evidenza, rilevante ai fini della prosecuzione delle indagini.
Sulla scorta di tali considerazioni la Giunta ha ritenuto, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di accompagnamento coattivo nei confronti dell'onorevole Bossi sia concessa.
Michele SAPONARA, Relatore.
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