Doc. IV, n. 2




All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Roma, lì 6 giugno 1996.

Si trasmette per quanto di competenza l'ordinanza emessa da questo Tribunale, in data 31 maggio 1996, con la quale si dispone l'accompagnamento coattivo dell'onorevole Maurizio Gasparri, affinché renda testimonianza nel procedimento penale n. 615/95 R.G. nei confronti di Schiada Luca + altri per tentato plurimo omicidio ed altro.
In attesa delle determinazioni di codesta onorevole Assemblea, alle quali si è subordinata l'esecuzione del provvedimento ablatorio de quo agitur, si saluta e si ringrazia.

Il Presidente della VI sezione
penale del Tribunale di Roma

Mario Almerighi

Si allegano, oltre ai documenti richiamati nell'ordinanza in data 31 maggio 1996, i verbali di udienza nei quali si sono disposti i rinvii e il decreto che dispone il rinvio.

ORDINANZA

Il Tribunale, Sezione VI penale, 2 Collegio:
ritenuto che all'udienza odierna si doveva assumere la testimonianza di Maurizio Gasparri, deputato al Parlamento, nel procedimento penale n. 615/95 R.G. Trib., per tentativo d'omicidio e altro;
che il Gasparri non è comparso all'udienza;
che nella giornata di ieri, 30 maggio 1996, giusto quanto emerge dalla relazione di servizio del vice ispettore Angelo Maisto della Polizia di Stato, trasmessa con nota della questura di Roma n. 050022/96/DIGOS/5 Sez./06/57 in data 30 maggio 1996, il Gasparri ha rifiutato di ricevere la citazione e comparire;
che il rifiuto opposto alla ricezione dell'atto implica che deve considerarsi avvenuta la relativa notificazione;
che, in precedenza, il Gasparri è stato renitente altre due volte alla citazione (7 febbraio 1996 e 16 aprile 1996, presentando, in questa seconda occasione, giustificazione per impossibilità a comparire);
considerato che la testimonianza del Gasparri è rilevante e necessaria, tanto che per tre volte il dibattimento subisce rinvii a causa della mancata comparizione del testimonio;
che l'atteggiamento assunto dal Gasparri e concretatosi nel rifiuto di ricevere la notificazione è incompatibile con la volontà di comparire;
che, pertanto, si rende necessario, al fine di evitare ulteriori dilazioni, ricitare il testimonio disponendone l'accompagnamento coattivo ex articolo 133 del codice di procedura penale;
che, in considerazione dello status di parlamentare del Gasparri è necessario sospendersi il dibattimento in attesa dell'autorizzazione della Camera di appartenenza;

PER QUESTI MOTIVI

rinvia il dibattimento all'udienza del 26 giugno 1996, ore 9,00;
dispone la citazione con accompagnamento coattivo dell'onorevole Maurizio Gasparri per tale udienza;
subordina l'esecuzione di questo provvedimento all'autorizzazione della Camera dei deputati, alla cui Presidenza, a cura della Cancelleria, sarà trasmessa la presente ordinanza nella quale è involuta la richiesta di autorizzazione, in uno con la nota DIGOS - Questura Roma e la relazione di servizio citate in motivazione.

Roma, 31 maggio 1996.

Il Presidente
Mario Almerighi

I Giudici:
(firme illegibili)


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