Doc. II-bis, n. 1




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La verifica dei poteri e l'accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità sono attualmente disciplinati da un regolamento interno della Giunta delle elezioni, approvato da quest'ultima nel 1962, senza intervento di altri organi della Camera, né in particolare dell'Assemblea.
Nel 1971 la Camera dei deputati ha adottato il proprio nuovo Regolamento, che nella parte riguardante la Giunta delle elezioni (articolo 17) è giunto sino a noi immutato.
L'articolo 17 del Regolamento della Camera dispone tra l'altro, al comma 2, che la Giunta esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le stesse modalità di approvazione del Regolamento generale: di qui un primo motivo per riformare il regolamento interno del 1962 al fine di approvarlo, con la procedura prescritta dal Regolamento della Camera, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera stessa e con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con le conseguenze proprie in termini di collocazione tra le fonti normative.
Nel merito poi, lo stesso articolo 17 del Regolamento della Camera prescrive che nel procedimento avanti alla Giunta delle elezioni sia assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità: si tratta di princìpi che richiedono un compiuto recepimento regolamentare nonché una specifica normativa che consolidi le prassi e le interpretazioni più recenti. Ne discende così un secondo motivo di revisione del regolamento interno del 1962.
Altri elementi sollecitano inoltre una riforma regolamentare. Così, l'esperienza di trent'anni ha portato allo stratificarsi di prassi operative o interpretative che, se da un lato hanno colmato le lacune del regolamento interno ovvero l'hanno in più parti integrato, dall'altro lato attendono per vari aspetti di emergere a livello normativo. Sullo stesso piano si pongono una serie di questioni specifiche che evidenziano problematiche irrisolte, le quali non possono essere affrontate se non nell'ambito di una nuova stesura del regolamento. Si evidenzia inoltre l'esigenza di incrementare la trasparenza e l'efficienza dell'azione della Giunta, nonché di adeguare il regolamento interno alla riforma elettorale.
A fronte di tali esigenze la Giunta, all'indomani delle elezioni del 21 aprile 1996, ha preso atto della necessità di integrare il vigente regolamento interno, ed è quindi pervenuta alla deliberazione del 24 luglio 1996 in materia di istruttoria e contraddittorio in sede di verifica dei poteri: tale delibera è stata sottoposta all'esame della Giunta per il Regolamento, che si è espressa su di essa favorevolmente nella seduta del 31 luglio 1996. Con le stesse finalità la Giunta è pervenuta alla propria deliberazione del 14 maggio 1997, con la quale ha disciplinato la materia dell'istruttoria e del contraddittorio nei giudizi di compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche e degli uffici ricoperti dai deputati.
In tale quadro la Giunta ha quindi rilevato la necessità di pervenire a una più ampia riforma del regolamento interno, che possa conseguire l'approvazione dell'Assemblea in applicazione dell'articolo 17 del Regolamento della Camera: la Giunta ha quindi costituito al suo interno un apposito Comitato incaricato dell'elaborazione del progetto di nuovo regolamento parlamentare per la verifica dei poteri. Tale Comitato, all'esito dei propri lavori, ha presentato una proposta organica, vertente in particolare sui rapporti tra Giunta ed Assemblea, sul quorum per la validità delle deliberazioni, sulla pubblicità dei lavori e sul regime di accessibilità agli atti, sulle procedure del contraddittorio e di individuazione delle parti interessate, nonché sul procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza dal mandato parlamentare.
Il testo del Comitato è stato quindi approvato con modificazioni dalla Giunta delle elezioni a seguito di un esame svoltosi in varie sedute, e si è tradotto nella proposta che ora si sottopone all'esame della Giunta per il Regolamento. Tale testo in sintesi mira a recepire le prassi consolidatesi nel tempo e i contenuti delle delibere di Giunta già oggetto di vaglio positivo della Giunta per il Regolamento, nonché ad integrare le lacune di regolamentazione evidenziatesi, sancendo forme più ampie di tutela del contraddittorio e di trasparenza del procedimento di verifica dei poteri.
Nel merito dei singoli articoli si osserva quanto segue.
Il nuovo testo dell'articolo 1 è sostanzialmente identico al precedente, essendosi operata solo una modifica formale per omogeneità con la formulazione delle analoghe norme stabilite per la costituzione delle Commissioni permanenti.
L'articolo 2 prevede il numero minimo di 8 componenti per lo svolgimento delle riunioni della Giunta e di almeno 16 componenti partecipanti al voto, anche con astensione, per le deliberazioni. Si prevede altresì che il Presidente non sia tenuto a verificare se la Giunta è in numero legale, ai fini delle deliberazioni, se non quando ciò sia richiesto da almeno 4 deputati. Si propone quindi di modificare l'attuale numero legale di 12 membri, che appare da un lato potenzialmente insufficiente per le sedi deliberanti e dall'altro eccessivo con riguardo all'attività ordinaria. Si intende così stabilire per le sedi non deliberanti un numero legale presunto corrispondente a quello previsto per le sedi referenti delle Commissioni permanenti, e prevedere un controllo del potere deliberativo, in capo ad almeno 4 deputati, come contrappeso della presunzione del numero legale per le deliberazioni (stabilito come di norma nella metà più uno dei componenti).
Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che la Giunta vota per alzata di mano, come di prassi, e si sancisce, di seguito a un'interpretazione costante in materia, che le votazioni relative alle competenze della Giunta non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.
Al comma 3 del medesimo articolo 2 si richiama il numero di quattro componenti ai fini della attivazione della votazione nominale come strumento integrativo di tutela della minoranze.
Il comma 4 recepisce in norma un principio già presente nel vigente regolamento interno (relativo al favore per la convalida in caso di deliberazioni nelle quali si è manifestata parità di voti), e chiarisce altro principio di prassi secondo cui, quando una deliberazione comporti una scelta in ordine alla elezione, in caso di reiezione si intende approvata la proposta alternativa.
L'articolo 3 consacra una specifica prassi della Giunta (costituita dalla istituzione di un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, con funzioni istruttorie rispetto all'organo) e stabilisce i criteri di istituzione e composizione del Comitato e degli altri organismi eventualmente istituiti, prestando attenzione alla loro rappresentatività rispetto ai gruppi.
All'articolo 4, comma 1, si equipara, rispetto all'attuale testo del regolamento interno, la revisione delle schede valide a quella delle schede bianche, nulle e contestate, ai fini dell'attivazione dei poteri di revisione della Giunta, superando l'attuale riferimento alla perplessa dizione dei «casi particolari» in cui procedere alla revisione delle schede valide. Tale opzione consegue all'esperienza della verifica dei poteri, nella quale l'individuazione della nozione di «casi particolari» per la revisione delle schede valide è risultata quanto mai difficoltosa ed esposta a valutazioni contingenti.
Al comma 2 dello stesso articolo 4 si sancisce un importante principio relativo alla definitività delle deliberazioni in materia di verifica dei poteri e alla corretta impostazione dei rapporti tra Giunta e Assemblea, stabilendo che successivamente alla convalida dell'elezione la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta possa essere riaperta solo a seguito di specifica delibera dell'Assemblea su proposta della Giunta fondata sulla sussistenza di fatti nuovi o di nuovo accertamento. Si è così voluto riconoscere espressamente il potere di riapertura del procedimento in capo all'Assemblea, quale organo titolare delle prerogative decidenti in materia, in base ad un rapporto referente con la Giunta. Nello stesso tempo si è raccordata questa ipotesi di riapertura ai criteri formali riconducibili nella sostanza agli istituti processuali della revisione e revocazione, con ciò intendendosi che la riapertura possa intervenire allorché si sia in presenza di fatti materiali o giuridici precedentemente non noti ovvero di fatti, già noti, oggetto di un accertamento successivo che ne abbia mutato la rilevanza fattuale o giuridica, con particolare riferimento agli effetti degli accertamenti giudiziali su vicende connesse alle elezioni.
Il comma 3 del medesimo articolo nulla innova rispetto alla vigente regolamentazione.
L'articolo 5 conferma in norma princìpi regolamentari e di prassi.
L'articolo 6 richiama, ai primi tre commi, criteri operativi e principi già esistenti in tema di pubblicità dei lavori, mentre con il comma 4 sancisce l'importante principio della ostensibilità limitata del materiale elettorale dopo la chiusura della verifica dei poteri: con tale principio si è inteso effettuare un ulteriore passo in avanti in termini di trasparenza, garantendo agli interessati la possibilità di prendere visione dei documenti, ove non abbiano potuto farlo a causa di una archiviazione del ricorso in via preliminare o per altro motivo nel corso dell'istruttoria, anche dopo la chiusura del procedimento, con la limitazione oggettiva del materiale già esaminato dalla Giunta (unico materiale risultato rilevante ai fini delle deliberazioni intervenute). Ciò costituisce un punto di mediazione tra l'esigenza di garantire la piena trasparenza dell'attività della Giunta in ordine al materiale elettorale in suo possesso e l'esigenza di dare un fondamento di certezza all'assetto documentale della verifica dei poteri: si introduce così una regolamentazione che, nel riconoscere la prerogativa di trasparenza degli atti, sancisce per essa precisi limiti di operatività che ne consentono un equilibrato inserimento nel sistema parlamentare.
Di particolare rilievo è poi il comma 5 dello stesso articolo 6, a norma del quale le delibere incidenti su posizioni giuridiche sono motivate e soggette a pubblicità: si è così voluto espressamente introdurre nel sistema un elemento di «giurisdizionalizzazione» e di garanzia sostanziale, predisponendo un vincolo di motivazione e di pubblicità utile a garantire un processo decisionale chiaro e fondato su elementi certi.
L'articolo 7 promuove l'attività di ricerca e di studio della Giunta e richiama, di seguito a precedenti specifici in seno all'organo, l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento della Camera.
L'articolo 8 opera una descrizione delle attuali funzioni in ordine alle attività preliminari e preparatorie della Giunta, riprendendo con le opportune modificazioni di aggiornamento le disposizioni del vigente regolamento interno.
L'articolo 9 regola le formalità e gli effetti dei ricorsi, specificando tra l'altro la posizione giuridica dei soggetti legittimati al ricorso verso gli atti del procedimento elettorale e sancendo la distinzione tra ricorsi (quali atti tempestivi e legittimamente presentati) ed esposti (quali atti tardivi o presentati da soggetti sprovvisti di legittimazione attiva): tale ultima distinzione è rilevante ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, poiché i ricorsi incardinano una fase procedurale formale che deve concludersi con una specifica deliberazione, mentre gli esposti sono rimessi agli atti della Giunta a fini informativi e di eventuale attivazione dei poteri di ufficio. Con il comma 3 dello stesso articolo si prevedono le formalità inerenti ai ricorsi e le modalità di considerazione della tempestività dei ricorsi plurimi.
L'articolo 10 disciplina la distribuzione degli incarichi di relatore per le singole circoscrizioni elettorali (comma 1), riproponendo i criteri adottati nel regolamento interno del 1962, e, nelle restanti disposizioni, richiama i princìpi e le prassi vigenti in tema di assegnazioni di seggi effettuate su base nazionale e di sostituzione dei relatori.
L'articolo 11 regola la verifica ordinaria, richiamando la prassi e, con modificazioni di forma e coordinamento, la citata delibera della Giunta delle elezioni del 24 luglio 1996 sulla quale è intervenuto il vaglio positivo della Giunta per il Regolamento. Si tratta di una disciplina procedurale dettagliata, scandita da più fasi e dalla precisa imputazione di poteri e diritti dei soggetti coinvolti, improntata alla più piena garanzia del contraddittorio e della certezza delle regole istruttorie, e finalizzata ad un bilanciamento garantistico dei poteri della Giunta e dei diritti dei soggetti interessati.
L'articolo 12 richiama le prassi vigenti e, con modificazioni di forma e di coordinamento, i contenuti della delibera della Giunta delle elezioni del 24 luglio 1996 in ordine all'individuazione delle parti e dei soggetti interessati al contraddittorio, con una precisa distinzione delle posizioni giuridiche delle parti in quanto tali e dei soggetti altrimenti interessati (distinzione utile in particolare ai fini del procedimento successivo alla eventuale contestazione dell'elezione).
L'articolo 13 concerne la seduta pubblica per la contestazione dell'elezione e riformula con mere modifiche di forma e coordinamento la vigente regolamentazione espressa e di prassi.
L'articolo 14 costituisce norma di completamento.
L'articolo 15 richiama norme e prassi in vigore relative all'istituzione di un Comitato inquirente.
L'articolo 16 disciplina l'obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte ai fini del giudizio di eleggibilità, compatibilità con il mandato parlamentare e insussistenza di ipotesi di decadenza. Rispetto all'attuale regime regolamentare si introduce la dichiarazione relativa alle cariche ricoperte alla data di presentazione della candidatura (ai fini del giudizio di ineleggibilità), nonché la previsione di una dichiarazione da rimettere alla Giunta ogni qualvolta essa lo richieda (ai fini di un eventuale monitoraggio ripetuto nel corso della legislatura delle posizioni dei deputati). Nel contempo si prevede espressamente che la Giunta possa in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio all'accertamento della posizione dei deputati ai fini del giudizio di compatibilità, eleggibilità e insussistenza di ipotesi di decadenza.
L'articolo 17 regola le forme istruttorie e il contraddittorio nella materia di cui al precedente articolo 16. La procedura è costruita da più fasi di cui una necessaria (nei casi in cui il Comitato competente accerti l'insussistenza di elementi di contestazione delle posizioni dei deputati ovvero verifichi essere intervenute dimissioni o cessazioni dalle cariche), e due eventuali (relative ai casi di sussistenza di elementi di contestazione, di cui una conseguente ad esigenze di approfondimento istruttorio e l'altra contraddistinta da una vera contestazione in contraddittorio).
L'articolo 18 ripropone le norme della delibera della Giunta delle elezioni del 14 maggio 1997, sancendo gli effetti dei vari tipi di delibera della Giunta e prevedendo che le delibere di incompatibilità con il mandato parlamentare non possono essere oggetto di richiesta di riesame (sul presupposto della già intervenuta fase in contraddittorio con il deputato interessato). Di rilievo è l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18, che stabilisce l'inefficacia dell'opzione tardiva ai fini della deliberazione di decadenza: questo per garantire la vincolatività dei termini dell'intimazione di opzione al deputato interessato prima della deliberazione di Assemblea. Il comma 3 del medesimo articolo 18 disciplina poi le modalità di esercizio dell'opzione, mentre il comma 4 ne definisce gli effetti. I commi 5 e 6 recano norme di integrazione conseguenti alle prassi e a esigenze di coerenza interna.
L'articolo 19 richiama regole consolidate in materia di proclamazione di deputati subentranti.
L'articolo 20 individua l'entrata in vigore del nuovo regolamento in funzione della prossima legislatura.

Elio VITO, Presidente della Giunta delle elezioni.


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