Doc. II, n. 45




Testo del regolamento
Modifica proposta
Art. 46.
Art. 46.
Il comma 1 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:
1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti. 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni nelle sedi legislativa e redigente e ogniqualvolta esse deliberino su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni è sufficiente, nelle altre sedi, la presenza di un quarto dei loro componenti.
Il comma 3 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:
3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. 3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sono considerati presenti e computati ai fini del numero legale i deputati che esprimono voto favorevole o contrario nonché i deputati che, prima dell'inizio della votazione o nel corso di essa, abbiano dichiarato di astenersi dal voto.
Art. 48-bis.
Art. 48-bis.
L'articolo 48-bis è sostituito dal seguente:
1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera. 1. Identico.
2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.
3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.
2. La presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni è certificata mediante la firma che ciascuno di essi appone in speciali registri alla presenza di un funzionario della Camera.
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce con propria deliberazione le forme per l'attuazione del comma 2. Esso determina altresì le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni, nonché le cause di assenza per le quali non si fa luogo a ritenuta.



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