| Testo del regolamento |
Modifica proposta |
| Art. 149. |
Art. 149. |
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L'articolo 149 è sostituito dal seguente: |
| 1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia. |
1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate alla Commissione competente per materia. Il presidente della Commissione nomina un relatore entro tre giorni dalla data dell'assegnazione. La discussione è iscritta nel calendario dei lavori della Commissione immediatamente successivo. |
| 2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. |
2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. |
| 3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. |
3. Al termine della discussione, la Commissione approva su ciascuna gestione un documento, che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. |