Doc. II, n. 43




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Costituisce dato di comune esperienza il fatto che il frequente ricorso a forme di votazione qualificata - specialmente la votazione nominale - durante le sedute dell'Assemblea determina non di rado l'interruzione dei suoi lavori a causa della mancanza del numero legale, spesso dovuta all'assenza di un esiguo numero di deputati. Il conseguente rallentamento dell'attività parlamentare che da ciò deriva a causa del rinvio di un'ora, previsto dall'articolo 47, comma 2, del Regolamento nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale, costituisce la ragione principale per avanzare una proposta volta alla modificazione di tale norma.
La presente proposta tende a ridurre la durata del rinvio della seduta in conseguenza dell'accertata mancanza del numero legale, così da evitare prolungate e inutili attese, provvedendo altresì per il miglior impiego dei tempi di lavoro parlamentare, rendendo più efficiente e spedito il procedimento di decisione, senza tuttavia svalutare né attenuare l'importanza delle guarentigie poste a presidio della regolarità delle deliberazioni.
A questo fine è parso utile ridurre il termine di rinvio della seduta - che il Regolamento della Camera stabilisce attualmente in un'ora - in armonia con quanto previsto presso il Senato. Il Regolamento di quel Consesso, infatti, all'articolo 108, comma 4 (modificato il 4 febbraio 1999), dispone che, ove sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente possa rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con intervallo non minore di venti muniti, ovvero toglierla. La riduzione della durata del rinvio appare adeguata a conciliare le ragioni di celerità ed efficienza procedurale con i princìpi di correttezza e di garanzia ai quali risponde la previsione del quorum strutturale fondantesi nell'articolo 64, terzo comma, della Costituzione.
In considerazione dell'ingente mole d'attività che la Camera si trova ad affrontare quotidianamente, il termine di venti minuti appare pienamente idoneo a soddisfare ambedue le esigenze indicate. Si propone quindi di modificare in tal senso l'articolo 47, comma 2, del Regolamento, nella ragionevole persuasione che quest'iniziativa possa recare benefici notevoli allo svolgimento dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea.


Frontespizio Testo articoli