Onorevoli Colleghi! - Nella seduta del 1o agosto 1996 la Camera, approvando le corrispondenti modificazioni al proprio Regolamento, deliberò di trasformare la Commissione speciale per le politiche comunitarie in Commissione permanente, prevedendo tuttavia, con disposizione transitoria, che fino al primo rinnovo biennale delle Commissioni restasse consentito ai deputati appartenenti a tale organo di far parte anche di altra Commissione permanente, in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 3, primo periodo, del Regolamento. Con il rinnovo delle Commissioni, intervenuto il 28 luglio 1998, si è conclusa questa fase transitoria, e la Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) ha assunto definitivamente, anche sotto questo riguardo, connotazioni analoghe a quelle di tutte le altre Commissioni permanenti.
Essendo oramai pienamente operante la riforma effettuata nel 1996, la Giunta per il Regolamento ha ritenuto necessario completarne il disegno proponendo alcune conseguenti modificazioni riguardanti le funzioni della Commissione XIV e le procedure per l'esame dei principali atti rimessi alla sua competenza: il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. A questo riguardo la Giunta si è potuta valere dell'utile contributo offerto dalla proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 34, presentata il 5 febbraio 1999 dal deputato Ruberti, presidente della Commissione politiche dell'Unione europea. La Giunta ha esaminato tale proposta nelle sedute del 24, 29 e 30 giugno 1999, ascoltando anche il proponente, che ne ha illustrato il contenuto e gli obiettivi. Nella seduta del 20 luglio, la Giunta, nell'esercizio della funzione ad essa conferita dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento, ha infine deliberato di presentare all'Assemblea la presente proposta.
La modificazione proposta all'articolo 126 semplifica l'enunciazione delle competenze della Commissione XIV, eliminando dal dettato regolamentare il dettagliato elenco contenuto nel vigente comma 2, che non ha più ragion d'essere dal momento in cui la Commissione, avendo acquisito natura e funzioni di Commissione permanente, è per ciò stesso legittimata a svolgere le attività legislative, d'indirizzo, di controllo e informative generalmente consentite dal Regolamento alle Commissioni permanenti.
Correlativamente, l'abrogazione della norma limitatrice contenuta nel comma 1 del testo attualmente in vigore elimina l'ostacolo che ha finora precluso alla Commissione la possibilità di esaminare anche in sede legislativa e redigente i progetti di legge ad essa assegnati, nell'ambito di competenza stabilito dalle vigenti norme regolamentari. Tale ambito è definito espressamente al comma 1, che integra la determinazione fatta dal comma 1 dell'articolo 22 senza pregiudicare l'esercizio dei poteri che il comma 1-bis del medesimo articolo 22 conferisce al Presidente della Camera. Giova ricordare, al proposito, che la Giunta per il Regolamento si è espressa, nella seduta del 25 febbraio 1999, sulla determinazione delle competenze della Commissione XIV nell'esame dei progetti di legge, precisando che ad essa spetta procedere in via primaria all'esame dei progetti di legge riguardanti esclusivamente gli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari, rimanendo invece affidata alle Commissioni aventi competenza per il merito la funzione referente sui progetti di legge concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e delle loro successive integrazioni e modificazioni, l'attuazione delle norme comunitarie e, in generale, oggetti che coinvolgano profili di compatibilità con la normativa comunitaria. Le modificazioni proposte non alterano tale equilibrio, confermando - al comma 2 dell'articolo 126, nel testo presentato dalla Giunta - la funzione consultiva conferita alla Commissione XIV nel procedimento per l'esame dei progetti di legge e degli schemi di atti normativi del Governo ricadenti ratione materiae nella competenza delle altre Commissioni. La Giunta non ha ritenuto invece di adottare l'ipotesi formulata nella proposta doc. II, n. 34, relativamente all'equiparazione del parere della Commissione XIV a quelli delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, in quanto il parere della Commissione XIV, per gli aspetti di propria competenza, ha già natura di parere rinforzato, ai sensi della circolare del Presidente della Camera 16 ottobre 1996, n. 3, paragrafo 3.26.
Con le disposizioni qui enunziate si provvede altresì a organizzare le procedure per l'esame del disegno di legge comunitaria in forme più lineari e secondo termini più rigorosi, adeguando inoltre le norme regolamentari alle modificazioni intervenute con l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), che ha tramutato da semestrale in annuale la cadenza secondo cui il Governo presenta la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, rendendo possibile esaminarla congiuntamente con il predetto disegno di legge. A questo fine si propone di abrogare il comma 2 dell'articolo 126-bis del Regolamento, trasponendo nell'articolo 126-ter il complesso delle disposizioni volte a disciplinare l'esame della relazione.
In tale contesto vengono coordinate le procedure per l'esame dei due atti, delineate in analogia con quelle previste dal Regolamento per l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, nel quale esiste, in sede referente, un'analoga ripartizione di competenze fra organi settoriali (le singole Commissioni) e un organo a competenza generale (la Commissione bilancio).
L'articolo 126-ter prevede quindi che il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale siano assegnati alla Commissione XIV (rispettivamente per l'esame generale in sede referente e per la predisposizione di una relazione all'Assemblea) e alle Commissioni competenti per il merito (rispettivamente per l'esame delle parti di competenza e per l'espressione di un parere). Queste ultime dispongono di quindici giorni per l'esame dei due atti, al termine del quale esse deliberano una relazione sul disegno di legge (recante inclusi gli emendamenti approvati) e un parere sulla relazione annuale. Sul disegno di legge possono essere presentate relazioni di minoranza presso le singole Commissioni.
Nei successivi trenta giorni la Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge (con la partecipazione dei relatori e degli eventuali relatori di minoranza per le singole Commissioni) predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, cui sono allegate le relazioni approvate dalle altre Commissioni. Nello stesso termine essa prepara una relazione generale per l'Assemblea sulla relazione annuale, allegandovi i pareri espressi dalle altre Commissioni.
Anche la disciplina relativa all'ammissibilità degli emendamenti è delineata sul modello di quella concernente l'esame del disegno di legge finanziaria. Si prevede infatti che i presidenti delle Commissioni di settore e il presidente della Commissione XIV valutino l'ammissibilità degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati dinanzi ai rispettivi organi, dichiarando inammissibili quelli che riguardino materie esulanti dall'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla vigente legislazione. Qualora venga sollevata contestazione - sia presso le singole Commissioni, sia da parte della Commissione politiche dell'Unione europea - la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili nelle Commissioni non possono essere ripresentati in Assemblea.
Si è svolto presso la Giunta un ampio dibattito circa la determinazione delle fattispecie in relazione alle quali la Commissione politiche dell'Unione europea può deliberare di non accogliere gli emendamenti al disegno di legge comunitaria approvati dalle Commissioni di settore. La vigente formulazione dell'articolo 126-ter, comma 3, prevede infatti che tali emendamenti possano venire respinti per esigenze di coordinamento generale - riferite al complesso delle norme contenute nel provvedimento - ovvero per ragioni di compatibilità con la normativa comunitaria. La proposta doc. II, n. 34, contemplava semplicemente l'abrogazione di tale norma, rimettendo alla decisione della Commissione XIV la scelta circa l'opportunità di accogliere o respingere gli emendamenti approvati dalle altre Commissioni. Ciò avrebbe inciso troppo pesantemente sull'equilibrio disegnato dal Regolamento nel rapporto fra gli organi che partecipano alla fase referente del procedimento: il relatore ha pertanto proposto varie soluzioni, l'ultima delle quali prevedeva che alle condizioni indicate nella norma vigente fosse aggiunto un ulteriore criterio riferito alla coerenza degli emendamenti stessi con la normativa comunitaria. La Commissione politiche dell'Unione europea avrebbe potuto quindi respingere gli emendamenti deliberati dalle altre Commissioni per ragioni di coordinamento generale ovvero per motivi di compatibilità o coerenza con l'ordinamento comunitario, identificandosi le ragioni d'incompatibilità nell'espressa contraddittorietà rispetto a norme dell'ordinamento comunitario, le fattispecie d'incoerenza risultando invece determinate in ragione dell'eventuale difetto di corrispondenza con le esigenze di organicità e sistematicità del medesimo ordinamento. La proposta non è stata tuttavia condivisa dalla Giunta, che ha deliberato di modificare la norma vigente con l'espungerne il riferimento alle esigenze di coordinamento generale, ritenendo che la Commissione politiche dell'Unione europea possa adempiere alla sua funzione attraverso un puntuale vaglio circa la compatibilità del contenuto degli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore con la normativa comunitaria. Anche in questo caso si prevede che la decisione su eventuali eccezioni - sollevate anche dalle Commissioni per le parti di rispettiva competenza - sia rimessa al Presidente della Camera.
Per quanto riguarda la discussione sulle linee generali in Assemblea, si propone che essa abbia luogo congiuntamente per il disegno di legge comunitaria e per la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Si procederebbe quindi all'esame degli articoli del disegno di legge, da concludersi con la votazione finale, dopo la quale l'Assemblea delibererebbe sulle risoluzioni eventualmente presentate - entro il termine della discussione generale - circa il contenuto della relazione annuale. Si prevede che venga per prima posta ai voti la risoluzione accettata dal Governo.
La Giunta ha infine ritenuto opportuno semplificare la disciplina regolamentare sull'audizione di membri del Parlamento europeo, che nel testo vigente risulta contenuta in tre diverse disposizioni (articolo 126, comma 2, lettera e); articolo 126, comma 3; articolo 127-ter) e stabilita in modo non uniforme con riferimento, da un lato, alla Commissione XIV e, dall'altro, alle altre Commissioni permanenti. La proposta prevede, pertanto, in primo luogo la soppressione della disposizione di cui all'articolo 126, comma 3, trattandosi di una procedura concretamente non utilizzata dalla Commissione politiche dell'Unione europea. Si è proceduto, inoltre, a rendere uniforme la disciplina degl'incontri con componenti del Parlamento europeo. È stato a tal fine eliminato, per le Commissioni di settore, il limite costituito dalla possibilità di sentire esclusivamente i membri italiani; ed è stato ridefinito, rispetto a quanto previsto dal vigente testo dell'articolo 127-ter, l'oggetto degl'incontri, identificato negli aspetti attinenti non soltanto alle attribuzioni, ma anche all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
La Giunta per il Regolamento raccomanda quindi all'attenzione dell'Assemblea il testo da essa elaborato, con l'auspicio che possa trovare sollecito compimento la riforma delle competenze della Commissione politiche dell'Unione europea e delle procedure parlamentari in materia comunitaria, iniziata con le modificazioni regolamentari approvate nel 1996.
Alberto LEMBO, Relatore
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