Onorevoli Colleghi! - L'Ufficio di Presidenza della Camera è l'organo collegiale al quale il Regolamento attribuisce funzioni di carattere amministrativo, disciplinare e giurisdizionale, rivolte ad assicurare l'ordinato ed efficace funzionamento degli apparati e delle strutture interne della Camera. Ad esso spetta in particolare deliberare i progetti di bilancio e rendiconto, disciplinare la verifica della presenza dei deputati alle sedute, l'ammissione degli estranei nella sede della Camera, l'ordinamento e le attività degli Uffici, lo stato giuridico ed economico dei dipendenti e i ricorsi giurisdizionali contro gli atti d'amministrazione della Camera. Fra le sue attribuzioni di carattere amministrativo riveste speciale rilievo la nomina del Segretario generale della Camera. L'Ufficio di Presidenza decide inoltre i ricorsi sulla costituzione e la prima convocazione dei Gruppi e sulla composizione delle Commissioni parlamentari, e irroga le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento a carico dei deputati responsabili di turbative e disordini nel corso delle sedute dell'Assemblea o del compimento di atti particolarmente gravi all'interno della sede della Camera. Giudica, infine, sui ricorsi e le impugnative di qualsiasi natura proposte avverso atti d'amministrazione della Camera.
A siffatta determinazione della natura e delle competenze dell'organo - confermata e precisata con le modificazioni regolamentari approvate dall'Assemblea lo scorso 16 dicembre 1998 - il Regolamento del 1971 faceva corrispondere una composizione tendenzialmente rappresentativa di tutti i Gruppi parlamentari, prevedendo che per l'elezione del prefissato numero di componenti, da effettuarsi all'inizio della legislatura, il Presidente della Camera promuovesse intese fra i Gruppi medesimi per far sì che ognuno di essi risultasse rappresentato all'interno di tale collegio. Tuttavia, ritenendosi prevalente la funzione amministrativa dell'organo rispetto alla sua rappresentatività politica, restavano esclusi non soltanto l'obbligo di rappresentanza proporzionale dei Gruppi, ma anche la previsione di successivi adeguamenti da effettuarsi in ragione dei mutamenti che eventualmente avessero ad intervenire nel numero e nella consistenza dei Gruppi medesimi. Tale impostazione sistematica venne confermata dal parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta dell'11 gennaio 1977, e successivamente nella lettera inviata dal Presidente della Camera al presidente del Gruppo radicale il 21 aprile 1983. Vi si precisava infatti che, configurandosi l'Ufficio di Presidenza quale organo a composizione fissa, senza possibilità d'integrazioni, la disposizione concernente la rappresentanza di tutti i Gruppi rivestiva natura meramente programmatica, la sua attuazione risultando rimessa all'operare degli accordi fra i Gruppi medesimi, con la sola guarentigia posta in favore delle minoranze dalla previsione del voto limitato; tale disposizione s'intendeva comunque riferita alle sole formazioni costituite al momento della prima elezione, talché le modificazioni successivamente intervenute nella situazione dei Gruppi parlamentari non determinavano riflessi sulla composizione del collegio.
Quest'assetto regolamentare - nel quale l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza appariva come un'investitura conferita dall'Assemblea principalmente intuitu personae piuttosto che in considerazione del Gruppo parlamentare d'appartenenza - risultava funzionale in una situazione politica stabile, nella quale ad eventuali esigenze di adattamento poteva agevolmente sopperirsi attraverso modificazioni consensuali della composizione dell'organo.
Tuttavia, essendosi manifestata in progresso di tempo l'esigenza di rafforzare il carattere rappresentativo dell'Ufficio di Presidenza, la Camera - con due distinte deliberazioni adottate il 21 gennaio e il 16 luglio 1987 - modificò l'articolo 5 del Regolamento con l'aggiunta dei commi 4 e 5, disponendo che il Gruppo misto e i Gruppi costituiti su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza in deroga al numero minimo di componenti prescritto, ove non vi fossero rappresentati, potessero chiedere l'elezione integrativa di un Segretario, risultando eletto il deputato, iscritto ai Gruppi richiedenti, il quale avesse ottenuto il maggior numero di voti.
In applicazione analogica di tale disposizione, all'inizio della XII legislatura, non essendo risultato rappresentato un Gruppo parlamentare nella prima elezione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza (21 aprile 1994), si procedette ad elezione integrativa (5 maggio 1994).
In seguito, essendo stata chiesta da un Gruppo costituitosi di diritto nel corso della medesima legislatura l'elezione di un proprio rappresentante nell'Ufficio di Presidenza, la Giunta per il Regolamento, nella seduta del 7 febbraio 1995, espresse all'unanimità avviso favorevole sulla legittimità della richiesta di elezione integrativa, condizionandone tuttavia l'accoglimento ad una previa verifica dell'Ufficio di Presidenza stesso circa il carattere non strumentale della richiesta e l'opportunità di ampliare la propria composizione. Tale avviso fu confermato dalla Giunta nella seduta del 21 febbraio 1995.
I cambiamenti che negli ultimi anni hanno profondamente modificato la situazione politica e la stessa struttura della rappresentanza parlamentare si sono accompagnati ad un elevato dinamismo nella generazione, modificazione e dissoluzione delle formazioni politiche e, correlativamente, dei Gruppi parlamentari in cui queste si rispecchiano. L'applicazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate e delle prassi interpretative adottate nella XII legislatura rischia di determinare, in così fatte circostanze, l'anomalo accrescimento della composizione dell'Ufficio di Presidenza, tanto più ove si consideri che, a fronte del diritto, riconosciuto ai Gruppi di nuova costituzione o comunque non rappresentati, a promuovere l'elezione di un proprio rappresentante in tale organo, non esistono disposizioni in forza delle quali vengano a cessare dall'incarico i membri dell'Ufficio di Presidenza che non rappresentino più il Gruppo al quale appartenevano al momento della loro elezione. Il risultato rischia di essere la trasformazione dell'Ufficio di Presidenza in organo pletorico e poco efficiente, con pregiudizio per l'efficace esercizio delle importanti attribuzioni che ad esso conferisce il Regolamento.
D'altronde, la sopravvenuta inapplicabilità dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento relativamente alla costituzione di Gruppi in deroga al requisito numerico minimo previsto, dichiarata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 3 febbraio 1999, ha fatto per conseguenza venir meno il presupposto fattuale cui si riferivano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 5: essi risultano quindi parimenti inapplicabili nella parte ov'è riferimento ai Gruppi costituiti con l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza. È venuta con ciò a mancare la principale ragione sistematica sulla cui base la Presidenza e la Giunta per il Regolamento avevano ritenuto necessario estendere ai Gruppi costituitisi nel corso della passata legislatura la facoltà di chiedere l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza.
Per questi motivi, nella seduta del 16 giugno 1999, il Presidente della Camera ha investito del problema la Giunta per il Regolamento, in vista della predisposizione di un'iniziativa di modificazione regolamentare.
Era possibile prospettare al riguardo tre soluzioni.
Si sarebbe potuto proporre il ripristino dell'assetto precedente le modificazioni regolamentari del 1987, le quali configuravano l'Ufficio di Presidenza quale collegio a composizione fissa, escludendo ogni possibilità d'integrazione e ponendone in secondo piano il carattere rappresentativo, in coerenza con la sua natura di organo d'alta amministrazione. La Giunta aveva espresso un indirizzo in parte analogo nella proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 36, ove, nel contesto di modifiche riguardanti la disciplina dei Gruppi parlamentari, si prevedeva di riformulare l'articolo 5 disponendo che, ove alcun Gruppo costituito al momento della prima elezione dell'Ufficio di Presidenza non vi fosse risultato rappresentato, potesse chiedere l'elezione di un ulteriore Segretario, restando esclusa ogni successiva integrazione, ma potendosi procedere soltanto alla sostituzione dei componenti cessati dall'incarico, ovvero al ripristino della rappresentanza dei Gruppi originariamente presenti nell'Ufficio medesimo. La discussione di tale proposta in Assemblea è stata tuttavia rinviata nella seduta del 14 aprile 1999. Questa prima ipotesi - che invero è stata presa in considerazione nel corso dei lavori presso la Giunta - è parsa tuttavia troppo rigida, comportando nei fatti il pericolo d'indebolire l'autorevolezza dell'organo, all'accettazione delle cui deliberazioni, anche in circostanze controverse, concorre la generale rappresentatività ad esso conferita dalla propria composizione.
Si sarebbe potuto, di contro, sancire con disposizione generale la decadenza di qualsiasi membro dell'Ufficio di Presidenza che aderisca a Gruppo diverso da quello al quale apparteneva al momento della sua elezione. Ciò avrebbe portato ad estrema conseguenza la ratio delle modifiche del 1987, identificando nei componenti dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti dei rispettivi Gruppi, e condizionando alla sussistenza di tale carattere la loro permanenza nella carica. Tuttavia, in quest'ipotesi, l'organo sarebbe venuto a connotarsi come sede di decisione eminentemente politica, pur restandone invariate le funzioni di carattere amministrativo, disciplinare e giurisdizionale. La contraddizione evidente fra la risultante natura dell'organo e le funzioni ad esso conferite ha indotto ad escludere quest'ipotesi.
Per corrispondere all'esigenza di prevenire l'eccessivo allargamento numerico della composizione dell'Ufficio di Presidenza senza mutare il criterio misto seguìto per la sua formazione dopo le modifiche regolamentari del 1987, sarebbe stato, infine, possibile adottare una soluzione intermedia fra le due sopra illustrate. Si sarebbe dovuto in tal caso intervenire soltanto sulla posizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza entrati a far parte di esso a seguito di elezione integrativa, ossia i Segretari di Presidenza eletti su richiesta di Gruppi non rappresentati.
Durante l'esame delle questioni sottoposte ad essa dal Presidente, la Giunta per il Regolamento, nelle sedute del 24 e del 30 giugno 1999, si è venuta orientando verso quest'ultima ipotesi. Nella seduta del 30 giugno, essa ha pertanto deliberato di presentare all'Assemblea la presente proposta di modificazione al Regolamento, con la quale si prevede di riformare la disciplina relativa all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di esponenti dei Gruppi non rappresentati nella sua iniziale composizione.
Il testo proposto per l'articolo 5 lascia immutate le disposizioni, contenute nei primi due commi, riguardanti l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito, com'è attualmente, da quattro Vicepresidenti, tre Questori e otto Segretari. Viene invece espressamente previsto, al comma 3, che in quest'organo debbano essere rappresentati tutti i Gruppi costituiti al momento della sua elezione: ove non abbiano effetto le intese promosse a questo fine dal Presidente della Camera, deve procedersi in successiva seduta all'elezione di altri Segretari, in numero eguale a quello dei Gruppi rimasti esclusi (comma 4): l'elezione ha luogo con voto limitato, e risultano eletti coloro che, essendo iscritti ad uno dei Gruppi non rappresentati, abbiano conseguito il maggior numero di voti. Non può essere eletto più di un Segretario per ciascuno di tali Gruppi (comma 6).
Allo stesso modo ha luogo, su richiesta delle formazioni interessate e previe intese promosse dal Presidente della Camera, l'elezione di ulteriori Segretari in rappresentanza dei Gruppi parlamentari costituitisi nel corso della legislatura, nonché dei Gruppi che, per qualunque causa, siano rimasti privi di un rappresentante nell'Ufficio di Presidenza (comma 5).
I Segretari eletti in via integrativa - ossia in aggiunta ai membri eletti dall'Assemblea nella prima votazione - in rappresentanza sia dei Gruppi originari, sia di quelli successivamente costituiti, decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare, eccettuata - per ovvie ragioni d'economia - l'ipotesi che tale Gruppo risulti privo di rappresentanti nell'Ufficio di Presidenza (comma 7). La previsione di decadenza dall'incarico è pertanto limitata ai membri che siano stati eletti ab origine quali rappresentanti di un particolare Gruppo, essendosi ritenuto che per i membri appartenenti alla prima e necessaria composizione dell'Ufficio di Presidenza la scelta dell'Assemblea si traduca in un'investitura in cui prevale la considerazione delle qualità personali dell'eletto rispetto alla sua appartenenza ad una particolare formazione politica.
Viene infine disciplinato lo svolgimento delle votazioni in caso di elezione suppletiva, qualora debbano essere sostituiti, rispettivamente, componenti dell'Ufficio di Presidenza i quali appartengano alla sua originaria composizione ovvero membri eletti in via integrativa. Nel primo caso (comma 8), l'elezione - che ha luogo con separate votazioni a seconda che debbano surrogarsi Vicepresidenti, Questori o Segretari di Presidenza - non soggiace a vincoli relativamente all'obbligatoria appartenenza dell'eletto ad un Gruppo determinato. Come precisato nella seduta della Giunta per il Regolamento del 21 febbraio 1995, non esiste in tal caso alcuna garanzia regolamentare per cui l'eletto debba appartenere al Gruppo cui era iscritto il componente cessato dall'incarico. Viene soltanto prevista la guarentigia prestata in favore delle minoranze dal voto limitato - secondo i criteri generali enunziati dall'articolo 56, comma 1, del Regolamento - qualora gli eligendi per ciascun tipo di carica (Vicepresidente, Questore e Segretario) siano in numero superiore a due. Nel secondo caso (comma 9), poiché l'elezione ha luogo su richiesta del Gruppo non rappresentato ed è intesa a ripristinarne la presenza in seno al collegio, opera invece la condizione in base alla quale dev'essere dichiarato eletto il deputato che, essendo iscritto al Gruppo richiedente, abbia conseguito il maggior numero di suffragi.
La riformulazione dell'articolo sopprime le disposizioni - contenute nei commi 4 e 5 del testo vigente - che disciplinano l'elezione integrativa dei rappresentanti di Gruppi costituiti con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza in deroga al requisito numerico minimo, poiché la disposizione dell'articolo 14, comma 2, che prevede tale fattispecie, non è più applicabile a seguito delle sopravvenute modificazioni alla legislazione elettorale, come chiarito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 3 febbraio 1999.
Per evitare di pregiudicare posizioni sorte sotto l'imperio delle precedenti norme regolamentari, si è infine previsto, con apposita disposizione transitoria da inserire nell'articolo 154 del Regolamento, che le disposizioni relative alla decadenza dei Segretari eletti in via integrativa non si applichino ai Segretari eletti precedentemente alla data della loro entrata in vigore. Evidentemente, nel caso in cui debba per qualsiasi motivo procedersi alla loro sostituzione, coloro che ad essi abbiano a subentrare - nel caso in cui siano eletti su richiesta di un Gruppo non altrimenti rappresentato - saranno sottoposti anche a questo riguardo al regime delle nuove disposizioni regolamentari.
La Giunta ha convenuto su questa formulazione, ritenendo che essa possa rappresentare un'opportuna risposta alle esigenze manifestatesi, confortata in ciò anche dalla scelta analoga operata dal Senato con la modificazione all'articolo 5 del proprio Regolamento, deliberata dal quel Consesso nella seduta del 24 febbraio 1999. Raccomanda pertanto all'attenzione dell'Assemblea la presente proposta, auspicandone la sollecita approvazione.
Elsa SIGNORINO, Relatore
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