Doc. II, n. 38




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Come gli esami di Eduardo, gli ostruzionismi non finiscono mai. C'era una volta l'ostruzionismo di opposizione, al quale hanno fatto ricorso molti Gruppi parlamentari: da quello del partito comunista italiano a quello del movimento sociale italiano, passando - si capisce - per il Gruppo radicale. Ma l'ostruzionismo di opposizione, con le nuove regole del gioco parlamentare, è diventato pressoché impossibile. A questo primo ostruzionismo se n'è aggiunto un secondo, e cioè quell'ostruzionismo di maggioranza ben stigmatizzato in un suo memorabile saggio da Piero Calamandrei. Adesso è il Governo che sovente ricorre a questo estremo rimedio parlamentare. Come ai tempi della prima Repubblica - un passato che non vuole passare - il Governo, quando non sa che pesci pigliare, si abbandona alla tecnica del rinvio.
Com'è noto, l'articolo 117 del Regolamento della Camera si è prestato alla bisogna. Esso stabilisce, al comma 1, che «ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo». E al comma 3 aggiunge: «Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea».
Ora, l'appiglio dilatorio è per l'appunto quest'ultimo. Il Governo chiede che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione in Commissione e rinvia il tutto all'Assemblea di Montecitorio, con il deliberato proposito che si vada alle calende greche.
Per ovviare a ciò, con la presente iniziativa di modificazione al Regolamento si propone di aggiungere, alla fine del citato comma 3 dell'articolo 117, l'indicazione del termine entro il quale l'Assemblea deve deliberare circa l'atto d'indirizzo rimessole su richiesta del Governo. Tale termine viene fissato nel quindicesimo giorno successivo all'interruzione del dibattito in Commissione, affinché alla facoltà conferita al Governo dalla norma regolamentare corrisponda un effettivo seguito della discussione in Assemblea. Poiché l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea discenderà dall'espressa previsione regolamentare che si propone d'introdurre, il tempo da riservarsi alla trattazione della risoluzione non dovrà essere imputato al Gruppo cui appartiene il presentatore dell'atto, secondo il regime delle quote disciplinato dai commi 2 e 3 dell'articolo 24: tale discussione verrà invece inserita nella programmazione dei lavori dell'Assemblea al di fuori dei criteri ivi indicati, al pari degli altri atti dovuti ai quali è riferimento nel comma 4 del medesimo articolo.


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