Doc. II, n. 36, allegato




TESTO DEL REGOLAMENTO
NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1999 SULLA BASE DEI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 19 E 20 OTTOBRE 1999
Art. 13.
Art. 13.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei membri di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.
Art. 14.
Art. 14.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di trenta deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. Il comma 2 è abrogato.
Art. 135-bis.
Art. 135-bis.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.
Art. 153-bis.
Art. 153-bis.
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
2. Le modificazioni agli articoli 13, comma 2, 14, comma 1, e 135-bis, comma 2, approvate dalla Camera nella seduta del ..... entrano in vigore il primo giorno della XIV legislatura.
Art. 154.
Art. 154.
Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
8. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché rappresentino un partito o movimento politico organizzato.
9. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un unico Gruppo delle minoranze linguistiche, purché ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che di tali minoranze siano espressione, nelle zone in cui esse sono tutelate. Qualora venga costituito il Gruppo delle minoranze linguistiche, e per tutta la durata della sua esistenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, terzo periodo.


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