Doc. II, n. 35




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di modificazione al Regolamento si mira a rivedere il contenuto dell'articolo 46 del Regolamento, che costituisce la norma cardine ai fini della determinazione del numero legale dell'Assemblea e delle Commissioni. Con la riformulazione che qui si propone si intende, così, da un lato superare i problemi di interpretazione che la disposizione in oggetto ancora pone, e dall'altro conformarne il contenuto agli orientamenti emersi nell'ambito della Giunta per il Regolamento sempre nel corso di questa legislatura.
In particolare, si è manifestata la necessità di identificare con chiarezza coloro che debbono esser computati come presenti agli effetti del numero legale, giacché a questo fine la lettera del vigente articolo 46, comma 1, del Regolamento non sembra essere risolutiva, limitandosi questo a stabilire che le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti.
Il testo vigente dell'articolo 46 del Regolamento individua, poi, alcune circostanze in cui i deputati in particolari condizioni vengono comunque computati come presenti ai fini del numero legale. Trattasi, cioè, dei deputati presenti che, prima dell'inizio della votazione, abbiano dichiarato di astenersi, di quelli in missione per incarico avuto dalla Camera o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio e, infine, dei deputati firmatari di una richiesta di votazione qualificata ovvero richiedenti la verifica del numero legale. Tale enumerazione, come la più recente prassi sembra attestare, non può, tuttavia, considerarsi pienamente esaustiva di tutte le molteplici situazioni che possono porsi nella concreta dinamica dei lavori dell'Assemblea.
La presente proposta di modificazione al Regolamento cerca, quindi, di ovviare a tali problemi prevedendo, innanzitutto, al comma 2 così come riformulato, che debbano computarsi ai fini del numero legale, nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale stesso, i deputati presenti i quali esprimano voto favorevole o contrario o che dichiarino di astenersi. Per quanto riguarda il computo degli astenuti nella determinazione del quorum strutturale, con tale formulazione viene, così, superata la distinzione tra astensione dal voto e astensione nel voto, che pure dà adito a rilevanti problemi interpretativi, e alla quale contribuisce la vigente formulazione letterale dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, secondo cui i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale.
Il nuovo testo dell'articolo 46 del Regolamento che qui si propone esclude, pertanto, che possano essere computati agli effetti del numero legale i deputati che non abbiano preso parte alla votazione e che non abbiano compiuto alcun atto giuridicamente rilevante nel corso del procedimento deliberativo.
Inoltre, sempre al comma 2 dell'articolo 46 del nuovo testo proposto, è stata aggiunta la previsione secondo cui debbono computarsi ai fini del numero legale i deputati presenti in Aula che abbiano reso dichiarazioni di voto relativamente all'oggetto della deliberazione in corso. La modificazione proposta recepisce nel Regolamento l'orientamento prevalente emerso nella seduta della Giunta per il Regolamento del 17 marzo 1998 e più volte affermato dal Presidente della Camera in Assemblea.
Infine, sempre allo scopo di conformare la norma del Regolamento ad un'altra pronunzia assunta dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 10 giugno 1998, si propone l'aggiunta, parimenti all'articolo 46, di un nuovo comma 7, a norma del quale anche i firmatari di strumenti per la cui presentazione il Regolamento prescrive un numero minimo di sottoscrizioni debbono sempre essere considerati presenti agli effetti del numero legale, fino a concorrenza con il suddetto numero minimo.


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